Il trasferimento dei docenti Lucio Ficara, La Tecnica della Scuola 1.3.2015
L'OM in vigore consente di richiedere il trasferimento su più province; ma si può anche chiedere il traasferimento congiunto: all'interno della provincia e in un'altra provincia. Qualora intendano avvalersi di quest'ultima possibilità, devono presentare congiuntamente le due domande, da redigersi secondo le modalità stabilite dalla presente ordinanza; non si tiene conto della domanda relativa alla provincia di titolarità qualora risulti accolta la domanda di trasferimento ad altra provincia. Quindi, ad esempio, un docente titolare alla primaria a Firenze, può chiedere congiuntamente il trasferimento per la provincia di Firenze, ma può anche presentare l’istanza di trasferimento interprovinciale ad esempio a Cosenza. Tra le due istanze ha precedenza, nel caso di ottenimento del trasferimento, quella interprovinciale. Per i docenti titolari nelle scuole di secondo grado la norma è diversa, infatti per costoro si applica il comma 2 dell’art.8 dell’OM 4 del 24 febbraio 2015, in cui si spiega che possono chiedere il trasferimento ad altre sedi nell'ambito della provincia di titolarità o per sedi di più province, presentando un'unica domanda di trasferimento. In questo caso non si tratta di fare domanda congiunta, come nel caso precedente, ma in un’unica domanda di trasferimento si richiede il trasferimento provinciale e interprovinciale fino ad un massimo di 15 province da elencare secondo un ordine di preferenza.
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