Requisiti più severi per i gestori e convenzioni di massimo 9 anni.

Vincoli ai finanziamenti
a scuole primarie paritarie.

(Dpr 23/2008 - GU 39 del 15.2.2008).

 da CittadinoLex del 21 febbraio 2008

 

Dal prossimo 1° marzo le scuole primarie paritarie che vorranno chiedere i contributi dello Stato per le loro attività dovranno soddisfare nuovi criteri e requisiti, come il numero minimo di dieci alunni per classe ed il numero di ore destinate agli alunni disabili o con difficoltà specifiche di apprendimento. Le nuove condizioni e le modalità per la stipula delle convenzioni da parte di queste scuole con lo Stato ed i parametri per determinare l’importo da erogare, oltre che i titoli prescritti per i gestori e per i docenti, sono infatti contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 23/2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio scorso. Le scuole paritarie primarie di cui si parla altro non sono che scuole di infanzia ed elementari private a pagamento, gestite da enti diversi dallo Stato (cioè da privati, o da persone giuridiche, o da enti religiosi dipendenti dalla S. Sede a patto che abbiano ottenuto la personalità giuridica in Italia, o da enti locali) ed abilitate a rilasciare titoli di studio con pieno valore legale, esattamente come quelle statali. Esse non devono, quindi, essere confuse con tutte quelle scuole private che, non avendo ottenuto riconoscimento di “parità”, fanno parte delle fila delle così dette “parificate”. La novità di spicco di questo regolamento concerne il recesso dalla convezione stipulata dall’ufficio scolastico regionale da parte del gestore della scuola, il quale potrà avvenire solo per giustificati e documentati motivi, a piena tutela degli utenti dell’istituto, previa apposita comunicazione almeno tre mesi prima della chiusura dell’anno scolastico. L’ufficio regionale competente potrà, dal canto suo, decidere di sospendere l’erogazione dei fondi, che in genere hanno cadenza semestrale, se si riscontrassero gravi irregolarità nel funzionamento della scuola convenzionata ed addirittura farla cessare nel caso in cui all’istituto dovesse essere revocata la parità scolastica. Le convenzioni possono anche subire delle modifiche, ad esempio in funzione dell’aumento o della diminuzione del numero delle classi effettivamente funzionanti, oppure del numero delle ore di sostegno o di insegnamento integrativo. In ogni caso, il provvedimento stabilisce che la durata massima della convenzione è di nove anni e che le domande per la stessa dovranno pervenire all’Ufficio scolastico regionale competente per territorio entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno; in tal modo la convenzione decorrerà dall’inizio dell’anno scolastico successivo. Inoltre, il DPR precisa che l’entità del contributo annuo sarà fissata in via generale per tutte le scuole primarie paritarie convenzionate tramite un decreto del Ministro della pubblica istruzione, nel limite dello stanziamento di bilancio sull’apposito capitolo di spesa. Per l’applicazione di questo regolamento, comunque, si dovrà attendere la formulazione delle apposite linee guida di attuazione previste dal DPR.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 2008, n. 23 Regolamento recante norme in materia di convenzioni
con le scuole primarie paritarie ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 6,
del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250,
convertito con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.

 

testo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 1-bis, commi 6 e 7, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n.250 [1], convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 [2], e successive modificazioni;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62 [3], e successive modificazioni, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione;

Visto l’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181[4], convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente l’istituzione del Ministero della pubblica istruzione;

Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400[5];

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 5

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’11 dicembre 2007;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Emana

il seguente regolamento:

 

Articolo 1.

Definizione

1. Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalità per la stipula delle convenzioni con le scuole primarie paritarie che ne fanno richiesta, i criteri per la determinazione dell’importo del contributo a carico dello Stato, i requisiti prescritti per i gestori e per i docenti.

 

Articolo 2.

