Entro il 15 marzo le domande per richiedere il part-time per l’a.s. 2015/2016 Lara La Gatta, La Tecnica della Scuola 18.2.2015
Può presentare domanda il personale docente, educativo ed Ata, ad eccezione dei Direttori dei Servizi Generali Amministrativi. L’istanza deve essere prodotta all'Ambito Territoriale della provincia di appartenenza, tramite il Dirigente Scolastico della scuola di servizio Il part-time può essere però concesso anche al personale a tempo determinato. Infatti, gli artt. 25, comma 6 (per i docenti), e 44, comma 8 (per gli Ata), del Ccnl scuola del 2007 hanno chiarito che “l'assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale”. Quindi, per i lavoratori che instaurano un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato, è possibile l'attivazione del part-time anche al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
Presentazione dell’istanza Nella domanda, il richiedente deve indicare esplicitamente la tipologia di part-time che si vuole ottenere, vale a dire part-time orizzontale (prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi); part-time verticale (prestazione distribuita solo su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno); part-time misto (combinazione delle due precedenti modalità). Gli originali delle istanze devono essere trattenuti dalle istituzioni scolastiche per la successiva predisposizione e stipula del contratto individuale di lavoro a tempo parziale, che potrà avvenire solo previa pubblicazione da parte dell’Ufficio scolastico provinciale competente per territorio dell’elenco del personale ammesso al regime di lavoro part-time.
Precedenze Il diritto di precedenza non riguarda solo i malati, ma anche chi presta loro assistenza. Infatti, la medesima legge prescrive che “in caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita […], è riconosciuta la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale”. Analogamente “in caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale”.
Durata del contratto Al termine del biennio, in assenza di diversa comunicazione da parte dell’interessato, il part-time si intende automaticamente prorogato di anno in anno. Scaduti i primi due anni, non è pertanto richiesta la presentazione di una nuova richiesta ai fini della prosecuzione del rapporto di lavoro in regime di part-time. Devono essere invece esplicitamente richiesti il ritorno al tempo pieno o eventuali modifiche del proprio part-time.
Rientro a tempo pieno Può anche verificarsi il caso di lavoratori che, solo dopo un anno in part-time, chiedano di riconvertire l’orario a tempo pieno. In queste situazioni il procedimento amministrativo è affidato agli Ambiti territoriali degli Uffici scolastici regionali, pertanto le scuole dovranno trasmettere all’U.s.p. tali istanze in originale. Eventuali domande in tal senso potranno essere accolte solo se adeguatamente motivate e tenendo conto anche situazione complessiva degli organici.
|