Con la ri-modifica del titolo V
lo Stato riprende parte dei suoi poteri

Pasquale Almirante, La Tecnica della Scuola 13.2.2015

Per effetto del nuovo articolo 117 della Costituzione, alle Regioni toccheranno solo i compiti di “promozione”. Stando alla relazione sul Ddl sulle riforme istituzionali lo stato riprende parte delle funzioni cedute

Il nuovo articolo 117 della Costituzione, spiega Il Sole 24 Ore, fissa le materie d’ambito esclusivo statale e quelle che resteranno alle autonomie locali.

Tra le prime rientra l’istruzione universitaria; tra le seconde «la promozione del diritto allo studio, anche universitario».

Il relatore del Ddl ha spiegato che alla competenza regionale č assegnata la sola “promozione” del diritto allo studio universitario. E che, di conseguenza, č affidata allo Stato quella sugli altri aspetti costitutivi del diritto allo studio universitario: dalla definizione dei principi e delle regole di organizzazione del sistema, all'assegnazione di borse, assegni e altre provvidenze. Occorre ora il conforto dei numeri per spiegare l’attenzione al tema, due su tutti: «I dati sugli studenti che fruiscono di borse di studio (il 7% del totale, sono il 30% in Germania) o lo scandalo degli “idonei non beneficiari” di borse (il 20% del totale degli aventi diritto, con punte del 40 o addirittura del 70% in alcune regioni)». La sua speranza č che una volta in vigore il nuovo titolo V si possa finalmente invertire la rotta.