Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale della Basilicata
Sentenza n. 264/2009
Dirigente scolastico - condanna per condotta
antisindacale -
percezione indebita di somme - responsabilità contabile - sussiste.
L'esborso sostenuto dall'Istituto Scolastico in
esecuzione della condanna alle spese disposta in un procedimento per
condotta antisindacale comporta la responsabilità contabile del
Dirigente scolastico se conseguenza di gravi e reiterati
comportamenti in violazione degli obblighi di servizio posti in
essere dal D.S. che hanno originato le lamentele delle
organizzazioni sindacali.
Costituisce danno erariale la percezione indebita da
parte del D.S. di somme attingendo ai Progetti per l'Autonomia
Scolastica ed al Fondo d'Istituto (inibito ai Dirigenti), tenuto
conto che il suddetto fondo dall'1.9.1999, secondo quanto disposto
dal C.C.N.L. 26.5.1999, è destinato a retribuire soltanto le
prestazioni del personale docente ed ATA e non del Dirigente
dell'Istituto scolastico, e stante la violazione del regime di
onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti
scolastici, posto dagli artt. 26 e 42 del C.C.N.L. sottoscritto
l'1.3.2002.
L'acquisto di ricariche telefoniche per aggiornare le
famiglie sull'andamento di un viaggio di istruzione appare privo di
adeguata giustificazione e costituisce danno che il D.S. deve
risarcire.
Non sussiste un rapporto di pregiudizialità tra
processo penale e processo per responsabilità
amministrativo-contabile.
(Sentenza inviata da Antimo Di
Geronimo)
da
DirittoScolastico.it
***
Sent. n. 264/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA BASILICATA
composta
dai seguenti Magistrati:
Dott. Adriano FESTA FERRANTE
Presidente
Dott. Vincenzo PERGOLA
Consigliere (relatore)
Dott. Giuseppe TAGLIAMONTE
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di responsabilità iscritto al n. 7555/R del Registro di
Segreteria, instaurato ad istanza della Procura regionale presso
questa Sezione nei confronti di Xxx, nata a …. il …, rappresentata e
difesa dall'avv. Riccardo Laviola e presso il cui studio, sito in
Policoro (MT) in via Siris n. 183, elettivamente domiciliata.
Visto l'atto introduttivo del
giudizio ed esaminati tutti gli altri atti e documenti della causa;
Uditi, nella pubblica udienza del
13.10.2009, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Agata Vasta, il
Consigliere relatore dr. Vincenzo Pergola, il Pubblico Ministero
nella persona del Procuratore Regionale dott. Michele Oricchio,
nonché l'avv. Laviola per la convenuta;
Ritenuto in
F A T T O
Riferisce
l'atto introduttivo del presente giudizio che a seguito di un
esposto con cui il sindacato COBAS di Potenza segnalava alcune
anomalie nella conduzione del Liceo Scientifico … di …, ed alla
conseguente attività istruttoria espletata, sono emerse una
pluralità di condotte gestorie gravemente colpose poste in essere
dal Dirigente scolastico dott.ssa Xxx, condotte produttive di danno
per l'Erario.
In particolare la citazione
individua quattro ipotesi di danno erariale.
A) La prima è conseguente al
decreto del Giudice del Lavoro di Matera n. 488/04 del 20.7.2004
che, a seguito di un giudizio promosso dalle organizzazioni
sindacali ai sensi dell'art. 28 della l.n. 300/1970 (c.d.
repressione della condotta antisindacale), censurava il
comportamento del Dirigente scolastico per la "reiterata mancata
informazione delle Organizzazioni sindacali". In conseguenza di tale
censurato atteggiamento, l'istituto diretto dalla Xxx ha dovuto
provvedere al pagamento delle spese processuali di controparte
quantificate in €.900,00 per il giudizio cognitorio ed €.266,58 per
il conseguente atto di precetto.
Secondo la tesi attorea,
l'esborso complessivo di €.1.166,58 sostenuto dal Liceo "…"
costituisce una diminuzione ingiustificata del suo patrimonio da
addebitarsi all'esclusivo comportamento gravemente negligente tenuto
dalla Xxx, che, pertanto, è stata chiamata a rispondere a titolo di
responsabilità amministrativa.
B) La seconda partita di danno,
emersa anche in occasione di ispezioni disposte dalla competente
amministrazione scolastica le cui risultanze sono state versate in
atti dal Requirente, è relativa alla gestione dei fondi del P.O.F. e
del P.O.N., in cui l'attore contesta alla Dirigente la percezione di
somme di danaro in violazione di specifiche norme di legge e
contrattuali. A tal fine l'atto di citazione richiama il quadro
normativo di riferimento, sottolineando che in base al C.C.N.L.
all'epoca vigente il trattamento economico della Dirigenza
scolastica è ispirato al chiaro principio della onnicomprensività
della retribuzione, prevedendo altresì, in aggiunta a quella
stipendiale, una retribuzione di posizione e di risultato.
