Art. 1
(Funzione docente).
1.
La funzione docente, quale funzione rivolta a contribuire allo
sviluppo personale e culturale delle giovani generazioni, è una
primaria risorsa professionale della nazione.
2.
La Repubblica riconosce e valorizza il lavoro dell'insegnante, sia
come singolo sia nelle libere associazioni professionali ove può
incrementare la propria dimensione professionale, ne promuove la
libertà e ne garantisce la qualità, attraverso un efficace sistema
di reclutamento, la formazione iniziale e continua, lo sviluppo di
carriera e la retribuzione per merito, anche con riferimento a
quanto previsto dall'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53.
Con le modalità di cui all'articolo 10 sono dettate le norme che
definiscono lo stato giuridico degli insegnanti delle istituzioni
scolastiche e formative, nel rispetto dei princìpi sanciti dalla
Costituzione,
dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni
scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni, e delle norme generali e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di
istruzione e formazione professionale definiti ai sensi della
legge 28 marzo 2003, n. 53. |
Il dispositivo contiene una semplice enunciazione di principi, che
si rifanno, peraltro,
in via non residuale alla legge Moratti (livelli di prestazione).
Già si intravede, però, un elemento particolarmente pericoloso e
non condivisibile: la volontaria non menzione del diritto dei
docenti di associarsi in sodalizi di carattere sindacale.
In buona sostanza, la delegittimazione dei sindacati e, dunque,
anche della Gilda.
Il testo normativo, fa espresso riferimento, inoltre, allo
sviluppo di carriera legato al merito
e relativa retribuzione:
espressione quanto mai vaga, che viene chiarita in seguito.
In altre parole: controllo continuo da parte del dirigente
scolastico, che non valuta in qualità di soggetto terzo,
evidentemente.
|
Art. 2
(Princìpi e criteri per la definizione dello stato giuridico degli
insegnanti).
1.
Lo stato giuridico degli insegnanti del sistema nazionale
di istruzione e di formazione è definito secondo i seguenti
princìpi e criteri:
a)
applicazione delle nuove norme sullo stato giuridico degli
insegnanti ai docenti di tutte le istituzioni scolastiche e
formative del sistema nazionale di istruzione e di formazione;
b)
individuazione degli aspetti comuni della funzione docente, quale
funzione rivolta prioritariamente a educare i giovani
all'autonomia e alla responsabilità, a perseguire alti livelli
formativi e di apprendimento culturale, tecnico, scientifico e
professionale di ogni allievo, nel rispetto delle differenze
individuali e delle singole personalità;
c)
garanzia dell'autonomia della professione docente e della libertà
di insegnamento quali strumenti per l'attuazione del pluralismo e
per assicurare la qualità e l'efficacia della prestazione
professionale e del servizio di istruzione e di formazione;
d)
definizione dei diritti e dei doveri fondamentali che
caratterizzano la professione docente e le sue articolazioni di
cui all'articolo 3;
e)
definizione delle modalità di accesso dei docenti alle
singole articolazioni, nel rispetto di quanto disposto
dall'articolo 3;
f)
determinazione delle modalità in cui si esprime l'autonomia e la
libertà di insegnamento, in particolare attraverso la definizione
del rapporto tra funzione docente, compiti dell'organo collegiale
dei docenti e dirigenza scolastica;
g)
valutazione e verifica delle prestazioni di ogni titolare della
funzione docente ai fini della progressione economica e di
carriera;
h)
istituzione di un albo nazionale dei docenti del sistema nazionale
di istruzione e di formazione, suddiviso in sezioni regionali;
i)
determinazione delle modalità e degli strumenti organizzativi e
procedurali per assicurare la trasparenza delle attività rese
nell'esercizio della funzione docente ai cittadini, ai genitori e
agli studenti;
l)
regolamentazione delle incompatibilità della professione di
docenti con lo svolgimento di altre specifiche funzioni, attività
e professioni.
|
Si parla espressamente di diritti (permessi) e doveri definiti per
legge e non in via pattizia. Ciò significa che il Miur avrà il
potere di definire per circolare ciò che è giusto e ciò che è
ingiusto.
