Registro elettronico e badge Aldo Domenico Ficara, La Tecnica della Scuola 6.3.2015
La Funzione Pubblica con circolare del 1 aprile 92 n. 8740 si era espressa nel senso che nel pubblico impiego l'osservanza dell'orario doveva essere accertata mediante forme di controllo obiettivo e di tipo automatizzato. Ma già la circolare 20/10/1992 n. 4797 del Ministero della Funzione pubblica "Orario di servizio ed orario settimanale di lavoro", disponeva già dei chiarimenti. Già nel 1996 alcune sentenze della Cassazione specificavano che:
Nonostante queste sentenze, con l’abolizione del registro di classe cartaceo, che ha di fatto cancellato anche le firme di attestazione delle presenze dell’insegnante, qualcuno ha pensato di estendere di nuovo l’utilizzo del badge anche ai docenti. Infatti, meno di un anno fa in tutte le sei scuole che dipendono da un Isis (sede centrale) è stata data la notizia dell’introduzione di un rilevatore di presenze per i docenti. In questo articolo si scriveva: "L’insegnante che, durante le ore libere all’interno del tempo scolastico, dovesse decidere di recarsi all’esterno dell’edificio scolastico, dovrà registrare l’uscita e, al suo rientro, un nuovo ingresso (non ci sono limiti di registrazione). L’eventuale mancata registrazione dovrà essere immediatamente comunicata al coordinatore della sede, che registrerà l’orario di entrata e garantirà all’ufficio personale, tramite comunicazione scritta, l’effettiva presenza in sede". |