In particolare l'art. 26 del
C.C.N.L. prescrive per il Dirigente scolastico alcuni impegni
retribuiti obbligatori (esami di stato etc.), ma chiarisce che per
qualsiasi altro incarico che comporti retribuzione, conferito dalla
stessa amministrazione o da terzi (altre amministrazioni) o,
attraverso deliberazioni, dagli Organi scolastici competenti, il
predetto debba versare il compenso ricevuto ai fondi regionali (art.
42 C.C.N.L,).
In nessun articolo o comma è
previsto che il dirigente scolastico possa autoconferirsi una nomina
che contempli emolumenti, mentre l'art. 25 del D. Lgs. N. 165 del
2001 individua come unico responsabile della risorse finanziarie il
Capo d'Istituto (comma 2).
Sostiene l'atto introduttivo del
giudizio che :
" Dato il richiamato sintetico
quadro normativo, l'operato serbato dalla Xxx negli ultimi anni,
appare per più versi contrastante con esso, giuste evidenze
sottolineate nella relazione dell'Ispettore Yyy di cui si riporta il
seguente estratto:
…….."Aspetti relativi a progetti
inseriti nel P.O.F.
Dall'analisi delle schede fiscali
risulta che la D.S., oltre allo stipendio, ha percepito nel 2001
€.7.586,78, nel 2002 €. 22.036,35, nel 2003 €. 21.498,80 e nel 2004
€. 11,265,75.
Di tali somme percepite è stata
versata, sinora, ai fondi regionali soltanto una parte relativa al
2004, cioè €. 4.016,82.
Sono state richieste, senza alcun
esito, le nomine relative a prestazioni di lavoro, retribuite con le
somme percepite.
Sono stati invece, consegnati
alcuni documenti che mirano a dimostrare che alcuni compensi
percepiti dalla D.S. non provengono dal fondo d'Istituto, ma da
finanziamenti del Comune, della Regione e del MIUR.
Non vi è comunque traccia di
nomine ad personam (alla D.S.) da parte degli enti citati
(d'altronde non potrebbe esserci), per cui l'utilizzo di queste
somme per la retribuzione dei vari coordinamenti, di referenze e
responsabilità nei vari progetti non è solamente un fatto anomalo,
ma acquista il sapore di atti perseguibili dal punto di vista
amministrativo.
Vista la consistenza notevole
delle somme percepite, rispetto alle quali non esiste il
corrispettivo di finanziamenti esterni, si ricava che parte delle
stesse proviene dal Fondo d'Istituto.
Ma dal 1-9-99 (CCNL 26-5-99) tale
fondo è destinato a retribuire soltanto le prestazioni del Personale
Docente ed Ata e non del Capo d'Istituto!
Nei decreti di pagamento di tutti
i progetti, la D.S. riconosce a se stessa, per la complessità degli
stessi, congrui compensi aggiuntivi
- MULTIMEDIA 2000: (per tale
progetto è stato consegnato solo un decreto di pagamento, a firma
dal vicario, in cui è stato riportato che la D.S. ha effettuato 50
ore di tutoraggio in ragione di €.30,99 all'ora. (manca il decreto
di nomina)
- Centenario Enrico Fermi: 16 x
€.41.32 = €.661.12 (nel decreto di pagamento la D.S. riconosce a se
stessa tale somma, per la complessità del progetto, manca decreto di
nomina)
- Mandato complessivo di
€.3.380,13 per laboratorio di pittura 20 ore; balli di gruppo 30
ore; ambiente 10 ore; musical 10 ore, gemellaggio 10 ore; altro
gemellaggio 10 ore; (mancano decreti di nomina con relativa funzione
da svolgere) Decreto per Team per funzioni obiettivo (la D.S.
riconosce a se stessa, in considerazione della complessità del
progetto, ore 10 x 41.32 = 413.20) A03/01 €.1033 attività di
compresenza e classi aperte; compensi tutor neo immessi in ruolo
(ruolo del Dirigente come tutor)
Rappresentazioni teatrali di
"Cavalleria Rusticana" e " Notre Dame de Paris": la D.S. ha
percepito €.3.305,60 per 80 ore di impegno (non esiste alcun decreto
di nomina per i suddetti progetti, mentre è stato consegnato solo un
decreto di pagamento, firmato dalla D.S., nel quale si attesta che
il finanziamento avuto dal Comune era finalizzato al compenso di
"interventi formativi" della Prof.ssa Xxx e di un altro professore.
