Quota 96, misura alla Camera ma è pronto il piano B



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Quota 96, misura alla Camera ma è pronto il piano B



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Quota 96, settimana decisiva alla Camera



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Pensione anticipata, ricalcolo per gli assegni già decurtati?

L'inps dovrà precisare i limiti allo stop alla penalizzazione introdotto dalla legge di stabilità per il 2015. Tra i chiarimenti attesi la possibilità di ammettere al ricalcolo gli assegni già decurtati sino al 31 Dicembre 2014.

Franco Rossini, Pensioni Oggi 2.1.2015

Il Governo non ha ostacolato la soluzione della vicenda dei lavoratori della scuola che non avevano potuto utilizzare i requisiti pensionistici ante riforma Fornero, perché maturati al 31 agosto 2012 e non al dicembre 2011, in contrasto con l’art. 1 del DPR 351/98 che valuta il servizio in anni scolastici e non solari.
E' stato, infatti, dichiarato ammissibile l’emendamento al DL 90/2014 che consente l’accesso a pensione, con decorrenza dal 1° settembre 2014, ai lavoratori del comparto scuola che hanno maturato i requisiti di accesso a pensione entro l’anno scolastico 2011/2012 secondo le regole previste prima dell’entrata in vigore della riforma Monti-Fornero (i cd. quota 96 della scuola). E' quanto ha dichiarato l'Onorevole Ghizzoni via Twitter.

 

Il testo ora è atteso in Aula per la prima lettura intorno al 28 luglio.

La misura (qui il testo dell'emendamento), come già anticipato da Pensioni Oggi nei giorni scorsi, consente di mantenere le vecchie regole di pensionamento in favore di 4mila docenti che hanno maturato un diritto a pensione entro il 31 Agosto 2012, secondo la disciplina pensionistica vigente sino al 31.12.2011. L'elenco numerico dovrà essere definito dall'Inps applicando un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantata dai singoli richiedente alla data del 31 dicembre 2012. Inoltre, per fare cassa, i termini di pagamento della buonuscita dei 4mila prof verrebbero corrisposti secondo l'attuale disciplina Fornero e quindi a partire da 66 anni e tre mesi per la vecchiaia, 41 anni e sei mesi, se donna e 42 anni e sei mesi, se uomo, per la pensione anticipata. Senza contare, inoltre, che ci sarà una dilatazione ulteriore qualora l'importo lordo complessivo superi i 50mila euro. 



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Saranno fatti salvi fino al 31 dicembre 2015 i trattenimenti in servizio per i magistrati e saranno ricompresi anche quelli non ancora concessi alla data di entrata in vigore del Dl 90/2014.
Per gli altri dipendenti pubblici la dead-line resta ottobre 2014. Mentre per la scuola si anticipa al 31 agosto per consentire, già da settembre, l'immissione in servizio del nuovo personale. Sono queste alcune delle novità che sono state approvate dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera in sede Referente Venerdì scorso e che saranno da questa settimana in Aula per la discussione finale.

Dunque il provvedimento, sul fronte dei trattenimenti in servizio, ha sostanzialmente retto l'esame parlamentare. Da un lato viene confermata la stretta sui trattenimenti in servizio contenuta nell'articolo 1 del Dl 90/2014 che vede il loro termine al 31 Ottobre 2014; dall'altro c'è una piccola apertura in favore dei magistrati il cui termine, pur restando fissato al 31 Dicembre 2015, ricomprenderà non solo i trattenimenti già concessi ma anche quelli non ancora in essere alla data di entrata in vigore del Decreto legge 90/2014. L'abbassamento dell'età dovrebbe invece scattare subito per i militari e per gli Avvocati dello Stato dato che gli emendamenti vanno ad abrogare il comma 3 dell'articolo 1 che, per i militari, estendeva sino al 2015 l'operatività dei richiami in servizio.

Al fine di salvaguardare la continuità didattica e di garantire l'immissione in servizio fin dal primo di settembre, il provvedimento precisa inoltre che i trattenimenti in servizio del personale della scuola verranno invece fatti salvi fino al 31 agosto 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore.


