Mobilità insegnanti 2015. Trasferimento interprovinciale: di Paolo Pizzo, Orizzonte scuola 8.1.2015 Si avvicina il periodo delle domande di mobilità (trasferimento o passaggio di cattedra e/o di ruolo) per gli insegnanti di ruolo. Ricordiamo che la legge n. 128/2013 ha stabilito che il personale docente non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un triennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo. Pertanto può produrre domanda di trasferimento per l’a.s. 2015/16 in ambito interprovinciale il personale docente assunto con decorrenza giuridica 1/9/2012 o precedente E' escluso dall'applicazione del vincolo triennale esclusivamente il personale docente ed educativo di cui all'art. 7, comma 1, punti I), III) e V).del CCN mobilità. Pertanto può presentare domanda interprovinciale, con precedenza, il personale assunto con decorrenza giuridica, anche dopo l'1/9/2012 , se rientra nelle seguenti categorie:
NOTA BENE : per ciò che riguarda il trasferimento interprovinciale può superare il blocco del triennio anche il figlio referente unico che assiste il genitore con grave disabilità, con la precisazione però che in questo caso non si ha diritto ad alcuna precedenza ma solo alla possibilità di concorrere, a punteggio, con tutti gli altri docenti che hanno diritto ad ottenere il trasferimento in altra provincia. Es . anche un neo immesso in ruolo o comunque un docente immesso con decorrenza giuridica dopo l'1/9/2012, che assiste il genitore in disabilità, può chiedere il trasferimento interprovinciale, superando quindi il blocco triennale, ma non avendo però nessuna precedenza rispetto a chi fa la stessa domanda perché assunto con decorrenza giuridica l'1/9/2012 o precedente. La precedenza, infatti, per il figlio che assiste il disabile, è relativa solo ai trasferimenti provinciali, alle assegnazioni e utilizzazioni e non ai trasferimenti interprovinciali . Ciò indipendentemente se si rientra o meno nel blocco triennale. Leggi l'ipotesi di contratto (ancora non definitiva)
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