Ciò non si ricava dal documento
allegato dell'Amministrazione Comunale, che destina il suo
contributo al laboratorio teatrale.
Life Skills: per questo progetto
finanziato dal MIUR, è stata consegnata soltanto una distinta di
pagamento alla D.S. di E. 3.004,53, senza alcun decreto di nomina nè
di pagamento.
Non si conoscono, di conseguenza,
sia il compenso orario, relativo a tutoraggio o ad attività
didattica, sia la quantificazione dell'impegno orario.
Dei progetti non analizzati manca
qualsiasi documentazione.
Il riepilogo "Compensi fondo
d'Istituto anno 2002, a firma di un dipendente Ata, consegnato lo
scorso anno, è difforme dallo stesso riepilogo consegnato quest'anno.
In quest'ultimo è aggiunto un
rigo: "per il pagamento delle spettanze dovute al D.S. e ad altro
personale". Nello stesso documento, al punto b, è scritto: ....si è
ritenuto che, trattandosi di attività straordinaria, prestata in
giorni festivi..........anche il D.S. avesse diritto al
riconoscimento.......... non potendosi configurare rientrante
nell'onnicomprensività, statuita per i Dirigenti scolastici".
Sostiene quindi l'attore
relativamente a tale ipotesi di danno, che la prof.ssa Xxx, in
inescusabile violazione della chiara normativa precedentemente
richiamata, ha "indebitamente percepito nel periodo andante fra il
2001 ed il 2004 la somma complessiva di € €.62.387,68, avendo
provveduto poi a versare solo €.4.016,82 ai fondi regionali, con
conseguente indebita apprensione e, quindi, danno erariale, pari ad
€.58.370,86."
C) Ulteriore partita di danno
evidenziata in citazione concerne l'apprensione da parte della Xxx
in data 13.6.2003 della somma di € 945,12 quale compenso per
l'attività di "tutor d'aula" per un totale di cinquanta ore
relativamente al progetto "Azioni di orientamento e di "counselling
personalizzato" in patente violazione delle linee guida del PON di
riferimento in base alle quali il dirigente scolastico non può
svolgere attività diretta di tutor. Secondo la tesi accusatoria il
predetto è da considerarsi anche privo di utilità per
l'amministrazione per essere stato preceduto da una specifica delega
da parte della stessa Xxx al Prof. ….. a svolgere la funzione di
responsabile dell'intera attività dell'Azione 3.2.
D) L'ultima partita di danno
riguarda l'effettuazione di una crociera "di istruzione" nell'anno
2006 da parte del Liceo scientifico diretto dalla Xxx, specificando
l'attore che dall'esame della fattura rilasciata dall'Agenzia di
viaggi risulta un numero di partecipanti pari a 173 persone a fronte
delle 171 che risultano titolate a parteciparvi.
In particolare il P.M. evidenzia
che dall'esame della documentazione acquisita in sede di ispezione
amministrativa si rileva che gli alunni interessati hanno versato
alla scuola quale quota di partecipazione €.495,00 pro-capite, a
fronte di un preventivo di quota di partecipazione pro-capite pari
ad €.470,00. Pertanto, secondo la tesi accusatoria: "ciascun
partecipante ha indebitamente versato all'Istituto € 25,00, entrati
a far parte del patrimonio della scuola, per un complessivo
ingiustificato aggravio di oneri pari ad €.3.975,00, utilizzati poi
dalla dirigente per finalità non chiare ed in corso di ulteriore
approfondimento in uno alla compartecipazione della stessa alle
spese per la crociera".
Inoltre l'attore contesta alla
Xxx anche di aver indebitamente trattenuto dai fondi inerenti il
suddetto viaggio d'istruzione la somma di € 310, sostenendo che
l'apprensione di detta somma "non può trovare giustificazione
nell'allegato pagamento di ricariche telefoniche private e altre
spese non documentate".
Pertanto il complessivo danno
erariale collegato alla irregolare gestione dei fondi per il
suddetto viaggio d'istruzione, viene dal Requirente determinato in
€.4.285.
Dopo aver illustrato nei
surriportati termini le singole partite di danno, l'atto di
citazione conclude chiedendo che la convenuta Dirigente sia
condannata a risarcire l'erario nella misura di € 64.767,44 oltre
accessori di legge e spese processuali.
