Mobilità: precedenza per assistenza di Paolo Pizzo, Orizzonte scuola 26.1.2015 L’art. 7/1 punto V e l’art. 7/2 del CCNI sulla mobilità dispongono che il figlio referente unico che assiste un genitore portatore di handicap grave ha la precedenza nelle operazioni di trasferimento. Affinché però ciò possa avvenire ci devono essere dei requisiti ben precisi che il docente e la scuola di servizio devono conoscere. PREMESSA
Il primo punto da tenere in considerazione è che la situazione di disabilità riconosciuta al genitore non solo deve essere grave (art. 3 comma 3 legge 104/92) ma deve avere carattere permanente. Il secondo è che la precedenza è riconosciuta solo per i trasferimenti nell’ambito e per la provincia che comprende il comune in cui è domiciliato il soggetto disabile portatore di handicap permanente in situazione di gravità. Inoltre, sempre per quanto riguarda i trasferimenti, la precedenza si applica SOLO per il trasferimento COMUNALE (ma solo tra distretti diversi dello stesso comune) e INTERCOMUNALE, a condizione che venga espressa come 1^ PREFERENZA il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile, NON per quello interprovinciale. A ogni modo nei trasferimenti interprovinciali l’assistenza al genitore permette, senza però fruire della precedenza, al neoimmesso in ruolo o a chi comunque è stato assunto in ruolo dopo l’1/9/2012 di superare il blocco dei 3 anni. I REQUISITI Il docente che assiste il genitore ha diritto alla precedenza e all’esclusione dalla graduatoria interna in presenza di tutte le sottoelencate condizioni: a) documentata impossibilità del coniuge del disabile di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi; b) impossibilità, da parte di ciascun figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico. Pertanto nel caso in cui il CONIUGE del disabile (ovvero l’altro genitore) sia presente, bisogna che indichi attraverso una autodichiarazione o certificazione (se è affetto per esempio da patologie invalidanti) le ragioni per cui non può prestare assistenza al disabile. Le stesse dichiarazioni devono essere presentate da eventuali altri FRATELLI O SORELLE (altri figli del disabile), sempre se presenti. ATTENZIONE: l’autodichiarazione rilasciata dagli altri figli NON è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’UNICO FIGLIO CONVIVENTE con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall’interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. Si riconduce il concetto di convivenza a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se interni diversi (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 febbraio 2010, prot. 3884). A scanso di equivoci è dunque utile precisare che la convivenza con il disabile NON È IL REQUISITO PER POTER FRUIRE DEI BENEFICI DI CUI STIAMO TRATTANDO, ma solo quello per non dover presentare le autodichiarazioni degli altri familiari. In conclusione se il figlio che assiste il genitore è l'UNICO figlio che convive con quest'ultimo, allora non deve presentare l'autodichiarazione di eventuali fratelli o sorelle; se invece NON CONVIVE con il genitore oppure vi convive ma non è l'unico figlio convivente, allora la dovrà presentare. La convivenza con il disabile, infatti, dà solo precedenza al figlio, rispetto ad altri fratelli o sorelle non conviventi, di occuparsi del genitore ma non è condizione essenziale per poter fruire di una eventuale precedenza nelle operazioni di mobilità c) essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire per l’intero anno scolastico in cui presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ex art. 42 comma 5 del D.L.vo n. 151/2001. Nel caso in cui il riconoscimento dei benefici ex art. 33, cc. 5 e 7 della L. 104/92 sia intervenuta da parte della ASL dopo il 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento (2014-15) sono ritenute valide anche le richieste di fruizione dei permessi prodotte dopo tale data, ma, comunque, entro i termini di scadenza previsti per le domande di mobilità; tale situazione andrà evidenziata nell’autocertificazione. Le condizioni a, b e c devono coesistere. In assenza anche di una sola delle condizioni per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di ASSEGNAZIONE PROVVISORIA. DOCUMENTAZIONE Nella certificazione del disabile assistito deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 ovvero tenendo conto di quanto disposto dall’art. 38, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il figlio referente unico che presta assistenza al genitore dovrà documentare con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni i seguenti "status e condizioni:
Allo stesso modo dovranno essere rese le autodichiarazioni da parte del coniuge del disabile o da parte degli altri figli (questi ultimi solo nel caso in cui il docente non sia l’unico convivente con il disabile oppure non vi convive ma comunque c’è la presenza di altri fratelli, conviventi o meno con il disabile). In ultimo ricordiamo che L’assistenza con carattere di unicità dovrà essere effettivamente svolta alla data di scadenza per la presentazione della domanda di mobilità e deve sussistere entro 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande. E’ fatto obbligo agli interessati di dichiarare entro tale termine l’eventuale cessazione dell’attività di assistenza al familiare disabile e la conseguente perdita del diritto alla precedenza.
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