Infortuni in itinere anche in caso L.L., La Tecnica della Scuola 5.1.2015
La madre o il padre che accompagnano i figli a scuola prima di recarsi al lavoro, quindi modificando l’abituale percorso abitazione-ufficio, potranno essere indennizzati in caso di infortunio in itinere, ma solo dopo la verifica da parte dell’Inail delle modalità e delle circostanze del singolo caso Lo stabiliscono le nuove linee guida dell’Inail, contenute nella Circolare n. 62 del 18 dicembre 2014, sugli incidenti in itinere, che prendono atto dell’orientamento univoco della Cassazione sulla necessità di valutare le esigenze familiari al fine di ammetterli o meno alla tutela assicurativa. La materia in questione è disciplinata dal dlgs 38/2000, che all’art. 12 prevede l’esclusione della tutela nel “caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate” e precisa che “l’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, a esigenze essenziali e improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti”. Anche dopo la sua entrata in vigore, però, il significato da attribuire al concetto di “esigenze essenziali” ha continuato a suscitare perplessità in fase di applicazione e l’Istituto finora aveva escluso dalla copertura assicurativa gli infortuni occorsi durante il percorso interrotto o deviato effettuato dai genitori per accompagnare i figli a scuola. La possibilità di estendere la tutela assicurativa anche a questi casi tiene conto dell’evoluzione della giurisprudenza della Suprema Corte, e in particolare del “criterio della ragionevolezza” attraverso il quale, salvaguardando le esigenze umane e familiari del lavoratore costituzionalmente garantite, e conciliandole con i doveri derivanti dal rapporto di lavoro, la Suprema Corte ha reso sempre più penetrante la protezione assicurativa, sulla falsariga di quanto avviene in altri Paesi europei, come in Francia e Germania, che riconoscono la possibilità di indennizzare gli infortuni occorsi durante le deviazioni o le interruzioni “necessitate” per il soddisfacimento di esigenze familiari. L’Inail fa propri questi orientamenti e accoglie quindi la possibilità di indennizzare anche in caso di deviazioni l’infortunio in itinere, con una precisazione: il riconoscimento dell’indennizzo “è subordinato alla verifica delle modalità e delle circostanze del singolo caso” – come l’età dei figli, la lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, la mancanza di soluzioni alternative per assolvere l’obbligo familiare di assistenza dei figli – “attraverso le quali sia ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e ‘necessitato’ tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata”. Le nuove linee guida si applicano ai casi futuri, a quelli ancora in istruttoria e a quelli per i quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non ancora prescritti o decisi con sentenze passate in giudicato.
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