Mobilità. Compilazione modulo di Paolo Pizzo e Giovanna Onnis, Orizzonte scuola 3.3.2015 Compilazione sezione D Anzianità di servizio (Titolo I della Tabella allegata al CCNI Mobilità 2015/16) È la prima sezione che appare una volta che si accede alla compilazione della domanda. CASELLA N. 1: Riportare gli anni di servizio effettivamente prestato dopo la decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza Il ruolo di appartenenza va riferito agli istituti di istruzione Secondaria di I grado. Si considerano tutti gli anni di ruolo (dall’immissione in ruolo anche giuridica, se coperta da servizio nel II grado) fino al 31/8/2014. Si precisa infatti che nell’anzianità di servizio non si deve tenere conto dell’anno scolastico in corso (2014/15). La valutazione del servizio è riconosciuta anche al personale proveniente dagli Enti Locali e che abbia svolto, prima del trasferimento allo Stato, effettivo servizio di docente nelle scuole statali. In via generale l’anno di ruolo si considera valido se l'interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario l'anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio. Il caso più comune di non attribuzione del punteggio è quando il docente fruisce delle aspettative non retribuite (es. motivi di famiglia) e non matura il servizio minimo richiesto di 180 gg. durante l’anno scolastico di riferimento. Ricordiamo invece che le ferie, il congedo biennale per handicap, tutti i congedi per maternità/paternità (anche non retribuiti), le malattie e tutte le altre assenze retribuite come i permessi per matrimonio, per esami, per motivi personali, per lutti ecc. comprese quelle parzialmente retribuite, sono calcolate come servizio effettivo e quindi utili ai 180 gg. di servizio. Rientra in questa casella:
PUNTEGGIO: il sistema moltiplica per 6 il valore riportato in tale casella NOTA BENE Ogni anno di servizio effettivamente prestato in istituti situati su piccole isole o in paesi in via di sviluppo va conteggiato due volte.
A tal fine sono importanti i seguenti chiarimenti: CASELLA N. 2: anzianità derivante da retroattività giuridica della nomina non coperta da effettivo servizio e/o derivante da servizio di ruolo prestato negli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica Rientra in questa casella:
PUNTEGGIO: il sistema moltiplica per 3 il valore riportato in tale casella
NOTA BENE CASELLA NUMERO 3: anzianità complessiva di servizio pre-ruolo, conteggiando due volte gli anni di servizio effettivamente prestati in istituti situati su piccole isole o in paesi in via di sviluppo PREMESSA Rientrano in questa voce i servizi NON DI RUOLO che sono riconosciuti ai fini della ricostruzione della carriera ai sensi del D.L.vo n. 370 del 19/6/970 (convertito nella legge 576 del 26/7/970, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo 297/94. È utile precisare che si valutano i servizi pre-ruolo prestati nelle scuole statali e pareggiate dello stesso ordine. NON si valuta il servizio prestato nelle scuole parificate e legalmente riconosciute, né nelle attuali scuole paritarie. Si valuta altresì il servizio prestato negli educandati femminili statali; Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. BISOGNA INOLTRE TENERE CONTO CHE:
a) per gli anni scolastici anteriori al 1945/46 il professore deve aver prestato 7 mesi di servizio compreso il tempo occorso per lo svolgimento degli esami (1 mese per la sessione estiva e 1 mese per l'autunnale). SONO INOLTRE VALUTATI I SEGUENTI SERVIZI:
PUNTEGGIO: il sistema moltiplica per 3 il valore riportato in tale casella CASELLA N. 4: INSERIRE GLI ANNI DI SERVIZIO DI RUOLO (ALMENO 3 ANNI) PRESTATI SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ NELLA CLASSE DI CONCORSO E NELL’ISTITUTO DI ATTUALE TITOLARITÀ. Si premette che gli anni di servizio continuativo devono essere indicati solo dopo aver maturato il triennio di permanenza nella stessa scuola, nella stessa classe di concorso e per la stessa tipologia di posto, senza mai aver OTTENUTO assegnazione provvisoria /trasferimento/passaggi di cattedra o di ruolo (provinciali o interprovinciali). Dal momento inoltre che si parla di triennio ma che l’anno in corso non può essere valutato, in realtà gli anni, incluso quello in corso, devono essere ALMENO 4.
La continuità può essere calcolata SOLO dall’assegnazione definitiva della sede con ESCLUSIONE dei periodo di pre ruolo, ma anche di immissione in ruolo solo giuridica oppure su sede provvisoria (come l’anno di svolgimento del periodo di prova).
Docenti di ruolo: dopo 3 anni nella stessa scuola spetta il punteggio di continuità CASELLA N 5: Inserire gli anni di servizio prestati in scuole speciali o su posti di sostegno con il possesso del prescritto titolo di specializzazione. ATTENZIONE: Tale casella la compila SOLO il docente titolare sul sostegno (AD00) che chiede trasferimento sempre sul sostegno, oppure il docente titolare su POSTO NORMALE che chiede trasferimento sul sostegno (AD00) e che ha prestato servizio di pre ruolo o di altro ruolo sul sostegno IN POSSESSO DEL TITOLO. In questa casella si ha la possibilità di distinguere il servizio sul sostegno prestato come Ruolo, Altro ruolo e Pre-ruolo, indicando il numero di anni di servizio per ogni voce che interessa. Compilando queste caselle il punteggio di pre ruolo, altro ruolo o ruolo precedentemente indicato sarà così raddoppiato. ATTENZIONE: tali caselle NON possono compilarle i docenti attualmente titolari su POSTO NORMALE che chiedono trasferimento su POSTO NORMALE (anche se hanno prestato servizio di sostegno nel pre ruolo o in altro ruolo), oppure il docente attualmente titolare sul sostegno (AD00) che chiede trasferimento su POSTI NORMALI. CASELLA N. 7: Indicare se si ha diritto o meno al punteggio aggiuntivo previsto per coloro che, per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’anno scolastico “2000/2001 e fino all’anno scolastico 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti.
Il docente che ha diritto al punteggio aggiuntivo dovrà rispondere affermativamente barrando la casella “SI” Ai fini della maturazione del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l’anno scolastico 2000-2001 e quelle per l’anno scolastico 2007-2008.
Con le domande di mobilità per l’anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per l’acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio. Lo speciale di OrizzonteScuola.it Mobilità 2015: Guide, consulenza, normativa
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