Nell'interesse della prof.ssa Xxx
si è costituito in giudizio l'avv. Laviola, con memoria depositata
in Segreteria il 22.9.2009. Circa la partita di danno relativa alla
soccombenza del giudizio ex art. 28 della l.n. 300/1970, il
difensore ha sostenuto che si è disposto, in esecuzione del precetto
intimato alla scuola, un pagamento con espressa riserva di
restituzione, richiamando l'atto di opposizione proposto
dall'Avvocatura dello Stato, per cui l'avversa parte, prima di
promuovere le contestazioni, avrebbe quantomeno dovuto attendere
l'esito del giudizio di opposizione, tendente a dimostrare
l'infondatezza del decreto del Giudice del Lavoro di Matera n.
488/04.
Circa le contestazioni attoree
relative alla violazione delle norme disciplinanti
l'onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti
scolastici, il difensore ha sostenuto che detta onnicomprensività
decorre soltanto dal 23.9.2002, data di entrata in vigore del
Contratto Integrativo Nazionale, richiamando quanto sul punto
precisato nella circolare ministeriale del 9.1.2004, per cui il
convenuto Dirigente ha legittimamente percepito i compensi per le
attività svolte sino alla predetta data. Circa le somme percepite
dalla Dirigente per la partecipazione ai progetto PON Scuola, il
difensore ha sostenuto che soltanto le Linee Guida Ministeriali del
2002 hanno sancito l'incompatibilità del Dirigente scolastico con
l'attività di tutoraggio, evidenziando da un verso la legittimità
dell'attività svolta sino al 2002, e da altro verso che le somme
successivamente percepite sono state dalla Dirigente restituite,
dopo le osservazioni degli ispettori ministeriali sul punto, come
risulta dalla depositata reversale di incasso del 28.2.2007.
Il difensore ha poi contestato la
quantificazione del danno operata dall'attore sulla base delle
schede fiscali esaminate dagli ispettori, sostenendo che si è
erroneamente proceduto alla doppia contabilizzazione di alcune voci,
per cui le suddette schede fiscali riportano un imponibile di €
59.213.08 in luogo di € 62.387,68 erroneamente indicati in
citazione.
La difesa, dopo essersi
soffermata a controdedurre circa gli specifici progetti in relazione
ai quali l'attore ha contestato l'irregolare percezione di compensi,
ha sostenuto la legittimità dell'operato della Dirigente e che in
molte occasioni, per mere "sviste contabili", si è erroneamente
proceduto ad imputare al Fondo per l'Istruzione Scolastica i
compensi corrisposti alla Dirigente, che ha poi provveduto alla
restituzione come risulta dalla depositata reversale di incasso n.
131 del 16.12.2005.
Prive di elementi probatori che
conforti quanto dedotto dagli ispettori, sono poi definite le
contestazioni attoree relative al viaggio di istruzione svolto nel
2006, specificando al riguardo il difensore che i partecipanti sono
stati 173, così ripartiti: 160 allievi (di cui 3 diversamente
abili), 8 docenti accompagnatori, 3 genitori accompagnatori di
allievi portatori di handicap, due mogli di docenti accompagnatori.
Dopo aver rideterminato in € 4.045 la somma derivante dai 25 euro in
eccesso rispetto alla quota di partecipazione fissata dalla ditta di
viaggi aggiudicataria, dopo il confronto di più offerte, la difesa
ha specificato che la predetta somma è stata impiegata per le
seguenti spese:
- n. 3 docenti accompagnatori, in
aggiunta ai 5 già ammessi gratuitamente secondo l'offerta della
ditta (€ 470x3 = € 1.410),
- 2 alunni diversamente abili
meno abbienti (€ 470x2 = € 940),
- 1 accompagnatore allievo
diversamente abile (€ 470),
- spese aggiuntive per
partecipazione allievi diversamente abili alle escursioni (€ 210
documentata con la ricevuta dell'Agenzia Canciello), ed € 100 per
spese telefoniche per i contatti con le famiglie.
Risultano economie per € 910 che,
secondo quanto riferito nello scritto difensivo, "venivano
reintegrati nel fondo specifico del contributo delle famiglie, per
essere destinati al pagamento delle spese per uscite didattiche.
Il difensore ha anche riferito
che per gli stessi fatti pende nei confronti della prof.ssa Xxx il
procedimento penale presso il Tribunale di Matera n. 1430/08.
La difesa, dopo aver avanzato
preliminare richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa
della definizione di quello penale, ha concluso per il rigetto
dell'avversa domanda, eccependo poi l' "intervenuta prescrizione di
tutti i fatti per i quali i termini risultano ampiamente decorsi".
All'odierna pubblica udienza, il
difensore del convenuto ha ulteriormente illustrato gli argomenti
svolti negli atti precedentemente depositati, confermando le
conclusioni ivi rassegnate.