Convenzione

1. Le convenzioni di cui all’articolo 1 sono stipulate tra i dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali ed i gestori delle scuole primarie paritarie, persone fisiche o rappresentanti legali di enti o associazioni con o senza personalità giuridica, che ne abbiano fatta richiesta, secondo quanto previsto dal presente regolamento. Il gestore della scuola primaria paritaria deve essere fornito di cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea.

2. Con la stipula della convenzione il gestore si obbliga ad osservare le condizioni ed i requisiti prescritti, di cui alle dichiarazioni previste dall’articolo 3, commi 2 e 3, ed a mantenere un numero minimo di 10 alunni per classe convenzionata.

3. Con la stipula della convenzione l’amministrazione scolastica, riservandosi il diritto di verificare l’adempimento degli obblighi assunti dalla scuola primaria paritaria, si obbliga a corrispondere all’ente gestore un contributo annuo; la misura del contributo annuo è fissata, in via generale per tutte le scuole primarie paritarie convenzionate, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, nel limite dello stanziamento di bilancio sull’apposito capitolo di spesa.

 

Articolo 3.

Istanza di convenzionamento

1. I gestori delle scuole primarie paritarie che intendono stipulare la convenzione prevista dall’articolo 2 ne fanno richiesta all’Ufficio scolastico regionale competente per territorio, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. La convenzione decorre dall’inizio dell’anno scolastico successivo.

2. Il gestore della scuola primaria paritaria, nel formulare l’istanza di convenzione, deve dichiarare:

a) che l’ente di cui ha la rappresentanza, se persona giuridica, ha sede legale ovvero, se sprovvisto di personalità giuridica, ha il domicilio, oppure, nel caso di persona fisica, ha la residenza in Italia o in uno Stato membro dell’Unione europea;

b) che permangono i requisiti di cui all’articolo 1, comma 4, della legge10 marzo 2000, n. 62 [6];

c) che il coordinamento delle attività educative e didattiche è affidato a soggetto in possesso di titoli culturali e professionali non inferiori a quelli previsti per il personale docente operante nella scuola;

d) che i contratti individuali di lavoro dei docenti rispettano i contratti collettivi di lavoro di settore, fatta eccezione per il personale religioso che presta servizio nell’ambito della propria congregazione e per il clero diocesano che presta servizio nell’ambito di strutture gestite dalla Diocesi e fermo restando quanto previsto dall’articolo l, comma 5, della legge 10 marzo 2000,n. 62 [7].

3. Il gestore deve altresì dichiarare che, entro trenta giorni dall’apertura dell’anno scolastico, provvederà a:

a) fornire un prospetto con l’indicazione del numero degli alunni iscritti a ciascuna classe;

b) indicare il numero di alunni iscritti certificati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) indicare, per gli alunni certificati di cui sopra, il numero di ore di sostegno dichiarate necessarie dal piano educativo individualizzato previsto dall’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 [8];

d) indicare la documentazione idonea in ordine alla presenza di alunni con particolari difficoltà di apprendimento, destinatari di specifici progetti di recupero e integrazione, indicando altresì il numero di ore di insegnamento integrativo necessarie.

 

Articolo 4.

Contributo a carico dello Stato

1. Il contributo annuo di cui all’articolo 2, comma 3, viene assegnato alle scuole primarie paritarie che hanno stipulato la convenzione, avuto riguardo a:

a) numero di classi con una composizione minima di dieci alunni ciascuna;

b) numero di ore di sostegno per gli alunni disabili previste dal piano educativo individualizzato;

c) numero di ore di insegnamento integrativo necessarie per alunni in difficoltà di apprendimento su progetto aggiuntivo.

2. I criteri per l’assegnazione dei contributi alle scuole primarie paritarie sono fissati con il decreto del Ministro della pubblica istruzione di cui all’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 [9].

3. L’Ufficio scolastico regionale si impegna a corrispondere al gestore il contributo annuo fissato nella misura fissata dal decreto del Ministro della pubblica istruzione di cui all’articolo 2, comma 3.

