Tar Lazio – Sentenza n. 2163/2008.
Equipollenza titoli studio conseguiti
all’estero.
da
Studio Legale LAW del 7.3.2008
Tar Lazio – Sez III Ter – Sent. del
07.03.2008 n. 2163
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio composto dai
Magistrati: Italo Riggio Presidente Giulia Ferrari Consigliere –
relatore Diego Sabatino Primo referendario ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1727/07, proposto da Andreas
Alois G. ,
contro
il Consiglio Nazionale delle ricerche, in
persona del legale rapprsentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma,
Via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliato, nonché
nei confronti
della sig.ra Laura C.
nonché dell’Istituto di Tecnologiche Biomediche, in persona del
legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio,
per l'annullamento, previa sospensiva,
del provvedimento n. 5131 del 15 gennaio 2007, avente ad oggetto
“Accertamento regolarità degli atti, approvazione, graduatoria e
nomina dei vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami per
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato per
complessive centotrentasette unità di personale con profilo di
ricercatore, III livello professionale, presso Istituti del
Consiglio Nazionale delle Ricerche operanti nelle aree del
Mezzogiorno - Area disciplinare Scienze biologiche”, nonché di ogni
altro provvedimento antecedente, successivo o comunque connesso.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consiglio Nazionale
delle ricerche; Visto l’atto di costituzione in giudizio della
controinteressata dott.ssa Laura C. ; Vista la richiesta di
esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 1210 del 15 marzo 2007,
depositata il 21 giugno 2007; Visto l’atto di motivi aggiunti
notificato il 18 ottobre 2007; Viste le memorie prodotte dalle parti
in causa costituite a sostegno delle rispettive difese; Visti gli
atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza del 28
febbraio 2008 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i
difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 26 febbraio
2007 e depositato il successivo 27 febbraio, il dott. Andreas Alois
G. impugna il provvedimento n. 5131 del 15 gennaio 2007, avente ad
oggetto “Accertamento regolarità degli atti, approvazione
graduatoria e nomina dei vincitori del concorso pubblico per titoli
ed esami per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo
indeterminato per complessive centotrentasette unità di personale
con profilo di ricercatore, III livello professionale, presso
Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche operanti nelle aree
del Mezzogiorno - Area disciplinare Scienze biologiche” , e ne
chiede l’annullamento.
Espone, in fatto, di essere cittadino della Confederazione Elvetica
e di aver conseguito la laurea in Scienze naturali presso
l’Università di Zurigo. Ha partecipato al concorso per titoli ed
esami bandito dal Consiglio Nazionale delle Ricerche per complessive
centotrentasette unità di personale con profilo di ricercatore, III
livello professionale, presso Istituti del Consiglio operanti nelle
aree del Mezzogiorno - Area disciplinare Scienze biologiche (un
posto). Per poter partecipare al concorso era necessario il possesso
del diploma di laurea in Scienze naturali conseguito presso
Università italiane o presso Università straniere ma riconosciuto
nel nostro ordinamento. All’esito della valutazione della
commissione di concorso sono stati riconosciuti al ricorrente 11,7
punti per i titoli di studio e 12 punti per le pubblicazioni, per un
totale di 23,7 punti. Agli orali il ricorrente ha conseguito 25
punti, per un totale di 93,7 punti, collocandosi così al primo posto
in graduatoria.
A conclusione della procedura la commissione ha rimesso gli atti
all’Amministrazione per la loro approvazione. Inaspettatamente il
ricorrente ha saputo di essere stato escluso con determina n. 5131
del 15 gennaio 2007 per non aver prodotto il provvedimento
attestante che il titolo di studio conseguito all’estero è
equivalente allo specifico titolo di studio italiano richiesto dal
bando.