Ciò vale sia per i diritti (con relativo reintegro del potere
autoritativo dell’amministrazione)
che per i doveri. Aspetto questo, che determinerebbe
l’indebolimento delle possibilità di tutela dei docenti durante il
processo di formazione degli atti normativi conseguenti. Si vedrà
in seguito, che la legge andrebbe attuata con semplici decreti
legislativi, in cui il Miur avrebbe mano libera.
Oggi, invece, questi adempimenti avvengono al tavolo negoziale.
Questo è l’aspetto più pericoloso in assoluto: l’autonomia
professionale e la libertà di insegnamento verrebbero imbrigliate
in un sistema di regole che vedrebbero il docente ulteriormente
sottordinato al dirigente e agli organi collegiali.
Si vedrà in seguito che anche il nuovo comitato di valutazione è
organo collegiale.
Non si parla di Ordine professionale, quale organo di garanzia
della professione con potere
esclusivo di irrogazione delle sanzioni disciplinari, ma di un
Albo professionale.
In pratica, di un semplice elenco….
Anche questo è un passaggio pericoloso: una disciplina delle
incompatibilità esiste già ed è già molto restrittiva. |
Art. 3
(Articolazioni della professione docente).
1.
È istituita l'articolazione della professione docente nei tre
distinti livelli di docente iniziale, docente ordinario e docente
esperto. In particolare, il docente esperto ha anche
responsabilità in relazione ad attività di formazione iniziale e
di aggiornamento permanente dei docenti, di coordinamento di
dipartimenti o di gruppi di progetto, di valutazione interna ed
esterna e di collaborazione col dirigente dell'istituzione
scolastica o formativa. La collocazione in livelli è
riconoscimento di professionalità maturata ed opportunamente
certificata e non implica sovraordinazione gerarchica. All'interno
di ciascun livello professionale è disposta la progressione
economica automatica per anzianità, secondo aumenti a cadenza
biennale, da quantificarsi in sede di contrattazione collettiva,
così come disposto dall'articolo 9, comma 3. Il passaggio da un
livello al successivo comporta l'attribuzione della relativa
differenza stipendiale iniziale tra i due livelli e il
mantenimento della retribuzione di anzianità fino a quel punto
maturata. Non è ammesso il passaggio da un livello al successivo
prima di aver maturato un'anzianità di almeno cinque anni nel
livello di appartenenza. L'accesso ai livelli superiori a quello
iniziale è programmato dal Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, che, con proprio decreto,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, determina annualmente il contingente massimo di personale
docente per ciascun di tali livelli professionali.
2.
Coloro i quali hanno conseguito la laurea specialistica di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 28 marzo 2003, n.
53, svolgono le specifiche attività di tirocinio previste alla
lettera e) del medesimo articolo 5, comma 1, ai fini dell'accesso
all'albo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della
presente legge. Per l'intera durata del tirocinio sono assunti
dall'istituzione scolastica o formativa con contratto temporaneo
di formazione e lavoro. Il superamento positivo del periodo di
tirocinio costituisce titolo valido per l'accesso all'albo.
3.
È disposta la valutazione periodica dell'attività docente per i
livelli iniziale e ordinario, da effettuarsi con cadenza
quadriennale. Le istituzioni scolastiche e formative istituiscono
un'apposita commissione permanente di valutazione con il compito
di valutare l'attività dei singoli docenti in ordine a:
a)
efficacia dell'azione didattica e formativa;
b)
impegno professionale nella progettazione ed attuazione del piano
dell'offerta formativa;
c)
contributo fornito all'attività complessiva dell'istituzione
scolastica o formativa;
d)
titoli professionali acquisiti in servizio.
