Diversa dai loro colleghi l’età pensionabile per
gli insegnanti non di ruolo.
Docenti precari in graduatoria fino a 70 anni.
(Tar Lazio 12541/2006).
da
Cittadino Lex
del 18 dicembre 2006
Gli insegnanti non di ruolo che hanno
compiuto sessantacinque anni non possono essere esclusi dalle
graduatorie permanenti per l’insegnamento per raggiunti limiti di età.
I precari, categoria di lavoratori non certo fortunata, lambiscono in
età di pensionamento (o di non pensionamento) i magistrati e i
professori universitari ordinari.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha così accolto il
ricorso di una insegnante contro il Ministero dell’Istruzione e
l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio che avevano escluso la
ricorrente dalla graduatoria permanente definitiva per l’insegnamento
nelle scuole materne e dell’infanzia perché aveva raggiunto i
sessantacinque anni, età pensionabile prevista nel settore della
scuola.
Secondo i giudici amministrativi il ricorso è fondato in quanto gli
insegnanti non di ruolo iscritti nelle graduatorie permanenti non
possono essere collocati a riposo d’ufficio al superamento dei
sessantacinque anni, ma solo al compimento del settantesimo anno di
età, in quanto è diversa la disciplina ad essi applicabile, come già
in precedenza affermato dal Tar.
Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio,
Sezione terza quater,
sentenza n. 12541/2006
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE TERZA QUATER
nelle persone dei Signori:
MARIO DI GIUSEPPE Presidente
CARLO TAGLIENTI Cons. , relatore
UMBERTO REALFONZO Cons.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella Camera di Consiglio del 15 Novembre 2006
Visto il ricorso 9817/2006 proposto da:
A
rappresentato e difeso da:
VENTURA AVV. DOMENICO
con domicilio eletto in ROMA
VIA L. CARO, 38
presso
PERAINO AVV. ANTONINO
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
rappresentati e difesi da:
AVVOCATURA DELLO STATO
domiciliataria ex lege in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI, 12
presso la sua sede
DIREZ.GEN.PERSONALE DELLA SCUOLA E DELL'AMM.NE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI, 12
presso la sua sede
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SALERNO
DIREZIONE DIDATTICA STATALE MONTECORVINO ROVELLA (SALERNO)
e nei confronti di
B.
C.
D.
E.
per l'annullamento
- dell’esclusione o del depennamento
dalla graduatoria permanente definitiva del CSA di Latina nella scuola
materna o dell’infanzia – 3^ fascia biennio 2005/2007 per aver
compiuto il 65^ anno di età;
- di ogni altro atto indicato
nell’epigrafe del ricorso.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI LATINA
Nominato relatore il Consigliere Carlo Taglienti e uditi alla Camera
di Consiglio del 15 novembre 2006 gli avvocati come da verbale;
Resa nota alle parti la determinazione del Collegio di definire la
causa ai sensi dell’art. 26, c. 5, L. n. 1034 del 1971 [1];
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe una insegnante
non di ruolo impugna il provvedimento di esclusione dalla graduatoria
per l’insegnamento nelle scuole materne e per l’infanzia, basato sul
presupposto del superamento del 65° anno di età.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Sulla questione questo Tribunale si è già pronunciato sia in sede di
merito (sent. n. 7346/05) che in sede cautelare (ord. n. 5071/06)
affermando il principio che il collocamento a riposo d’ufficio al 65°
anno di età non è previsto per gli insegnanti non di ruolo, dovendosi
la fattispecie ritenere disciplinata dalla legge 19 marzo 1955 n. 160
[2], che prevede il collocamento a riposo
all’età di anni 70.
Il Collegio non ha motivo di discostarsi da tale orientamento; ne
consegue l’annullamento dell’atto impugnato.
La condanna al pagamento delle spese di causa segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, Sezione III Quater, accoglie il ricorso in epigrafe e, per
l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della
ricorrente delle spese di giudizio che liquida in complessivi €
1.500,00 (millecinquecento), di cui € 500,00 (cinquecento) per spese
ed € 1.000,00 (mille) per onorari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 novembre 2006.
Mario Di Giuseppe Presidente
Carlo Taglienti Consigliere, relatore
NOTE
[1]
Istituzione dei tribunali
amministrativi regionali
[2]
L’art. 24 L. n. 160/1955 (" Norme sullo stato giuridico del personale
insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione
media, classica, scientifica, magistrale e tecnica") stabilisce che
non possono essere conferiti incarichi e supplenze a professori che
nell’anno scolastico precedente abbiano compiuto il settantesimo anno
di età e che gli incarichi di insegnamento cessano in ogni caso
dall’inizio dell’anno scolastico successivo a quello in cui i
professori incaricati compiono il settantesimo anno di età.