Se l’alunno fa danni il docente non è responsabile. di Antimo Di Geronimo, da La Stampa Puntoscuola dell'11 maggio 2005
Se un alunno dà un pugno in un occhio a un compagno, il docente non è responsabile. E’ questo il principio affermato dalla terza sezione d’appello della corte dei conti, con la sentenza 184, pubblicata il 13 aprile scorso (reperibile sul sito: www.corteconti.it).
Il fatto La questione era nata dopo che uno studente di una scuola media del Veneto, al termine della ricreazione, aveva sferrato un pugno ad un compagno, causandogli danni ad un occhio. Nel corso del giudizio penale, l’autore dell’illecito aveva ottenuto il perdono giudiziale. Ma nel giudizio civile, esperito dalla famiglia del ragazzo colpito dal pugno, l’ammministrazione era stata condannata al pagamento di circa 35mila euro di danni.
Il giudizio di primo grado Di qui il giudizio di responsabilità amministrativa, celebrato davanti alla sezione giuridizionale della corte dei conti del Veneto, nei confronti delle insegnanti in servizio nel momento in cui si era verificato il fatto. Giudizio che, però, terminava con il rigetto del ricorso proposto dall’amministrazione. La pronuncia di primo grado veniva motivata con il fatto che le docenti, in ogni caso, non avrebbero potuto impedire il fatto, perché il pugno era stato sferrato all’improvviso e per futili motivi. In buona sostanza il comportamento illecito non era assolutamente prevedibile.
L’appello A seguito della pronuncia di rigetto del ricorso, il procuratore regionale aveva ritenuto di presentare appello. E in quella sede il giudice di secondo grado respingeva il ricorso e confermava la sentenza di primo grado, ritenendo inesistente la responsabilità amministrativa delle insegnanti. «… è da escludere che pur presenti gli insegnanti avrebbero potuto impedire un evento prodottosi nello spazio di pochi secondi ed in maniera repentina ed imprevedibile» si legge nella sentenza. «Se c'è obbligo di vigilanza a carico degli insegnanti tale obbligo non può concretizzarsi in una permanente verifica del singolo comportamento degli alunni. Seppure volesse ammettersi (ma non è provata) la totale assenza di insegnanti al momento del rientro in classe» recita il provvedimento «il fatto generatore del danno classificabile come fattore causale unico e determinante a produrre l'evento, è il pugno sul viso sferrato improvvisamente ed inopinatamente.» E dunque, secondo i giudici mancherebbe del tutto il nesso causale tra la condotta delle insegnanti e l’evento dal quale è scaturito il danno. |