Corte dei Conti
Sezione terza Appello
Sentenza n. 399-2009
Assenze reiterate per malattia -
violazione del generale principio della continuità didattica -
mancata realizzazione delle finalità proprie del servizio pubblico
istruzione - danno erariale - sussistenza.
La reiterata condotta di un docente, caratterizzata
da assenze ad intermittenza per malattia, compromette il percorso
formativo degli studenti in considerazione dell'accentuata
frammentazione del rapporto con gli stessi, con conseguente
negazione in concreto del principio di continuità didattica e,
quindi, in un cattivo utilizzo delle ingenti risorse pubbliche che,
in quanto attinte dalla fiscalità generale, costituisce danno
erariale.
da
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REPUBBLICA
ITALIANA 399/09
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO
composta
dai signori magistrati :
Dott. Ignazio de MARCO Presidente
Dott. Luciano CALAMARO Consigliere
Dott. Amedeo ROZERA Consigliere Rel.
Dott. Fulvio Maria LONGAVITA Consigliere
Dott. Salvatore NICOLELLA Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul
ricorso in appello iscritto al n. 32892 del registro di segreteria
proposto da XXX avverso la sentenza n. 209 del 21 marzo 2008
pronunciata dalla Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia;
Visto l'atto d'appello;
Esaminati tutti gli altri documenti di causa;
Uditi, alla pubblica udienza del giorno 8 luglio 2009, con
l'assistenza del Segretario Lucia Bianco, il relatore Consigliere
dott. Amedeo Rozera, l'Avv. …….. per delega dell'Avv. ………. ed il
P.M. in persona del Vice Procuratore Generale dott. Paolo Luigi
Rebecchi.
Ritenuto in
FATTO
Con
l'impugnata sentenza il sig. XXX è stato condannato al pagamento
della somma di Euro 50.000,00, oltre rivalutazione, interessi e
spese di giudizio, nei confronti dell'Amministrazione scolastica
quale parte di danno della somma complessivamente richiesta dal
Procuratore regionale (euro 124.200,59) per i danni ad essa
arrecati: con la medesima sentenza è stato assolto il sig. ……….
L'addebito posto a carico del XXX, titolare dell'insegnamento di
economia aziendale in un Istituto tecnico di ………., era relativo a
diminuzione patrimoniale da disservizio per il mancato
raggiungimento della finalità istituzionale, a causa dei seguenti
fatti individuati nei confronti del predetto docente: a) numero
elevatissimo di assenze dal servizio e loro collocazione strategica
in determinati periodi dell'anno; b) gravi difficoltà e carenze di
apprendimento lamentate dagli studenti, e confermate dalle
valutazioni insufficienti riportate da intere classi, a causa
dell'inadeguato impegno del docente, anche sul piano didattico.
La posta di danno ipotizzata in connessione con tali mancanze era
stata quantificata in €. 58.261,83, per l'incidenza negativa sul
generale funzionamento del servizio scolastico ed in €. 65.938,76, a
titolo di danno diretto, in termini di emolumenti percepiti e non
giustificati.
La Sezione regionale, considerato l'apporto causale di altri
soggetti e l'infondatezza della componente di danno inerente alla
mancata resa del servizio, attesa la congruenza tra certificazioni
sanitarie e le assenze dal servizio, è pervenuto alla condanna in
via equitativa quantificata come sopra, valutando il complessivo
comportamento tenuto dal docente in rapporto al principio di
continuità didattica radicato nell'ordinamento, che ha prodotto un
danno correlato al cattivo utilizzo delle ingenti risorse pubbliche
investite nell'attività didattica.