Anche il rappresentante del P.M.,
dopo aver specificato che dal danno come determinato in citazione
vanno decurtate le somme che risultano già restituite, ha poi
sostanzialmente confermato l'impianto accusatorio esposto nell'atto
introduttivo del giudizio.
Considerato in
D I R I T T O
Preliminarmente il Collegio ritiene di doversi pronunciare
negativamente sull'istanza di sospensione del presente giudizio, in
attesa della definizione del giudizio penale pendente per gli stessi
fatti, avanzata dal difensore. Al riguardo va infatti evidenziato
che - dopo la riforma del codice di procedura penale del 1988, che
ha abolito la pregiudiziale penale prevista dall'art. 3 del
previgente c.p.p., e la nuova formulazione dell'art. 295 c.p.c., nel
testo sostituito dall'art. 35 della l.n. 353/1990 - la
giurisprudenza ( ex plurimis Sez. I n. 336/A/2002) è pressochè
unanime nel ritenere l'autonomia dei giudizi e l'inesistenza di un
rapporto di pregiudizialità tra processo penale e processo per
responsabilità amministrativo-contabile. Assumono rilievo sul punto
anche i principi enunciati dalle SS. UU. della Corte di Cassazione
con sentenza n. 1532 del 19.2.1997. Le SS. UU. della Suprema Corte
si sono espresse nel senso che la sospensione del processo è
necessaria (art. 295 c.p.c.) solo quando la previa definizione di
altra controversia pendente davanti allo stesso od ad altro giudice,
sia imposta da espressa disposizione di legge, ovvero quando per il
suo carattere pregiudiziale, costituisce l'indispensabile
antecedente logico giuridico dal quale dipende la decisione della
causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con
efficacia di giudicato. Logica conseguenza di quanto innanzi
illustrato è che, allorquando pendano nei confronti della medesima
persona un procedimento penale ed uno per responsabilità
amministrativo-contabile, quest'ultimo non deve essere
necessariamente sospeso, sia perché detta sospensione non risulta
essere imposta da una specifica disposizione di legge (vedasi quanto
più ampiamente precisato sul punto in Sez. Basilicata n. 49/2005, i
cui principi si intende in questa sede confermare), sia perché la
definizione del procedimento penale non costituisce l'indispensabile
antecedente logico giuridico del giudizio innanzi alla Corte dei
Conti, il quale si fonda sul diverso presupposto della violazione di
obblighi di servizio e non di norme penali.
Pertanto la richiesta di
sospensione va respinta, considerando anche che risultano acquisiti
agli atti di causa elementi utili per la decisione.
Passando all'esame del merito, la
Procura ha contestato alla convenuta Dirigente Scolastica (d'ora
innanzi D.S.) sostanzialmente quattro diverse ipotesi di danno, che
è opportuno esaminare distintamente.
La prima ipotesi di danno, come
più ampiamente riferito in fatto, concerne l'esborso di €.1.166,58
che l'attore collega alla reiterata negligenza del D.S.
nell'intrattenere i doverosi rapporti con le organizzazioni
sindacali, che hanno pertanto adito l'autorità giudiziaria per la
repressione della condotta antisindacale, ai sensi dell'art. 28
della l.n. 300/1970, ottenendo l'accoglimento del relativo ricorso,
con decreto del Giudice del Lavoro di Matera n. 488/04 del
20.7.2004.
La lettura del suindicato decreto
del Giudice del Lavoro dà piena conferma della tesi attorea,
evidenziando un" sistematico rifiuto di ogni confronto" ed una
"reiterata mancata informazione delle Organizzazioni sindacali",
specialmente (cfr pag. 3 del decreto) nelle procedure concernenti la
gestione e l'organizzazione di taluni progetti scolastici (come
quelli che hanno originato la richiesta risarcitoria dell'attore
esaminata nel prosieguo della trattazione). Indubbio quindi, a
parere del Collegio, che l'esborso sostenuto dall'Istituto
Scolastico (€.1.166,58 ) in esecuzione della condanna alle spese
disposta con il succitato decreto n. 488/04, siano conseguenza dei
gravi e reiterati comportamenti in violazione degli obblighi di
servizio posti in essere dalla D.S. che hanno originato le lamentele
delle organizzazioni sindacali, che hanno poi trovato accoglimento
nella pronuncia emessa ai sensi dell'art. 28 della l.n. 300/1970.
