Cessazioni: attenti alla scadenza L.L. La Tecnica della Scuola 12.1.2015
La scadenza riguarda le domande (e le revoche) di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo e di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale docente e Ata che non abbia ancora raggiunto il limite di età o di servizio, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione. Esclusi i Dirigenti scolastici, per i quali il termine resta fissato al 28 febbraio La scadenza riguarda le domande e le revoche delle stesse da parte del personale docente, educativo e A.T.A. di ruolo, compresi gli insegnanti di religione, impiegato con lavoro a tempo indeterminato, di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie e di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo. Mentre per le cessazioni dal servizio le domande devono essere trasmesse esclusivamente tramite Istanze on-line (ad eccezione del personale in servizio all'estero e per il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, per i quali il modulo è cartaceo), le domande di trattenimento in servizio per raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea. Sempre entro il 15 gennaio devono essere presentate le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale docente e Ata che non abbia ancora raggiunto il limite di età o di servizio, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione. Non vale il termine del 15 gennaio per le domande da parte dei Dirigenti scolastici, ma resta confermata la scadenza del 28 febbraio stabilita dall'art. 12 del C.C.N.L. per l'Area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010. Le domande di pensione, invece, dovranno essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
Regole ante Legge Fornero Tutti coloro che hanno maturato i requisiti seguenti, entro il 31 dicembre 2011, rimangono soggetti al regime previgente per l'accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità e non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva, fermo restando che si applica anche a loro il regime contributivo pro-rata per le anzianità maturate a decorrere dallo gennaio 2012. Quindi il personale che alla data del 31 dicembre 2011 ha maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento vigenti prima del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (sia per età, sia per anzianità contributiva, sia per somma dei requisiti di età e anzianità contributiva - cd. "quota"), e compie i 65 anni di età entro il 31 agosto 2015 dovrà essere collocato a riposo d'ufficio. Pensione di anzianità I requisiti necessari per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità sono di 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, maturati entro il 31 dicembre 2011. Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che inderogabilmente devono essere posseduti alla suddetta data, senza alcuna forma di arrotondamento, sono di 60 anni di età e 35 di contribuzione. L'ulteriore anno eventualmente necessario per raggiungere la "quota 96" può essere ottenuto sommando ulteriori frazioni di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione). Il diritto al trattamento pensionistico di anzianità si consegue inoltre, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni maturato entro il 31 dicembre 2011. Pensione di vecchiaia I requisiti utili per la pensione di vecchiaia sono di 65 anni di età per gli uomini e 61 di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione (15 per chi è in possesso di anzianità contributiva a131 dicembre 1992) se posseduti entro la data del 31 dicembre 2011.
Nuovi requisiti Per il personale che non rientra nelle fattispecie di cui sopra, per l'anno 2015 le regole da applicarsi sono le seguenti: Pensione di vecchiaia Il requisito anagrafico è di 66 anni e 3 mesi compiuti entro il 31 agosto 2015 (collocamento d'ufficio) o, a domanda, entro il 31 dicembre 2015, sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva. Pensione anticipata Si può conseguire, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 6 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2015, senza operare alcun arrotondamento. Per i dipendenti con età inferiore a 62 anni la norma prevedeva una penalizzazione, cancellata dalla Legge di Stabilità. Infatti, con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, pur non possedendo 62 anni di età anagrafica, non si applicano più le penalizzazioni previste dalla Legge Fornero per l’accesso alla pensione anticipata. Opzione donna Le lavoratrici possono conseguire il diritto al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un'età pari o superiore a 57 anni (requisito anagrafico da adeguarsi, a partire dallo gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita) a condizione che optino per la liquidazione secondo le regole di calcolo del contributivo (disposizione prevista, in via sperimentale, solo per pensioni decorrenti entro il 31 dicembre 2015). I requisiti anagrafici e contributivi (57 anni e 3 mesi e 35 anni) devono essere maturati entro e non oltre il 31 dicembre 2014. A tale proposito si segnala che si è ancora in attesa di chiarimenti sui termini previsti dalla norma; infatti, l’Inps ha chiesto al Ministero del Lavoro se il 31 dicembre 2015 di cui sopra sia il termine ultimo per la maturazione dei requisiti da parte delle lavoratrici interessate o se rappresenti invece il termine di riferimento per la decorrenza della pensione.
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