Quando una classe si può dire ‘pollaio’?

 Tuttoscuola  News, n. 686 del 9.4.2015

Non esiste una definizione ufficiale delle cosiddette classi ‘pollaio’. Quando si può dire che la numerosità di una classe supera il limite di gestione e di sicurezza?

Se la dimensione delle classi ‘pollaio’ viene considerata secondo la normativa scolastica (v. DPR 81/2009), si ha la seguente situazione.

Per la scuola dell’infanzia normalmente il limite massimo è fissato in 26 bambini per sezione, ma eccezionalmente può arrivare anche a 29. Da 30 in poi le sezione si possono considerare ‘pollaio’.

Per la scuola primaria, come nell’infanzia, il limite è fissato a 26 alunni, elevabili a 27 al massimo. Da 28 in su si può parlare di classe ‘pollaio’.

Per la secondaria di I grado il limite normale è 27, elevabile a 28. Da 29 in su è classe ‘pollaio’.

Nelle classi prime delle superiori il numero massimo è di 30 alunni. Dopo è ‘pollaio’.

Se si considera, invece, il limite di sfollamento fissato dal decreto del ministero degli Interni del 26 agosto 1992 che ha dettato Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica, il numero massimo di persone che normalmente possono stare in un’aula è fissato in 26: 25 alunni più l’insegnante.

Il punto 5.0 (Affollamento) del decreto stabilisce, infatti, che Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in 26 persone/aula. Qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base della densità di affollamento, l’indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell’attività.

Per la sicurezza, dunque, il numero massimo di alunni non può superare le 25 unità, limite di deflusso dall’aula con una sola porta. Se il numero di alunni supera quel limite, è il dirigente scolastico ad assumerne la responsabilità.

Cosa succederebbe se i dirigenti scolastici si rifiutassero di autorizzare presenze per aula oltre 25 alunni? Prevarrebbe la norma di sicurezza o quella di organizzazione del servizio?

 

Sul tema dell'esclusione dei 6.300 iscritti nelle graduatorie di merito del concorso 2012, fino ai primi di marzo 2015 ricompresi nel piano assunzionale straordinario di 100.701 docenti previsto dal disegno di legge presentato dal Governo sulla scuola, ma poi estromessi dal ddl, ci siamo già espressi nell'articolo Graduatorie di merito, una 'deroga' per non assumere gli iscritti.

In particolare, destava perplessità espungere dalle assunzioni straordinarie, all'interno di un provvedimento che ha come principi condivisibili il riconoscimento del merito e il ripristino del concorso come canale unico per le immissioni in ruolo, gli unici docenti (un numero tutto sommato molto ridotto, rispetto al totale delle assunzioni previste) che hanno superato un concorso a cattedra negli ultimi 15 anni e che per questo sono iscritti in graduatorie, appunto, di merito.

Il meccanismo utilizzato per questa esclusione è quello chirurgico della deroga alla normativa vigente, e proprio sulla legittimità dell'utilizzo di questo strumento Tuttoscuola ha chiesto un parere all'avvocato Salvatore Russo, esperto di diritto scolastico di Roma.

L'avvocato Russo è molto netto sul tema: “Non è pensabile che una norma possa derogare in via eccezionale dalla normativa speciale che regola le immissioni in ruolo o dichiarare decadute graduatorie di merito senza la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e senza rispettare la validità triennale delle stesse e allo stesso modo è illegittimo prevedere di non rispettare la proporzione del 50% dei posti per le immissioni in ruolo”.

“L'art. 400 del D.Lgs. 297/94, al comma 17 – ricorda l'esperto di diritto scolastico - prevede proprio che le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restino valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente”.

“Quindi – conclude Russo - non solo non si possono far decadere le graduatorie di merito del concorso bandito a seguito del D.D.G. n. 82/2012, ma parimenti non possono essere dichiarate decadute eventuali graduatorie di merito dei precedenti concorsi per cui non è stato ancora bandito concorso corrispondente. Anche questa operazione potrebbe generare un massiccio contenzioso anche perché, appunto, già si è proceduto allo scorrimento delle graduatorie di merito immettendo in ruolo gli idonei”.