Di nessun ostacolo alla pronuncia
di condanna sul punto, è l'osservazione difensiva che il pagamento è
stato disposto "con espressa riserva di ripetizione" e che ancora
pende l'opposizione al predetto decreto n. 488/04, considerato che
l'avvenuto pagamento della somma nel 2004, rende il danno attuale e
concreto, così da giustificare la pronuncia risarcitoria,
sottolineandosi anche - al fine di disattendere l'eccezione
difensiva di "intervenuta prescrizione di tutti i fatti per i quali
i termini risultano ampiamente decorsi" - il pagamento
infraquinquennale rispetto alla costituzione in mora della convenuta
(avvenuta con la notifica in data 23.6.2008 del c.d. invito a
dedurre).
La seconda partita di danno,
emersa anche in occasione di ispezioni disposte dalla competente
amministrazione scolastica le cui risultanze sono state versati in
atti dal Requirente, è relativa alla gestione dei fondi del P.O.F.;
l'attore contesta alla D.S. l'indebita percezione (anche perchè
avvenuta in violazione del principio della onnicomprensività della
retribuzione dei Dirigenti scolastici), nel periodo andante fra il
2001 ed il 2004, della somma complessiva di €.62.387,68, avendo
provveduto poi a versare solo €.4.016,82 ai fondi regionali, con
conseguente indebita apprensione e, quindi, danno erariale, pari ad
€.58.370,86.
Alle contestazioni attoree
relative alla violazione delle norme disciplinanti
l'onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti
scolastici, il difensore ha replicato che detta onnicomprensività
decorre soltanto dal 23.9.2002, data di entrata in vigore del
Contratto Integrativo Nazionale, per cui la convenuta Dirigente ha
legittimamente percepito i compensi per le attività svolte sino alla
predetta data, eccependo poi anche la prescrizione del diritto
azionato dall'avversa parte.
Appare utile iniziare ad
esaminare l'eccezione di prescrizione avanzata dalla difesa, atteso
che essa appare parzialmente accoglibile; va infatti constatato che
il primo atto utile ad interrompere la prescrizione e versato agli
atti di causa, è il c.d. invito a dedurre - che, nella parte
terminale, contiene esplicita costituzione in mora con espresso
richiamo agli effetti previsti dall'art. 2943 c.c. - che risulta
notificato il 23.6.2008; pertanto risulta prescritto il diritto al
risarcimento per tutti i danni precedenti il 24.6.2003 (invero si
rinviene agli atti di causa anche una messa in mora disposta
dall'amministrazione scolastica pochi giorni prima, l'11.6.2008, ma
non vi è riscontro dell'avvenuta ricezione da parte dell'intimata).
Dovendosi quindi il Collegio
soffermarsi solo sulle ipotesi di responsabilità perfezionatesi a
partire dal luglio 2003, appare chiaro che, pur volendosi accedere
alla tesi difensiva affermante che l'onnicomprensività del
trattamento economico dei Dirigenti scolastici decorre soltanto dal
23.9.2002, data di entrata in vigore del Contratto Integrativo
Nazionale, (tesi che, tra l'altro, trova conferma nella circolare
ministeriale del 9.1.2004, richiamata dalla difesa), emerge la
responsabilità della convenuta per le somme percepite a partire dal
luglio 2003 e riportate nelle c.d. "schede fiscali" già esaminate
dagli ispettori dell'amministrazione scolastica e versata agli atti
di causa.
Infatti tali somme sono state
percepite dalla D.S. non solo in violazione dell'onnicomprensività
del trattamento economico dei dirigenti scolastici, posto dagli artt.
26 e 42 del C.C.N.L. sottoscritto l'1.3.2002, ma anche attingendo
alle disponibilità del "Fondo d'Istituto" che dall'1.9.1999, secondo
quanto disposto dal C.C.N.L. 26.5.1999, è destinato a retribuire
soltanto le prestazioni del personale docente ed ATA, e non del
Dirigente dell'Istituto scolastico.
Passando quindi a determinare le
somme indebitamente percepite dalla convenuta per Progetti per
l'Autonomia Scolastica, successivamente al periodo in cui risulta
prescritto il diritto al risarcimento, individuate nelle già
richiamate schede fiscali, risulta che nel secondo semestre
dell'anno 2003 ha percepito € 645,16, mentre nell'anno 2004 ha
percepito le seguenti somme : € 841,84, € 258,23, € 206,60, €
619,80, € 619,71, € 309,85, € 654,54, € 1.335,36, € 258,23, €
206,60, € 1.371,67, € 413,15, € 1.176,95, € 413,20. Il totale delle
somme indebitamente percepite ammonta ad € 9.330,89. Per determinare
il danno ancora "attuale" vanno sottratti gli importi che risultano
già rimborsati dalla convenuta; assumono pertanto rilievo le
reversali di incasso n. 51 del 29.4.2005 e n. 131 del 16.12.2005.