4.
La valutazione non ha carattere sanzionatorio, salvo il caso di
esito gravemente negativo ed adeguatamente documentato riferito
alle lettere a) e b) del comma 3, che costituisce motivo per la
sospensione temporanea della progressione economica per anzianità.
Le valutazioni periodiche costituiscono credito professionale
documentato utilizzabile ai fini della progressione di carriera e
vengono raccolte nel port-folio personale del docente.
5.
La commissione permanente di valutazione di cui al comma 3 è
presieduta da un funzionario del competente ufficio scolastico
regionale appartenente alla carriera ispettiva ed è composta dal
dirigente dell'istituzione scolastica o formativa, da due docenti
esperti, da due genitori nelle istituzioni scolastiche del primo
ciclo o da un genitore ed un allievo nelle istituzioni scolastiche
o formative del secondo ciclo nonché da un rappresentante
designato a livello regionale dall'organismo tecnico
rappresentativo, di cui all'articolo 4.
6.
L'assunzione con contratto a tempo indeterminato al livello di
docente iniziale avviene a seguito di procedure concorsuali per
soli titoli, ivi compreso il titolo attestante il superamento
positivo del periodo di tirocinio, indette dalle singole
istituzioni scolastiche o formative interessate, a seguito di
apposita autorizzazione rilasciata, rispettivamente, dal
competente ufficio scolastico regionale e dal competente
assessorato dell'amministrazione regionale. Al concorso possono
partecipare, a domanda, per le rispettive classi di concorso, i
docenti iscritti nell'albo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
h). Ai fini dell'espletamento delle procedure concorsuali,
l'istituzione scolastica o formativa costituisce un'apposita
commissione giudicatrice presieduta dal dirigente dell'istituzione
e composta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi,
con funzioni di segretario, e da tre docenti esperti appartenenti
all'istituzione stessa. Il dirigente dell'istituzione scolastica o
formativa provvede, secondo la normativa vigente, alla nomina dei
vincitori del concorso. L'attività della commissione giudicatrice
è sottoposta a vigilanza e controllo da parte dell'ufficio
scolastico regionale competente per territorio. Avverso le
decisioni della commissione giudicatrice è ammesso ricorso al
giudice del lavoro. I concorsi di cui al presente comma possono
essere disposti anche in rete tra istituzioni scolastiche e
istituzioni formative.
7.
L'avanzamento dal livello di docente iniziale a quello di docente
ordinario avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli
titoli, sul contingente di posti autorizzati, per ciascuna classe
di abilitazione nell'istituzione scolastica o formativa, dal
competente ufficio scolastico regionale o dal competente
assessorato dell'amministrazione regionale. Ai fini della
selezione di cui al presente comma, il direttore dei servizi
generali e amministrativi provvede alla compilazione di
graduatorie d'istituto degli aspiranti che tengano conto:
a)
della valutazione sulle competenze professionali espressa dalla
commissione permanente di valutazione della istituzione scolastica
o formativa di titolarità;
b)
di apposita valutazione espressa dal dirigente dell'istituzione
scolastica o formativa;
c)
dei crediti formativi posseduti e dei titoli professionali
certificati.
8.
Alla selezione possono partecipare sia i docenti interni, sia
docenti provenienti da altre istituzioni scolastiche o formative.
Le modalità per la compilazione delle graduatorie sono definite
nelle norme sullo stato giuridico degli insegnanti di cui
all'articolo 2. Il dirigente dell'istituzione scolastica o
formativa dispone, secondo la normativa vigente, l'avanzamento di
livello dei vincitori della selezione.
9.
