Decreto legislativo n. 150 del 27.10.2009
Attuazione della legge n. 15 del 4.3.2009, in materia di
ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
(Testo in vigore dal 15.11.2009). (G.U. 31.10.2009, n. 254 - S.O. n.
197).
Capo V - Sanzioni disciplinari
e responsabilità dei dipendenti pubblici
Art. 71 - Ampliamento dei poteri ispettivi
1. All'articolo 60 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica è istituito l'Ispettorato per la funzione
pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro delegato.
L'Ispettorato vigila e svolge verifiche sulla conformità dell'azione
amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento,
sull'efficacia della sua attività con particolare riferimento alle
riforme volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto
conferimento degli incarichi, sull'esercizio dei poteri
disciplinari, sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia
di controllo dei costi, dei rendimenti, dei risultati, di verifica
dei carichi di lavoro. Collabora alle verifiche ispettive di cui al
comma 5. Nell'ambito delle proprie verifiche, l'Ispettorato può
avvalersi della Guardia di Finanza che opera nell'esercizio dei
poteri ad essa attribuiti dalle leggi vigenti. Per le predette
finalità l'Ispettorato si avvale altresì di un numero complessivo di
dieci funzionari scelti tra esperti del Ministero dell'economia e
delle finanze, del Ministero dell'interno, o comunque tra il
personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di
comando o fuori ruolo, per il quale si applicano l'articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, comma
7, del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Per
l'esercizio delle funzioni ispettive connesse, in particolare, al
corretto conferimento degli incarichi e ai rapporti di
collaborazione, svolte anche d'intesa con il Ministero dell'economia
e delle finanze, l'Ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle
amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai sensi
dell'articolo 53. L'Ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a
segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa
presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, può richiedere chiarimenti e
riscontri in relazione ai quali l'amministrazione interessata ha
l'obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro quindici
giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche
svolte dall'ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai
fini dell'individuazione delle responsabilità e delle eventuali
sanzioni disciplinari di cui all'articolo 55, per l'amministrazione
medesima. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno
piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano le
condizioni, di denunciare alla Procura generale della Corte dei
conti le irregolarità riscontrate.».