4. L’Ufficio, in caso di risorse residue dalle assegnazioni di cui ai precedenti commi, valuta la possibilità di corrispondere contributi integrativi per progetti resi necessari da particolari necessità di inserimento di alunni con disabilità o con difficoltà di apprendimento.

5. I contributi annuali sono corrisposti di norma a rate semestrali.

6. Le nuove convenzioni assicurano in via prioritaria alle scuole primarie già parificate un contributo non inferiore a quello corrisposto sulla base della convenzione di parifica in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250 [10], convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.

 

Articolo 5.

Adempimenti dell’amministrazione scolastica statale

1. Il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o, per sua delega, un dirigente dell’Ufficio stesso, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti dichiarati ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e 3, stipula la convenzione secondo un modello predisposto dal Ministero della pubblica istruzione.

2. Le spese per la registrazione dell’atto di convenzione sono a carico del gestore.

 

Articolo 6.

Durata della convenzione

1. La convenzione, con la decorrenza di cui all’articolo 3, ha una durata massima di nove anni; il gestore della scuola paritaria può recedere anticipatamente dalla convenzione, per giustificati e documentati motivi, previa apposita comunicazione da far pervenire al competente Ufficio scolastico regionale almeno tre mesi prima della chiusura dell’anno scolastico.

2. La convenzione si risolve di diritto nel caso in cui venga a cessare il requisito del riconoscimento della parità scolastica nei confronti della scuola convenzionata. La risoluzione di diritto della convenzione ha effetto dalla data di adozione del provvedimento di revoca della parità scolastica.

3. Nei casi di gravi irregolarità di funzionamento della scuola convenzionata, il dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale dispone la sospensione dell’erogazione del contributo statale con effetto dalla data di comunicazione al gestore della richiesta di regolarizzazione, costituente avvio del procedimento di revoca della convenzione, ai sensi dell’articolo 8, dellalegge 7 agosto 1990, n. 241 [11].

 

Articolo 7.

Modifiche della convenzione

1. Per l’aumento o la diminuzione del numero delle classi effettivamente funzionanti, del numero delle ore di sostegno o di insegnamento integrativo, rispetto alle situazioni fissate all’atto della stipula della convenzione, il gestore, con le modalità di cui all’articolo 3, richiede l’atto modificativo della convenzione all’Ufficio scolastico regionale, che provvede nei limiti dello stanziamento di bilancio e nella misura fissata con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Si provvede analogamente, mediante stipula di un atto modificativo della convenzione, in caso di variazione del contributo erogabile dall’Ufficio scolastico regionale.

 

Articolo 8.

Norme finali

1. Per l’applicazione delle norme contenute nel presente regolamento sono dettate apposite linee guida di attuazione.

2. Sono fatte salve le competenze esercitate, nella materia oggetto del presente regolamento, dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 9 gennaio 2008

 

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Fioroni, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2008

 

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 119.

 

 