2. Avverso il predetto provvedimento il
ricorrente è insorto deducendo: a) Violazione art. 9 del bando di
concorso – Carenza di potere del di-rigente del servizio concorso e
borse di studio. Il bando di concorso prevedeva che la Commissione,
terminata la procedura, redatta la graduatoria ed individuato il
vincitore, avrebbe trasmesso gli atti al Dirigente del Servizio per
la loro verifica formale. Il dirigente, qualora avesse riscontrato
vizi di forma, avrebbe dovuto rimettere gli atti alla Commissione ma
non avrebbe in alcun caso potuto intervenire direttamente, come
invece ha fatto. b) Violazione dell’art. 5 della direttiva della
Comunità europea 89/48 . Violazione art. 38 D.L.gs. n. 165 del 2001
– Eccesso di potere per carenza di motivazione e di travisamento dei
presupposti di fatto e di diritto – Carenza assoluta di istruttoria
– Violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento
amministrativo. Il ricorrente aveva prodotto il provvedimento che
attestava che il titolo di studio conse-guito all’estero è
equivalente a quello richiesto dal bando di concor-so.
3. Con motivi aggiunti, notificati il 18 ottobre
2007 e depositati il successivo 23 ottobre, il ricorrente ha
impugnato il provvedimento n. 58540 del 27 luglio 2007, con il quale
il C.N.R. ha deciso di non nominarlo prima della definizione, nel
merito, del gravame.
Avverso detto provvedimento il ricorrente deduce eccesso di potere
per mancata ottemperanza all’ordinanza del Tribunale che aveva
accolto l’istanza cautelare presentata dallo stesso ricorrente.
4. Si è costituita in giudizio
l'Amministrazione, che ha sostenuto l'infondatezza del ricorso.
5. Si è costituita in giudizio la
controinteressata Laura C. , che ha preliminarmente eccepito la
nullità dell’ordinanza cautelare n. 1210 del 15 marzo 2007 per
violazione del principio del contraddittorio, mentre nel merito ne
ha sostenuto l’infondatezza.
6. Con memorie depositate alla vigilia
dell’udienza di discussione le parti costituite hanno ribadito le
rispettive tesi difensive.
7. Con ordinanza n. 1210 del 15 marzo 2007
(confermata dalla VI Sez. del Consiglio di Stato con ordinanza n.
2881 del 5 giugno 2007) è stata accolta l’istanza cautelare di
sospensiva.
8. All’udienza del 28 febbraio 2008 la causa è
stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Come esposto in narrativa il ricorrente
impugna la propria esclusione dal concorso ad un posto di
ricercatore, III livello professionale nell’Area disciplinare
Scienze Biologiche, disposta per non aver prodotto il provvedimento
attestante che il titolo di studio conseguito all’estero è
equivalente allo specifico titolo di studio italiano richiesto dal
bando. Preliminarmente occorre esaminare l’eccezione di nullità
dell’ordinanza cautelare n. 1210 del 15 marzo 2007, sollevata dalla
controinteressata sul rilievo che la stessa sarebbe stata
pronunciata da questo Tribunale senza la previa verifica
dell’integrità del contraddittorio.
L’eccezione è priva di pregio sotto un duplice profilo. In primo
luogo perché i vizi delle pronunce del giudice di primo grado
possono essere dedotti solo dinanzi al giudice di secondo grado, che
nel caso all’esame del Collegio ha respinto l’appello proposto
avverso la predetta ordinanza In secondo luogo perché compito del
giudice è verificare che il ricor-so sia stato correttamente
notificato all’Autorità emanante ed al controinteressato, ferma
restando che rimane nella facoltà di quest’ultimo costituirsi o
meno. Nel caso all’esame del Collegio il ricorso era stato
correttamente notificato alla controinteressata dott.ssa C. , come
dimostra la sua costituzione in giudizio, e tanto era sufficiente
per pronunciare in sede cautelare.
2. Passando al merito, con il primo motivo il
ricorrente deduce l’incompetenza del dirigente a riscontrare la
carenza di un requisito di ammissione in capo ad uno dei concorrenti
alla gara pubblica. Il motivo non è suscettibile di positiva
valutazione.