Avverso la sentenza ha proposto appello, con il patrocinio degli
avv.ti …… e ….., il XXX, osservando: a) le assenze dal servizio non
hanno, mai, costituito il dato preminente della propria carriera
lavorativa e, in ogni caso, le stesse sono sempre state
giustificate: inoltre, le certificazioni prodotte non sono state
oggetto di querela di falso; b) in ordine alla qualità del servizio
prestato, non sono mai stati adottati nei suoi confronti
provvedimenti riguardanti la sua capacità didattica, non
contraddicendo con ciò l'inflitta sanzione della sospensione per
quindici giorni, riguardante, invece, "violazione dei doveri, delle
responsabilità e della correttezza inerenti alla funzione docente";
c) la sentenza è viziata per ultrapetizione, in quanto mentre i
fatti posti a base dell'impianto accusatorio sono "tutti diretti
dimostrare l'inesistenza della malattia che, di conseguenza, è
l'effettiva causa petendi", il primo giudice fonda il suo
convincimento "non sulla inesistenza/falsità della malattia ma sul
suo esatto contrario"; d) la sentenza è contraddittoria, in quanto
da un lato, si conclude per l'autenticità delle patologie lamentate,
dall'altro si eccepisce in ordine alla collocazione temporale delle
conseguenti assenze; e) la motivazione si fonda su un falsa
rappresentazione della realtà, in quanto, contrariamente a quanto
sostenuto dal primo giudice, il XXX ha trascorso la maggior parte
dei periodi di assenza a Milano e non in Sicilia; di essere stato
quasi sempre sostituito da supplenti esterni; di aver adottato con
la massima diligenza ogni misura intesa al miglioramento delle
proprie condizioni di salute; f) non risultano specificati gli
elementi di fatto ed i criteri posti a base della valutazione
equitativa, mentre risulta omesso l'obbligo di ripartizione delle
responsabilità per non avere il giudicante addebitato ad ogni
colpevole la rispettiva quota di responsabilità; conclusivamente,
l'appellante chiede, nel merito, la riforma della sentenza, con
conseguente assoluzione dalla domanda attrice; in via istruttoria,
chiede l'ammissione di prova testimoniale; il tutto, con vittoria di
spese ed onorari dei due gradi di giudizio.
Il Procuratore generale ha depositato le proprie conclusioni scritte
in data 167 dicembre 2008, osservando: a)le ripetute e numerose
assenze del XXX, data la loro particolare collocazione in alcuni
periodi dell'anno scolastico, con l'impossibilità per il Preside di
provvedere alla nomina di supplenti creando gravi difficoltà e
carenze nell'apprendimento degli studenti, hanno inciso sulla
qualità del servizio prestato in violazione del principio di
continuità didattica; b) nella complessiva valutazione del
comportamento del XXX, emerge la circostanza che il medesimo
continuava a recarsi sempre presso le stesse località, senza avere
cura di sottoporsi, fra i vari episodi di malattia, ad alcun
trattamento terapeutico: c) appaiono infondate le contestazioni del
ricorrente circa la regolarità dei certificati medici, atteso che
questo punto non ha subito contestazioni specifiche; d) appare
altresì irrilevante sia l'assenza di provvedimenti a sua carico
circa la capacità didattica sia il richiamo alla prolungata attività
di docente esente da critica; e) non si può parlare di
ultrapetizione, in quanto il primo giudice ben poteva rielaborare il
fatto dannoso sulla scorta degli elementi prospettati dal P.R.,
dando una diversa qualificazione all'evento, senza alterare i
termini della questione; f) l'addebito è stato ridimensionato in
relazione all'apporto causale dell'appellante, stralciando le somme
di cui avrebbero dovuto rispondere altri soggetti; g) non sussiste
né la contraddittorietà della motivazione né la falsa
rappresentazione della realtà, attesa l'attenta analisi del
giudicante, svolta sulla base della documentazione acquisita; h) è
infondata, infine, la censura che attiene alla mancata
specificazione dei criteri adottati per la valutazione equitativa,
tenuto conto della meticolosa valutazione delle condotte che ha
portato all'esclusione della responsabilità dell'altro soggetto
chiamato in giudizio; conclusivamente, il P.G. chiede il rigetto
dell'appello.
In data 16 giugno 2009 il XXX ha depositato altra memoria con la
quale contesta le conclusioni del P.G. e conferma le richieste già
formulate con l'atto d'appello.
All'odierna pubblica udienza, sia l'Avv. ……. che il P.M. hanno
concluso confermando, con ulteriori argomentazioni, il contenuto
degli atti scritti.
Considerato in
DIRITTO
L'appello
è infondato e deve essere respinto, con conferma integrale della
sentenza di primo grado.
La motivazione del primo giudice, invero, appare del tutto razionale
e coerente, perché, mentre da un lato esclude qualsiasi ipotesi di
danno e conseguente responsabilità del docente in relazione
all'alterazione del rapporto sinallagmatico tra resa dell'attività
lavorativa ed attribuzione dello stipendio, dall'altro, valutando le
assenze del medesimo sotto il profilo qualitativo e funzionale, ne
afferma la responsabilità nel più ampio contesto della mancata
realizzazione delle finalità proprie del "servizio pubblico
istruzione": ciò in chiara violazione del generale principio della
continuità didattica (istituzionalizzato nell'art. 3 della l.
