Pensioni 2015. La 6^ Salvaguardia per 1.800 lavoratori. di Pasquale Fraterno, Orizzonte scuola 26.2.2015 Dalla L. 214/2011, conosciuta come riforma pensionistica Fornero, ad oggi siamo giunti alla 6^ salvaguardia. Cerchiamo di fare chiarezza sui requisiti e sulla modalità di presentazione della domanda. Il Decreto Legge n. 102/2013 ha introdotto una novità importante in materia pensionistica, ampliando difatto la possibilità di “uscita”, per il personale della scuola e non solo, secondo i requisiti previgenti la riforma pensionistica disciplinata dalla L. 214/2011. Tale facoltà è stata ripresa dalla L. 147 del 10/10/2014, appunto la 6^ salvaguardia.
In merito si segnala quanto segue: In sostanza, la L. 147/14, entrata in vigore il 6/11/14, prevede norme specifiche per i cosiddetti esodati, ma anche la possibilità di accesso alla pensione per quanti hanno usufruito di congedi parentali per prestare assistenza a familiari con handicap ai sensi del comma 5 dell'art. 42 del TU n. 151/01 e maturano i requisiti vigenti prima della riforma Fornero. Si precisa che il suddetto beneficio è concesso fino un tetto massimo di spesa stabilito dalla normativa. La 6^ salvaguardia riguarda una platea di 1800 lavoratori. Per poter accedere bisogna possedere i requisiti della previgente normativa entro il 6/1/2016, ovvero:
a) requisiti cd "quota": b) anzianità contributiva di 40 anni;
c) pensione di vecchiaia ovvero legata all' età: Stante a quanto indicato dalla circolare dell'Inps n 8881, bisogna possedere i suddetti requisiti entro il 6/1/2016 ed il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 6 novembre 2014. La circolare n. 27 del 7/11/2014 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dato indicazioni operative per l'avvio della procedura atta ad individuare i beneficiari. Le istanze dovevano essere presentate entro il 5 gennaio 2015, presso le sedi periferiche del Ministero del Lavoro, secondo un modello predisposto dagli organi competenti. Si precisa che quanti avevano già presentato la domanda ai sensi dell'art. 11 della legge 124/13 e, pur avendo i requisiti, non erano rientrati nel numero dei 2500 posti disponibili, sono stati inclusi d'ufficio nell'attuale graduatoria. Infine il MIUR con nota n. 4441 del 9 febbraio 2015, comunica che la L. 147/2014 (c.d. Sesta salvaguardia) ha previsto la possibilità di accedere al trattamento pensionistico con i requisiti vigenti prima dell'entrata in vigore della L. 214/2011, per i lavoratori che nel corso del 2011 abbiano fruito di un congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del DL 151/2001 o di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. I soggetti che abbiano ricevuto comunicazione dall'Inps di essere rientrati tra i beneficiari della suddetta Sesta salvaguardia ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. d), della citata legge 10 ottobre 2014, n. 147 possono presentare domanda di cessazione in modalità cartacea entro il 2 marzo 2015. Così come precisato dalla nota, la suddetta istanza deve essere presentata dai lavoratori che hanno ricevuto la comunicazione dagli uffici competenti dell'INPS. Pare opportuno, ad avviso dello scrivente, in via cautelare, presentare comunque l'istanza nei termini, specificando che al momento non è ancora pervenuta la notifica. Fonti ufficiosi indicano che lunedì 16 febbraio 2015, sono partite le comunicazioni da parte degli uffici competenti dell'Inps, a tutti coloro che hanno maturato il requisito pre-Fornero entro il 31/12/2012.
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