NOTE

[1] Si riporta il testo dell’articolo 1-bis, commi 6 e 7, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui):«6. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non possono essere rilasciati nuove autorizzazioni, riconoscimenti legali o pareggiamenti, secondo le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Nelle scuole che non hanno chiesto ovvero ottenuto il riconoscimento della parità di cui alla citata legge n. 62 del 2000, i corsi di studio già attivati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base di provvedimenti di parificazione, riconoscimento legale e pareggiamento adottati ai sensi degli articoli 344, 355, 356 e 357 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, continuano a funzionare fino al loro completamento. Le convenzioni in corso con le scuole parificate non paritarie di cui all’art. 344 del medesimo testo unico si intendono risolte di diritto al termine dell’anno scolastico in cui si completano i corsi funzionanti in base alle convenzioni; conseguentemente, i contributi statali previsti dalle predette convenzioni sono progressivamente ridotti in ragione delle classi funzionanti in ciascun anno scolastico e degli alunni frequentanti, fino al completamento dei corsi. Le disposizioni di cui agli articoli 339, 340, 341 e 342, quelle di cui all’art. 345 e quelle di cui agli articoli 352, comma 6, 353, 358, comma 5, 362 e 363 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 continuano ad applicarsi nei confronti, rispettivamente, delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie riconosciute paritarie ai sensi della citata legge n. 62 del 2000. Le condizioni e le modalità per la stipula delle nuove convenzioni con le scuole primarie paritarie che ne facciano richiesta, i criteri per la determinazione dell’importo del contributo ed i requisiti prescritti per i gestori e per i docenti sono stabiliti con le norme regolamentari previste dall’art. 345 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Le nuove convenzioni assicurano in via prioritaria alle scuole primarie già parificate, nel rispetto dei criteri definiti con le medesime norme regolamentari, un contributo non inferiore a quello corrisposto sulla base della convenzione di parifica in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le convenzioni di parifica attualmente in corso con le scuole primarie paritarie si risolvono di diritto al termine dell’anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari previste dall’art. 345 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogate le disposizioni contenute nella parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, secondo e terzo periodo, del presente articolo e fatta eccezione per le disposizioni degli articoli 336, 339, 340, 341, 342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma 5, e degli articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole paritarie, nonché per le disposizioni dell’art. 366, riguardanti le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia. È fatto altresì salvo il comma 6 dell’art. 360, le cui disposizioni continuano ad applicarsi nei confronti del personale dirigente e docente già di ruolo nelle scuole pareggiate che sia assunto con rapporto a tempo indeterminato nelle scuole statali in applicazione delle disposizioni vigenti. L’art. 334 del citato testo unico si applica limitatamente agli effetti di cui all’art. 1, comma 4-bis, secondo periodo, della legge 10 marzo 2000, n. 62. L’art. 353 si applica anche alle scuole non paritarie. Sono abrogati altresì, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli articoli 156, 157, 158, 159 e 161 del regolamento di cui al regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297. L’art. 160 del predetto regio decreto continua ad applicarsi nei confronti delle scuole primarie paritarie. All’art. 1, comma 7, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il secondo periodo è soppresso.».

 

[2] Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, Supplemento Ordinario.

 

[3] La legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione» è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2000, n. 67.

 

[4] L’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri) prevede quanto segue: «7. È istituito il Ministero della pubblica istruzione. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca dall’art. 50, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ad eccezione di quelle riguardanti le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508.».

 

[5] Il testo dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari; b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.».

 

[6] L’articolo 1, comma 4 della legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione» e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2000, n. 67, prevede quanto segue: «4. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3: a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell’offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci; b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti; c) l’istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica; d) l’iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l’iscrizione alla classe che essi intendono frequentare; e) l’applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio; f) l’organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe; g) personale docente fornito del titolo di abilitazione; h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.».

 

[7] L’articolo 1, comma 5, della citata legge 10 marzo 2000, n. 62 stabilisce quanto segue: "5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d’opera di personale fornito dei necessari requisiti.".

 

[8] Si riporta il testo dell’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, Supplemento Ordinario: «5. All’individuazione dell’alunno come persona handicappata ed all’acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell’insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell’alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.».

 

[9] L’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007) prevede quanto segue: «636. Il Ministro della pubblica istruzione definisce annualmente, con apposito decreto, i criteri e i parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie e, in via prioritaria, a quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non siano legate con società aventi fini di lucro o da queste controllate. In tale ambito i contributi sono assegnati secondo il seguente ordine di priorità: scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado.».

 

[10] Il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, reca «Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità».

 

[11] Il testo dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» è il seguente:«Art. 8 (Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento). - 1. L’amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale. 2. Nella comunicazione debbono essere indicati: a) l’amministrazione competente; b) l’oggetto del procedimento promosso; c) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento; c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall’art. 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione; c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; d) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti. 3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima.4. L’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.»