Con la prima reversale la D.S. ha provveduto a restituire
all'Istituto scolastico l'importo di € 458,12, somma a suo tempo
riscossa in esecuzione del mandato n. 400 del 7.7.2003; con la
seconda reversale (n. 131) la D.S. ha restituito l'importo di €
3.635,47, che è il compenso precedentemente percepito per sei
progetti e/o attività svolti tra il 2002 e il 2003; poichè i primi
quattro progetti e/o attività si sono svolti e sono stati pagati nel
2002 e nel primo trimestre del 2003, non assumono rilievo al fine di
determinare il danno ancora attuale relativamente al presente
giudizio, perchè relativi al periodo "coperto" dall'intervenuta
prescrizione, mentre va sottratto l'importo di € 1775,7, che è la
parte della reversale relativa a due progetti successivi alla
maturazione della prescrizione (vedasi il prospetto riepilogativo
allegato alla reversale). Va infine sottratta la somma di €
4.016,82, che la convenuta ha già provveduto a versare al fondo
regionale, come precisato anche in citazione (cfr pag. 8).
Quindi, relativamente alla
partita di danno all'esame, la convenuta va condannata a risarcire €
3.080,25 (€ 9.330,89 meno € 6.250,64), somma che costituisce
indubbio danno per l'erario, considerata l'inutilità degli esborsi
in quanto collegati ad attività rese in regime di onnicomprensività
della retribuzione ed inoltre accedendo al Fondo d'Istituto inibito
ai Dirigenti.
Breve discorso merita la
successiva partita di danno evidenziata in citazione, concerne
l'apprensione da parte della Xxx della somma di € 945,12 quale
compenso per l'attività di "tutor d'aula" in violazione delle linee
guida del PON di riferimento, in base alle quali il Dirigente
scolastico non può svolgere attività diretta di tutor; la difesa ha
replicato evidenziando "l'insussistenza della materia del
contendere" atteso che la D.S. ha già provveduto a restituire
l'importo richiesto, depositando la relativa reversale di incasso.
Constatato che effettivamente la D.S., con reversale n. 30 del
28.2.2007, ha provveduto a versare alle casse del Liceo l'importo di
€ 945,12, va preso atto della cessazione della materia del
contendere sullo specifico punto in trattazione.
Resta da esaminare l'ultima
partita di danno contemplata dall'atto introduttivo del giudizio,
connessa all'organizzazione del viaggio di istruzione denominato
"Crociera in Mediterraneo". L'attore formula la seguente
contestazione alla D.S. : "la Xxx risulta aver indebitamente appreso
la somma di € 4.285 dal complesso dei fondi per la gita stessa",
segnalando una serie di incongruenze ed irregolarità nella gestione,
quali la fatturazione da parte dell'agenzia di viaggio per 173
partecipanti al viaggio mentre i partecipanti effettivi sono stati
171, la riscossione di una quota a carico dei partecipanti al
viaggio di € 25 eccedenti l'importo richiesto dall'agenzia di
viaggio "per un complessivo ingiustificato aggravio di oneri pari ad
€ 3.975,00, utilizzati poi dalla dirigente per finalità non chiare
ed in corso di ulteriore approfondimento...", ed infine di aver
"indebitamente trattenuto € 310 per spese inerenti il viaggio.......
in quanto non può trovare giustificazione nell'allegato pagamento di
ricariche telefoniche private e altre spese non documentate".
La difesa della convenuta ha
sostenuto che manca qualsiasi elemento probatorio che conforti
quanto sostenuto dagli ispettori dell'Amministrazione e ribadito dal
Requirente, soffermandosi ampiamente a controbattere le avverse
contestazioni.
Le affermazioni difensive trovano
in larga parte riscontro nel "rendiconto" relativo alle spese per il
suddetto viaggio, che risulta acquisito agli atti di causa come
allegato n. 1 alla relazione dell'ispettore scolastico Yyy del
31.1.2008, depositata dalla stessa Procura.
Innanzitutto risulta dal
rendiconto che gli effettivi partecipanti al viaggio sono stati in
totale 173, di cui 157 alunni normodotati più 3 alunni diversamente
abili, 8 docenti accompagnatori, due mogli di docenti accompagnatori
(che risultano aver pagato la quota di € 495), 3 genitori
accompagnatori degli allievi diversamente abili.