L'avanzamento dal livello di docente ordinario a quello di docente
esperto avviene, a domanda, sul contingente di posti autorizzati,
per ciascuna classe di abilitazione, dal competente ufficio
scolastico regionale o dal competente assessorato
dell'amministrazione regionale, mediante formazione e concorso
volto a verificare il possesso dei requisiti culturali e
professionali acquisiti dall'aspirante anche ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 28 marzo 2003,
n. 53. Ai fini dell'espletamento delle procedure concorsuali i
direttori generali degli uffici scolastici regionali istituiscono
apposite commissioni territoriali permanenti per ogni ordine e
grado di istituzione, ciascuna presieduta da un funzionario dello
stesso ufficio scolastico appartenente alla carriera ispettiva, e
composta da un dirigente amministrativo dell'ufficio, con funzioni
di segretario, e da tre docenti esperti con almeno tre anni di
anzianità.
10.
Con proprio regolamento da adottare a norma dell'articolo 117,
sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano e sentite le Commissioni parlamentari
competenti, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca definisce le modalità di composizione della commissioni di
cui ai commi 3, 6 e 9 del presente articolo, le procedure di
valutazione, i tempi per l'espletamento delle loro funzioni e le
eventuali competenze amministrative ad esse delegate.
11.
Incarichi aggiuntivi rispetto all'insegnamento per funzioni
complesse da svolgere nell'ambito dell'istituzione scolastica o
formativa, disciplinate dalle norme sullo stato giuridico degli
insegnanti di cui all'articolo 2, possono essere conferiti
esclusivamente a docenti ordinari o esperti. Detti incarichi
saranno retribuiti con specifiche retribuzioni, aggiuntive
rispetto allo stipendio maturato, su cifre iscritte in apposito
fondo di istituto.
|
Nel nuovo testo spariscono il 7°, 8° e 9° livello,
inizialmente associati al docente tirocinante, ordinario ed
esperto.
Si trattava evidentemente di un errore: oggi i livelli non
esistono più. Si vedrà in seguito che, con l’istituzione della
vicedirigenza, i docenti, in quanto sott’ordinati gerarchicamente
a quest’ulteriore figura, potrebbero al massimo essere inquadrati
nel ruolo dei funzionari: C1, Insomma, impiegati di concetto ( con
terza media e diploma).
Niente di più.
Come è noto, peraltro, i livelli C2 e C3, nell’amministrazione
(corrispondenti all’8° e 9° livello) negli altri comparti sono
stati inglobati nella qualifica di vicedirigente.
Il docente esperto è figura preposta a collaborare con il
dirigente nella valutazione periodica. E’ evidentissima, dunque,
la sovraordinazione gerarchica, di fatto, se non di diritto.
Gli scatti biennali non saranno attuati.
Siniscalco stava addirittura lavorando all’ipotesi di eliminare
del tutto gli scatti di anzianità.
La
programmazione degli accessi alla qualifica di professore esperto
rende evidente la debolezza dell’istituto e la sua scarsa
praticabilità per effetto dei costi aggiuntivi.
E’ evidente che il Ministero autorizzerà un numero ristrettissimo
di docenti esperti.
I docenti neoabilitati saranno assunti a stipendio ridotto per due
anni.
Il testo pone in evidenza una contraddizione stridente: la
prestazione docente è obbligazione di mezzi. E’ come se volessero
valutare la bravura di un medico dal numero di guarigioni, senza
tenere conto della gravità delle malattie.
Si parla poi di collaborazioni alla progettazione del Pof.
Insomma, i progetti sono più importanti del lavoro in classe. Si
procede, inoltre, con un riferimento al grado di disponibilità a
collaborare con il dirigente e, infine, si valutano i titoli
professionali,. A pagamento.
Per fare carriera, insomma, bisogna ubbidire, sempre.
Il comitato di valutazione comprende, un ispettore (la quel non è
preclusa l’attività di collaborazione con gli enti di formazione
esterni e interni e con le università). Poi c’è il dirigente (che
non è soggetto terzo) i docenti esperti (che collaborano con il
dirigente).
E, infine, i genitori e, alle superiori, anche un alunno.