Leggi Tutto: http://www.pensionioggi.it/notizie/pubblico-impiego/riforma-pensioni-cosi-cambiano-i-trattenimenti-in-servizio-409#ixzz38hTLKaZX
 
Saranno fatti salvi fino al 31 dicembre 2015 i trattenimenti in servizio per i magistrati e saranno ricompresi anche quelli non ancora concessi alla data di entrata in vigore del Dl 90/2014.
Per gli altri dipendenti pubblici la dead-line resta ottobre 2014. Mentre per la scuola si anticipa al 31 agosto per consentire, già da settembre, l'immissione in servizio del nuovo personale. Sono queste alcune delle novità che sono state approvate dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera in sede Referente Venerdì scorso e che saranno da questa settimana in Aula per la discussione finale.

Dunque il provvedimento, sul fronte dei trattenimenti in servizio, ha sostanzialmente retto l'esame parlamentare. Da un lato viene confermata la stretta sui trattenimenti in servizio contenuta nell'articolo 1 del Dl 90/2014 che vede il loro termine al 31 Ottobre 2014; dall'altro c'è una piccola apertura in favore dei magistrati il cui termine, pur restando fissato al 31 Dicembre 2015, ricomprenderà non solo i trattenimenti già concessi ma anche quelli non ancora in essere alla data di entrata in vigore del Decreto legge 90/2014. L'abbassamento dell'età dovrebbe invece scattare subito per i militari e per gli Avvocati dello Stato dato che gli emendamenti vanno ad abrogare il comma 3 dell'articolo 1 che, per i militari, estendeva sino al 2015 l'operatività dei richiami in servizio.

Al fine di salvaguardare la continuità didattica e di garantire l'immissione in servizio fin dal primo di settembre, il provvedimento precisa inoltre che i trattenimenti in servizio del personale della scuola verranno invece fatti salvi fino al 31 agosto 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore.


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Dello stop alla penalizzazione ne abbiamo già discusso. Fino al 31 dicembre 2017 chi accede alla pensione prima dei 62 anni l'età non subirà la penalizzazione Fornero che prevede che sulla quota di pensione "retributiva" sia applicata una riduzione dell'1% per ogni anno di anticipo della pensione rispetto ai 62 anni di età e una riduzione del 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai 60 anni. Con la norma inserita nella legge di stabilità, ci sarà, in pratica, un periodo di sospensione della penalizzazione sino al 2017 con la conseguenza che le pensioni anticipate dal 2018 torneranno ad essere penalizzate se l'accesso avverrà con meno di 62 anni.

Ma ci sono diversi punti che dovranno essere chiariti dall'Inps nelle prossime settimane. Innanzitutto: cosa accadrà a quegli assegni che sono stati già decurtati prima dell'entrata in vigore della legge di stabilità. Rimarranno tali oppure saranno depenalizzati a partire dal 1° gennaio 2015? In attesa della risposta ufficiale ricordiamo che c'è un precedente che avvalora la seconda ipotesi. Con il messaggio inps 5280/2014 l'istituto ha infatti ammesso, in passato, al ricalcolo quegli assegni decurtati sulla base di periodi contributivi successivamente "depenalizzati" da disposizioni di legge.

Ovviamente anche accogliendo questa seconda ipotesi le mensilità già corrisposte non potranno essere recuperate.

Da chiarire anche cosa accade a quei lavoratori che raggiungono l'anzianità contributiva entro il 31 Dicembre 2017 ma scelgono di andare in pensione in data successiva alla maturazione del requisito contributivo, ad esempio, nel 2019. Si pensi ad un lavoratore che raggiunge nel novembre 2017 i 42 anni e 10 mesi di contributi e 58 anni di età e decide di restare sul lavoro per altri due anni. Nel 2019, all'età di 60 anni esce: il suo assegno sarà penalizzato? La risposta dovrebbe essere negativa nel senso che comunque il suo assegno non sarà decurtato, ma un chiarimento ufficiale sarebbe rassicurante.