I supplenti fino al 30 giugno potranno evitare di compilare Unico.

Il 730 anche per i docenti precari.

(Consiglio di Stato parere 778/2007).

 da CittadinoLex del 3/5/2007

 

Via libera del Consiglio di Stato al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, che estende ai docenti precari la facoltà di presentare il modello 730 al posto di Unico. Il parere favorevole, che è stato emesso il 5 marzo 2007, ma è stato reso noto solo in questi giorni, consentirà all’amministrazione di accelerare l’iter di formazione del provvedimento, che dispiegherà effetti già con le prossime dichiarazioni dei redditi.
La facoltà di presentare il 730 sarà consentita, però, solo ai supplenti titolari di un contratto che vada da settembre fino almeno al 30 giugno. Ciò per permettere all’amministrazione di effettuare gli eventuali conguagli.
Fermo restando che eventuali versamenti per debiti a carico del sostituto d’imposta o del lavoratore potranno essere effettuati autonomamente anche dopo la scadenza del rapporto di lavoro. Disco verde anche per la norma, contenuta nello schema di decreto, che consentirà ai contribuenti di andare a compensazione tra eventuali debiti a carico del sostituto d’imposta e l’Ici. Ciò consentirà agli interessati di scalare dall’importo dell’Ici le somme spettanti per eventuali crediti dovuti a versamenti di tasse in eccedenza al dovuto.

 

Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza del 5 marzo 2007 N. della Sezione: 778/2007

OGGETTO: MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE –
Schema di regolamento ministeriale recante modifiche al D.M. 31 maggio 1999, n. 164, recante norme per l’assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dei sostituti d’imposta e dai professionisti ai sensi dell’art. 40 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

 

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 3-2357/UCL del 14 febbraio

2007, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze chiede il parere del Consiglio di Stato sull’affare in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Giuseppe Roxas;

PREMESSO

L’art 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevede che il Ministro delle finanze (oggi Ministro dell’economia e delle finanze), con regolamenti adottati ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, stabilisca i criteri e le condizioni per il rilascio ai Centri di assistenza fiscale (CAF) dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, nonché i poteri di vigilanza dell’amministrazione finanziaria le modalità per l’esecuzione dei controlli e l’erogazione dei rimborsi e la prestazione di congrue garanzie per i danni ai contribuenti in relazione al rilascio dei visti di conformità, dell’asseverazione e della certificazione tributaria.

In attuazione di tale disposizione è stato adottato il Decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, che disciplina esaustivamente l’indicata materia.

Rileva l’Amministrazione che l’evoluzione della materia medesima rende necessario introdurre ulteriori disposizioni volte alla razionalizzazione e semplificazione del sistema di gestione dei flussi dichiarativi e alla ottimizzazione delle scadenze o degli adepimenti concernenti l’assistenza fiscale.

E’ stato pertanto predisposto uno schema di regolamento che, essenzialmente attraverso la modifica degli articoli 13, 14, 16 e 17 del citato decreto n. 164 del 1999, mira a conseguire le predette finalità.

In particolare, le modifiche proposte riguardano l’ampliamento dei soggetti ammessi a usufruire dell’assistenza fiscale, la revisione dei flussi informativi necessari per lo scambio dei dati tra i CAF e i sostituti d’imposta, finalizzato alla gestione dei modelli relativi al risultato contabile (Mod 730-A) e alle dichiarazioni dei redditi nonché, coerentemente con tale revisione, la rimodulazione della tempistica dell’attività di assistenza fiscale (già modificata dall’art. 37 del d.l. 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

Lo schema si compone di 6 articoli, dedicati, i primi 4 alle modifiche degli attuali articoli sopra citati del decreto n. 164 del 1999, mentre l’art. 5 reca disposizioni attuative concernenti la nuova disciplina risultante dalle modifiche proposte e l’art. 6 dispone in ordine all’entrata in vigore delle nuove modalità e termini di comunicazioni dei CAF e degli adempimenti dell’Amministrazione.

CONSIDERATO

L’art. 1 dello schema introduce nell’art. 13 del decreto n. 164 del 1999 un ulteriore periodo in fine al comma 2, riguardante gli obblighi dichiarativi del personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato che possono essere adempiuti ricorrendo al sostituto d’imposta ovvero a un CAF-dipendenti, a condizione che il contratto di lavoro duri almeno dal mese di settembre dell’anno cui si riferisce la dichiarazione al mese di giugno dell’anno successivo [1] .