In buona sostanza, la valutazione non sarà un atto emesso da un
soggetto terzo, ma da soggetti più o meno controllati dal
dirigente.
A ciò si aggiunge una sorta di sottordinazione gerarchica del
docente interessato, sia ai genitori valutatori, che all’alunno.
Viene definitivamente cassato il sistema di reclutamento su base
provinciale e interprovinciale e viene introdotto un decentramento
che pone il potere di assumere direttamente nelle mani del
dirigente e del gruppo di docenti esperti a lui vicini.
Si tratta evidentemente di un errore.
Le procedure concorsuali sono materia pubblicistica, come tali
soggette alla giurisdizione del Giudice amministrativo.
I titoli per passare di grado sono:
1) i giudizi del comitato di valutazione controllato dal
dirigente;
2) il giudizio del dirigente protempore;
3) i punti a pagamento
Le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa potranno
essere svolte solo dai docenti esperti. |
Art. 4
(Istituzione della vicedirigenza).
1.
È istituita la qualifica di vicedirigente nelle istituzioni
scolastiche e formative. Alla qualifica di vicedirigente si accede
mediante concorso per titoli ed esami, da svolgere in sede
regionale con cadenza periodica.
2.
Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi, previa selezione per
titoli, i docenti ordinari ed esperti in possesso di laurea. I
docenti ordinari devono aver maturato almeno cinque anni di
effettivo servizio nel livello di appartenenza. I candidati
debbono indicare, all'atto della domanda, la provincia e l'ordine
di scuola per cui intendono concorrere.
3.
Il concorso consta di una prova scritta e di una prova orale ed è
indetto con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, recante le disposizioni in ordine alle procedure
e le tabelle di valutazione relative alla selezione dei titoli
accademici e professionali per l'ammissione. La commissione
giudicatrice del concorso è composta da un funzionario
dell'ufficio scolastico regionale appartenente alla carriera
ispettiva e da due dirigenti scolastici.
4.
All'esito del concorso sono costituite graduatorie di idoneità
permanenti di livello provinciale per ogni ordine e grado di
istituzioni scolastiche e formative. Le nomine dei vicedirigenti
sono effettuate, secondo l'ordine di graduatoria, per le sedi
disponibili. L'iscrizione nella graduatoria permanente degli
idonei è valutata adeguatamente in sede di corso-concorso
selettivo per dirigente delle istituzioni scolastiche o formative.
5.
Il vicedirigente svolge attività di collaborazione diretta col
dirigente dell'istituzione scolastica o formativa, secondo gli
ambiti operativi da quest'ultimo definiti, ed è tenuto al pieno
rispetto dell'indirizzo organizzativo dell'istituzione stessa. Non
possono essere delegati al vicedirigente atti di gestione di
natura discrezionale e atti conclusivi di procedimenti
amministrativi. In caso di assenza del dirigente, il vicedirigente
lo sostituisce a tutti gli effetti. La qualifica di vicedirigente
implica sovraordinazione gerarchica rispetto alla docenza per le
funzioni delegate e nel caso di sostituzione del dirigente.
6.
Ai vicedirigenti si applicano le norme di stato giuridico vigenti
per il personale docente. La retribuzione economica dei
vicedirigenti è definita in sede di contratto collettivo nazionale
di lavoro del comparto scuola, attraverso l'autonoma
contrattazione di cui all'articolo 9, comma 3.
|
Al docente esperto si aggiunge un ulteriore figura sovraordinata
gerarchicamente sia ai docenti normali, che ai docenti esperti: il
vicedirigente.
Che farà il vicepreside.
Insomma, un fortissimo inasprimento del rapporto gerarchico
verticale tra docenti e organi superiori che, al dirigente,
precedentemente preside (primus inter pares) aggiunge i docenti
funzioni strumentali e il vicepreside.
Il vicediregente è il vicepreside.
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