Diversa dai loro colleghi l’età pensionabile per gli insegnanti non di ruolo.

Docenti precari in graduatoria fino a 70 anni.

(Tar Lazio 12541/2006).

 da Cittadino Lex del 18 dicembre 2006

 

Gli insegnanti non di ruolo che hanno compiuto sessantacinque anni non possono essere esclusi dalle graduatorie permanenti per l’insegnamento per raggiunti limiti di età. I precari, categoria di lavoratori non certo fortunata, lambiscono in età di pensionamento (o di non pensionamento) i magistrati e i professori universitari ordinari.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha così accolto il ricorso di una insegnante contro il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio che avevano escluso la ricorrente dalla graduatoria permanente definitiva per l’insegnamento nelle scuole materne e dell’infanzia perché aveva raggiunto i sessantacinque anni, età pensionabile prevista nel settore della scuola.
Secondo i giudici amministrativi il ricorso è fondato in quanto gli insegnanti non di ruolo iscritti nelle graduatorie permanenti non possono essere collocati a riposo d’ufficio al superamento dei sessantacinque anni, ma solo al compimento del settantesimo anno di età, in quanto è diversa la disciplina ad essi applicabile, come già in precedenza affermato dal Tar.

 

 

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio,
Sezione terza quater,
sentenza n. 12541/2006


TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEZIONE TERZA QUATER

nelle persone dei Signori:

MARIO DI GIUSEPPE Presidente

CARLO TAGLIENTI Cons. , relatore

UMBERTO REALFONZO Cons.


ha pronunciato la seguente

SENTENZA


nella Camera di Consiglio del 15 Novembre 2006

Visto il ricorso 9817/2006 proposto da:

A

rappresentato e difeso da:

VENTURA AVV. DOMENICO

con domicilio eletto in ROMA

VIA L. CARO, 38

presso

PERAINO AVV. ANTONINO

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

rappresentati e difesi da:

AVVOCATURA DELLO STATO

domiciliataria ex lege in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI, 12

presso la sua sede

DIREZ.GEN.PERSONALE DELLA SCUOLA E DELL'AMM.NE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO

con domicilio eletto in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI, 12

presso la sua sede

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SALERNO

DIREZIONE DIDATTICA STATALE MONTECORVINO ROVELLA (SALERNO)

e nei confronti di

B.

C.

D.

E.

per l'annullamento

- dell’esclusione o del depennamento dalla graduatoria permanente definitiva del CSA di Latina nella scuola materna o dell’infanzia – 3^ fascia biennio 2005/2007 per aver compiuto il 65^ anno di età;

- di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso.


Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI LATINA

Nominato relatore il Consigliere Carlo Taglienti e uditi alla Camera di Consiglio del 15 novembre 2006 gli avvocati come da verbale;

Resa nota alle parti la determinazione del Collegio di definire la causa ai sensi dell’art. 26, c. 5, L. n. 1034 del 1971 [1];

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe una insegnante non di ruolo impugna il provvedimento di esclusione dalla graduatoria per l’insegnamento nelle scuole materne e per l’infanzia, basato sul presupposto del superamento del 65° anno di età.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Sulla questione questo Tribunale si è già pronunciato sia in sede di merito (sent. n. 7346/05) che in sede cautelare (ord. n. 5071/06) affermando il principio che il collocamento a riposo d’ufficio al 65° anno di età non è previsto per gli insegnanti non di ruolo, dovendosi la fattispecie ritenere disciplinata dalla legge 19 marzo 1955 n. 160 [2], che prevede il collocamento a riposo all’età di anni 70.

Il Collegio non ha motivo di discostarsi da tale orientamento; ne consegue l’annullamento dell’atto impugnato.

La condanna al pagamento delle spese di causa segue la soccombenza.
 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III Quater, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento), di cui € 500,00 (cinquecento) per spese ed € 1.000,00 (mille) per onorari.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 novembre 2006.

Mario Di Giuseppe Presidente

Carlo Taglienti Consigliere, relatore

 

NOTE

[1] Istituzione dei tribunali amministrativi regionali

[2] L’art. 24 L. n. 160/1955 (" Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica") stabilisce che non possono essere conferiti incarichi e supplenze a professori che nell’anno scolastico precedente abbiano compiuto il settantesimo anno di età e che gli incarichi di insegnamento cessano in ogni caso dall’inizio dell’anno scolastico successivo a quello in cui i professori incaricati compiono il settantesimo anno di età.