53/2003), cardine del modulo organizzatorio dell'istruzione
pubblica, che, ove svuotato di qualsiasi significato pedagogico, si
risolverebbe in una mera attività burocratica, in evidente
violazione del principio del diritto all'istruzione e del principio
del buon andamento dell'amministrazione, canonizzati negli artt. 34
e 97 Cost.-
Il che è quanto si è verificato in fattispecie, atteso che, come ha
ampiamente dimostrato il giudicante, la reiterata condotta del XXX,
caratterizzata da assenze ad intermittenza per malattia, ha
compromesso il percorso formativo degli studenti in considerazione
dell'accentuata frammentazione del rapporto con gli stessi, con
conseguente "negazione in concreto del principio di continuità
didattica" e, quindi, "in un cattivo utilizzo delle ingenti risorse
pubbliche" che, in quanto attinte dalla fiscalità generale,
costituisce danno erariale: in tale contesto, la particolare gravità
della condotta posta in essere dal XXX è stata ricondotta dal primo
giudice, con condivisibile motivazione, al fatto di non aver assunto
iniziative volte ad evitare o ridurre il rischio dell'alta frequenza
di interruzione della prestazione del servizio e nella "costante
maggior durata" dell'assenza nei casi in cui la malattia si
manifestasse lontano dalla sede di servizio. Anzi, risulta che a
fronte di tali atteggiamenti omissivi - in ordine ai quali, fra
l'altro, non è provato neppure che il docente si sia sottoposto ai
necessari trattamenti curativi - il medesimo ha addirittura chiesto
di essere autorizzato allo svolgimento di un'attività professionale
libera in via cumulativa con quella di insegnamento.
Così delineato il quadro generale nel cui ambito il primo giudice ha
individuato con ampio supporto probatorio la responsabilità del XXX,
il Collegio, nel condividere, come già ricordato, le argomentazioni
addotte dal giudicante, ed esaminando le specifiche doglianze svolte
dall'appellante, ritiene le medesime totalmente infondate e/o
irrilevanti, in conformità delle conclusioni rese dal Procuratore
Generale.
Il numero particolarmente rilevante delle assenze e la loro
collocazione in particolari periodi dell'anno, con gli evidenti
riflessi negativi sulla qualità del servizio, emerge in tutta
evidenza dagli atti causa e, in particolare, sia dalla nota con cui
in data 15 marzo 2005 il Dirigente Scolastico dell'Istituto presso
cui insegnava il XXX informava il C.S.A. - Ufficio Disciplina della
situazione creatasi presso la scuola per il comportamento del
docente, sia dalla relazione ispettiva in data 1 luglio 2005 e
svolta dal Servizio Ispettivo dell'Ufficio Scolastico Regionale per
la Lombardia: orbene, senza richiamare i singoli aspetti riguardanti
il comportamento del XXX (ed ampiamente esaminati e valutati dal
primo giudice), ciò che emerge in termini indiscutibili è il
complesso di assenze per malattia -il cui decorso nella maggior
parte dei casi si è svolta nelle medesime località della Sicilia, in
cui si presentava una riacutizzazione delle lamentata patologia
artrosica - collocate in determinati periodi dell'anno ( a ridosso
dei giorni liberi o delle festività); la dislocazione di tali
assenze in maniera tale da impedire al Preside di nominare un
supplente, con conseguenti, ulteriori risvolti negativi sulla
continuità e sulla produttività dell'attività didattica;
l'insufficienza e/o la mancanza di terapie specifiche (salvo
limitati casi) volte a curare la lamentata patologia artrosica; le
carenze di apprendimento lamentate dagli studenti, le cui lettere di
proteste, unitamente a quelle dei loro genitori e di altri docenti,
hanno ulteriormente evidenziato la gravissima situazione di disagio
determinata, sul piano didattico, dall'inadeguato ed insufficiente
impegno del XXX; la evidente contraddizione tra lo stato di salute
del medesimo e la richiesta, reiterata ogni anno, di autorizzazione
allo svolgimento dell'attività di commercialista.
Né è opponibile, in tale contesto, la ritenuta regolarità dei
certificati medici, atteso che tale profilo non ha costituito
oggetto di contestazione da parte del primo giudice che, come
ricordato, ha escluso la fondatezza del primo addebito ( alterazione
del rapporto sinallagmatico fra resa dell'attività lavorativa e
retribuzioni percepite), proprio sulla base della non evidenziazione
nelle certificazioni stesse di particolari incongruenze.