L’art. 9 del bando di concorso demanda al Dirigente del Servizio II
Concorsi e Borse di studio la verifica della regolarità formale
della procedura, nella quale non può non rientrare l’accertamento
che tutti i concorrenti – ed in particolare il vincitore – fossero
in possesso dei requisiti richiesti dalla lex specialis di gara per
la partecipazione.
3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce
l’illegittimità della propria esclusione, fondata sull’erroneo
assunto che non fosse in possesso del titolo di studio richiesto.
Ritiene il Collegio necessario chiarire che il bando di concorso
ammetteva espressamente (art. 2) la possibilità di partecipare al
concorso per i candidati in possesso di una laurea conseguita presso
un’Università straniera, dichiarata equivalente dalle competenti
Università italiane o dal Ministero dell’università, purché gli
stessi dimostrassero, pena l’esclusione, l’equivalenza mediante “la
produzione del provvedimento che la riconosca”. Il ricorrente,
risultato primo nella graduatoria del concorso ad un posto di
ricercatore, III livello professionale, nell’Area disciplinare
Scienze Biologiche è stato escluso sull’assunto che non avrebbe
dimostrato l’equipollenza del proprio diploma di laurea in Scienze
naturali, conseguito presso l’Università di Zurigo.
Il motivo è fondato.
Il ricorrente ha allegato alla domanda di partecipazione copia del
diploma di laurea in scienze naturali (Diplom als
Naturwissenschafter) conseguito presso il Politecnico Federale di
Zurigo, con relativa traduzione giurata, e copia del decreto del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca che
riconosce il titolo di laurea ai fini della partecipazione ai
concorsi banditi in Italia. Ha anche prodotto certificazione
attestante gli esami pre laurea sostenuti presso il suddetto
Politecnico. Detta documentazione, ad avviso del Collegio, era
sufficiente a dimostrare l’equipollenza richiesta dall’art. 2 del
bando di concorso.
Il decreto del Direttore generale del Ministero del 14 gennaio 2005
dichiara che “sono riconosciuti, ai fini della partecipazione in
Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore
presso Enti pubblici di ricerca, i titoli di Diploma – Als
Naturwissenchafter rilasciati dal Politecnico Federale di Zurigo al
dott. Andreas Alois Gi-sel”. Il Ministero, quindi, conferma che tale
diploma di laurea è utilizzabile per partecipare ai concorsi presso
il C.N.R.
Correttamente, quindi, il ricorrente si è fatto parte attiva nel
dimostrare il possesso del requisito che gli era stato chiesto per
partecipare alla procedura selettiva ed ha provveduto depositando il
documento al quale il bando espressamente riconosceva esclusiva
valenza probatoria.
A fronte di ciò ove la commissione prima ed il dirigente poi
avessero avuto ancora dubbi sull’effettiva equipollenza del diploma
in questione, era loro compito chiedere chiarimenti al Ministero che
aveva rilasciato la certificazione richiesta, non versandosi in
ipotesi di carenza documentale.
Aggiungasi che la validità del predetto decreto ministeriale a
dimostrare l’equipollenza in questione non può essere messa in
discussione alla luce delle ulteriori motivazioni addotte dalla
controinteressata, che esclude l’applicabilità della disciplina
comunitaria di cui alla direttiva 89/48/CXEE e del D.L.vo n. 115 del
1992, in applicazione dei quali è stato adottato il decreto.
Trattasi infatti di argomentazioni che l’Amministrazione non ha
posto a base dell’esclusione del ricorrente dal concorso (v. nota
del dirigente dell’Ufficio concorsi del 15 gennaio 2007) e che
quindi avrebbero dovuto essere fatte valere dalla controinteressata
nella via del ricorso incidentale.
3. L’accoglimento del secondo motivo comporta l’improcedibilità per
sopravvenuto difetto di interesse dei motivi aggiunti.
Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l'integrale
compensazione fra le parti costituite in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
– Sezione III Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso come in
epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto
impugnato con l’atto introduttivo del giudizio.
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari
del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.