Il rendiconto dà poi atto che la
somma derivante dai 25 euro richiesti e riscossi in eccedenza alla
quota di € 470 richiesta dall'agenzia di viaggio, è stata impiegata
per pagare le quote dei tre docenti accompagnatori impiegati oltre
ai cinque rientranti nell'offerta di partecipanti gratuiti formulata
dall'agenzia di viaggio, nonchè per agevolare la partecipazione
degli alunni portatori di handicap e meno abbienti; il rendiconto
poi espone generiche spese generali per € 310 ed infine un'economia
di spesa di € 915, che risulta versata dalla Dirigente Xxx al
cassiere dell'istituto scolastico con reversale di incasso n. 77 del
21.4.2006.
Nessuna specifica contestazione,
neanche replicando in udienza alla osservazioni del difensore sul
punto, ha mosso il P.M. circa l'impiego di tali somme come
risultanti dal rendiconto.
Pertanto, in disparte la somma
relativa alle spese generali di € 310 su cui si tornerà nel
prosieguo della trattazione, quel che qui conta è che la D.S. - che
avendo avuto "il maneggio" delle somme necessarie allo svolgimento
del viaggio di istruzione, va quindi ritenuta un'agente contabile
con la conseguente responsabilità - ha dato atto dell'impiego delle
somme e riversato alla scuola la risultante economia di spesa, per
cui sicuramente non può affermarsi che essa ha "indebitamente
appreso" la somma eccedente le quote di partecipazione fissate
dall'agenzia di viaggio "utilizzata poi dalla dirigente per finalità
non chiare ed in corso di ulteriore approfondimento..."; le finalità
sono state infatti esplicitate nel rendiconto esibito dalla stessa
Procura, e nessuna specifica contestazione (ad eccezione di quella
sulle spese generali), ripetesi, è stata avanzata dall'attore sul
loro impiego.
Resta quindi da esaminare la
questione relativa alle spese generali ammontanti ad € 310, spesa
contestata dall'attore "in quanto non può trovare giustificazione
nell'allegato pagamento di ricariche telefoniche private e altre
spese non documentate".
Orbene, anche l'impiego di tali
somme trova riscontro nella documentazione allegata alla succitata
relazione dell'ispettore scolastico Yyy.
In particolare non emergono
irregolarità relativamente alla spesa di € 210, che risulta
giustificata dal pagamento effettuato all'operatore turistico
Cipriano per agevolare le escursioni degli alunni portatori di
handicap, svolte durante la crociera, e documentata attraverso la
dichiarazione di pagamento della D.S. e la relativa ricevuta
rilasciata dal sig. Cipriano.
Diverse considerazioni merita
invece la spesa di € 100, che secondo quanto emerge dalla succitata
documentazione, sono state impiegate dalla D.S. per l'acquisto di
"n. 2 ricariche telefoniche per aggiornare le famiglie
sull'andamento del viaggio" e documentate con la copia fotostatica
delle "schede di ricarica telefonica". Due le considerazioni da
svolgere al riguardo; una per evidenziare l'inidoneità delle
allegate schede a dimostrare l'impiego del traffico telefonico
acquistato alle asserite " pubbliche finalità"; la seconda per
sottolineare che, considerata la fascia di età degli alunni del
Liceo che partecipavano al viaggio d'istruzione, indubbiamente è
configurabile un rapporto telefonico diretto tra gli alunni e le
famiglie per avere notizie "sull'andamento del viaggio", senza che
sorga la necessità di un contatto diretto tra la D.S. e le famiglie,
con oneri a carico dell'amministrazione; per i motivi innanzi
esposto la spesa di € 100 appare priva di adeguata giustificazione e
costituisce danno che la D.S. deve risarcire. E' appena il caso di
precisare che il diritto al risarcimento innanzi menzionato, essendo
relativo a spese effettuate nel corso dell'anno 2006, non rientra
nell'eccepita prescrizione.
Conclusivamente la convenuta va
quindi condannata a risarcire l'erario nella misura complessiva di €
4.346,83 (derivante dalla somma di € 1166,58, € 3080,25 ed € 100),
oltre ad accessori di legge, come da richiesta attorea.
Le spese di giustizia seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
La Corte
dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, ogni
contraria domanda ed eccezione respinte:
a)
Condanna Xxx a risarcire il danno provocato all'erario nella misura
di € 4.346,83; la predetta somma va aumentate della rivalutazione
monetaria, oltre agli interessi legali che sono dovuti dalla data
della presente pronuncia e sino al soddisfo;
b) Le
spese di giustizia seguono la soccombenza e vengono determinate
nella misura di € 428,25=.
Euro quattrocentoventotto/25=.
Così
deciso in Potenza, nella Camera di Consiglio del 13.10.2009.
L'estensore Il Presidente
(dott. Vincenzo Pergola) (dott.
Adriano Festa Ferrante)
Depositata
in Segreteria il 11 NOV. 2009
Il Dirigente
(dott. Tommaso Panza)