Per quanto riguarda il richiamo dell'appellante all'assenza di
provvedimenti a suo carico in merito alla propria capacità
didattica, è appena il caso di osservare, con riferimento al
provvedimento disciplinare di cui al decreto n.447 del 2006, che la
sanzione della sospensione dal servizio per quindici giorni gli è
stata comminata per "carenze sul piano didattico", "inosservanza
della gerarchia scolastica" e "reiterate assenze ingiustificate dal
servizio e irregolarità nella presentazione della relativa
documentazione": ciò, in quanto "i comportamenti tenuti dal predetto
docente costituiscono violazioni dei doveri, delle responsabilità e
della correttezza inerenti alla funzione docente". Per le medesime
mancanze, ed in particolare per l'assenza ingiustificata dal
servizio e per l'irregolarità nella presentazione della relativa
giustificazione, al XXX era già stata inflitta la sanzione
disciplinare della censura con D.D. n.314/Ris del 31 maggio 2004.
Riguardo, poi, al trasferimento "per incompatibilità di permanenza
presso la sede di titolarità", disposto con decreto dirigenziale
dell'8 febbraio 2007 n. 1715 - in disparte qualsiasi considerazione
di carattere formalistico in ordine alla natura cautelare (come
sostiene l'appellante) o disciplinare del provvedimento stesso -
emerge per tabulas che detta misura è stata disposta in quanto la
sua ulteriore permanenza presso tale sede "nuoce al prestigio
dell'istituzione scolastica, compromettendone pesantemente il
regolare funzionamento ed il buon andamento e danneggiando
gravemente, altresì, il percorso formativo degli studenti": ciò,
sulla base del parere espresso dal Consiglio di disciplina con nota
del 26 gennaio 2007 che fa riferimento sia alla "..ricaduta negativa
sul comportamento degli studenti", stante, fra l'altro, la
"saltuarietà dell'impegno" ed il "mancato rispetto delle regole",
tali da determinare, come evidenziato dai genitori nei loro esposti,
"un mito negativo" per gli studenti stessi.
Come si vede, anche le varie motivazioni poste a base dei diversi
provvedimenti disciplinari adottato carico del XXX, concorrono a
delineare un quadro di gravissimi comportamenti che, ponendosi in
evidente contrasto con il ricordato principio della continuità
didattica, hanno certamente compromesso nella specie, in misura
particolarmente rilevante, il regolare funzionamento del servizio
pubblico "istruzione".
Riguardo alla censura di "ultrapetizione", ricorda il Collegio sul
piano generale che il principio della corrispondenza fra chiesto e
pronunciato fissato dall'art. 112 c.p.c. non osta a che il giudice
renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti
di causa, alla stregua delle risultanze processuali, autonome e
difforme rispetto a quella prospettata dalle parti, nel contesto di
una valutazione unitaria delle risultanze processuali, pur se in
base ad argomentazioni o considerazioni non prospettate dalle parti.
Orbene, nella specie, il primo giudice, attraverso un'articolata e
puntuale verifica dei vari profili attinenti alla questione dedotta
in giudizio e senza alterare i termini della questione, ha dato
ampia dimostrazione dell'iter logico-argomentativo seguito per
pervenire alla pronuncia resa, utilizzando tutti gli elementi di
causa emergenti dagli atti ritenuti più attendibili ed idonei alla
risoluzione della controversia. E proprio tale verifica, logicamente
e coerentemente condotta sulla base della documentazione in atti,
induce il Collegio rigettare anche l'ulteriore censura svolta
dall'appellante in ordine alla presunta contraddittorietà della
motivazione e della falsa rappresentazione della realtà.
Per quanto attiene, infine, alla censura riguardante la mancata
specificazione dei criteri posti a base della valutazione equitativa
ed il mancato riferimento alle singole responsabilità, è appena il
caso di ricordare la puntuale ricostruzione svolta dal primo giudice
in merito alle singole condotte che hanno determinato l'assoluzione
dalla domanda attrice dell'……. ed alla quantificazione del danno a
carico del XXX tenendo conto della possibile incidenza di altri
soggetti non convenuti in giudizio.
Alla luce delle esposte argomentazioni, l'appello deve quindi essere
respinto, con conferma integrale della sentenza impugnata.
La pronuncia resa assorbe ogni altro profilo di gravame.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M
La Corte dei conti - Sezione Terza Centrale d'Appello,
definitivamente pronunciando, respinge l'appello proposto da XXX
avverso la sentenza in epigrafe.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio e che
ammontano ad Euro 118,53 (centodiciotto/53).
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell' 8 luglio 2009.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Dott. Amedeo Rozera F.to Dott. Ignazio de Marco
Depositata nella segreteria della Sezione il giorno 2 ottobre 2009
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
IL DIRIGENTE
F.to Dott. Maurizio Arlacchi