Come rileva l’Amministrazione, tale modifica trae origine dalla circostanza che il personale della scuola a tempo determinato dispone di rapporti di lavoro che si concludono normalmente nel mese di giugno di ogni anno, e quindi in tempo utile per l’effettuazione dei conguagli, rimanendo gli eventuali rimborsi da effettuare oltre la scadenza del rapporto a carico del sostituto [2] che potrà operare sulla massa delle retribuzioni comunicando al contribuente le eventuali somme a debito da versare autonomamente.

Pur rendendosi conto come le peculiari caratteristiche del rapporto a tempo determinato del comparto scuola rendano immediatamente estendibile il ricorso all’assistenza fiscale del relativo personale anche in rapporto al numero dei contributi interessati, osserva la Sezione come il principio sotteso dalla norma può trovare applicazione anche ad altri contribuenti, in ordine ai quali l’Amministrazione potrà in futuro valutare la sussistenza delle condizioni per l’estensione della norma, condivisibile sotto il profilo dell’utilità per i contribuenti e per lo snellimento degli adempimenti amministrativi.

L’art. 2 dello schema reca la modifica dei termini di presentazione delle dichiarazioni integrative ai CAF in coerenza con la modifica dei termini introdotta con lo schema medesimo.

Il successivo art. 3 reca – intervenendo sull’articolo 16 del d.m. n. 164 del 1999 – dette modifiche e introduce l’obbligo per l’Amministrazione di fornire, ai CAF e ai sostituti di imposta, i necessari riscontri.

In sostanza, i CAF sono ora tenuti a comunicare in via telematica attraverso il sistema Entratel il risultato finale delle dichiarazioni mod. 730- A, direttamente all’Agenzia delle Entrate (e non più al sostituto di imposta), nonché le dichiarazioni dei redditi predisposte.

La modifica appare correlata alla possibilità, introdotta con l’art. 37, comma 55, del d.l. n. 223 del 4 luglio 2006, di compensare, in sede di versamento, l’imposta comunale degli immobili (ICI) con eventuali eccedenze di imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

La prevista modalità e la relativa tempistica appaiono coerenti, tenuto conto degli obblighi di comunicazione previsti nello stesso articolo per l’Amministrazione e della possibilità, per il sostituto d’imposta, di designare un intermediario per la ricezione delle comunicazioni telematiche.

In tale quadro, l’art. 5 dello schema rimette ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 30 giugno 1997, sentite le organizzazioni rappresentative dei soggetti che forniscono assistenza fiscale, le modalità "per una graduale attuazione" delle comunicazioni alla Agenzia del "risultato finale delle dichiarazioni" e delle attestazioni e comunicazioni poste a carico dell’Agenzie.

Ciò anche in relazione alla prevista entrata in vigore, a far data dal 1° gennaio 2008, della relativa disciplina (art. 6 dello schema).

Rileva l’Amministrazione la necessità di tale scansione dei tempi, in relazione alla molteplicità ed eterogeneità dei soggetti coinvolti e della novità del sistema, che richiede una preventiva sperimentazione per attestare la validità degli scambi informatici.

Mentre non sorgono dubbi per le dichiarazioni relative all’anno di imposta 2007 – da presentarsi nel 2008 – qualche perplessità sorge in relazione alla immediata operatività delle altre norme recate dallo schema.

Valuterà pertanto l’Amministrazione se l’operatività "graduale" del nuovo sistema assicuri comunque la corretta esecuzione degli obblighi immediatamente precettivi recati dallo schema proposto.

P.Q.M.

La Sezione esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.

Per estratto dal Verbale

Il Segretario della Sezione

(Licia Grassucci)

 

Visto

Il Presidente della Sezione

(Giancarlo Coraggio)

 

NOTE

[1] Restano esclusi, dunque i supplenti temporanei che lavorano con incarichi di breve durata, mentre rientrano nel provvedimento i supplenti temporanei con contratti fino al termine delle attività didattiche e i supplenti annuali.

 

[2]  Il sostituto d’imposta, nel caso specifico, è l’amministrazione.