Malattia personale della scuola: di Paolo Pizzo, Orizzonte scuola 26.9.2014 Quando la scuola non deve inviare la visita fiscale? Utile guida per tutto il personale della scuola e in particolare per quello della Segreteria. LE ASSENZE PER CUI NON SI PROCEDE ALLA DECURTAZIONE ECONOMICA
SONO ESENTATI DAL RISPETTO DELLE FASCE ORARIE DI REPERIBILITÀ (DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 13,00 E DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 18,00): I dipendenti che hanno patologie gravi che richiedono terapia salvavita: sono esclusi dalla visita di controllo i giorni di ricovero ospedaliero, i day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero, l’effettuazione delle terapie salvavita (inclusa la chemioterapia); i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie; i giorni di assenza per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche/ambulatoriali di controllo delle (certificate) gravi patologie. I dipendenti che hanno subito un infortunio sul lavoro, se riconosciuto con determinazione dell’INAIL; I dipendenti che hanno malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio, se almeno riconosciuta dal Comitato di Verifica per le cause di servizio;
I dipendenti per i
quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di
prognosi indicato nel certificato: la visita fiscale non può essere
prevista per due volte per lo stesso evento morboso. Ogni
prolungamento della malattia può prevedere una successiva visita
medica di controllo; I dipendenti in degenza in ospedale superiore alle 24 ore o con certificazione di ricovero domiciliare o in strutture sanitarie competenti o ancora in regime di day hospital o Macroattività in regime ospedaliero, o che si rechino al pronto soccorso, o che a seguito di un infortunio, o che a seguito di un ricovero ospedaliero, qualora il periodo di riposo o di convalescenza sia stato ordinato dall’ospedale stesso (e non, successivamente, dal medico curante: in questo caso non risulta nessun legame ufficiale con il periodo di ricovero o con il precedente infortunio). Pertanto, i periodi di convalescenza oltre a non essere soggetti a decurtazione economica (parere della Funzione Pubblica e nota del MEF) non devono essere soggetti a visita fiscale (ciò vale però solo nel caso in cui tale periodo sia ordinato dall’ospedale stesso).
Ci sembra ovvio questo
concetto, anche se non vi è una specifica normativa che ne preveda
l’esenzione per il Comparto Scuola, se consideriamo che la visita
fiscale è effettuata dalla struttura sanitaria pubblica la quale, in
questo caso, dovrebbe accertare lo stato di malattia certificato da
altra struttura pubblica (ospedale). I dipendenti che hanno stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità “riconosciuta”. Il D.M. 206/2009 si limita a prevedere, ai fini dell’esclusione del rispetto delle fasce di reperibilità, la presenza di “stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta”.
Pertanto: NOTA BENE
Come precisato dal
Dipartimento della Funzione Pubblica con il Parere 15 marzo 2010, n.
12567, il dipendente pubblico esente dall’obbligo di reperibilità,
in caso di assenza dal lavoro, può non ricevere la visita fiscale se
ha trasmesso all’Amministrazione di appartenenza tutta la
documentazione formale, consistente nella documentazione relativa
alla causa di servizio, all’accertamento legale dell’invalidità,
alla denuncia di infortunio e nel certificato di malattia che
giustifica l’assenza dal servizio e che indica la causa di
esenzione. Si ricorda inoltre che per tutte le assenze sopra elencate si deve rendere necessaria la conoscenza della diagnosi all’Amministrazione all’atto dell’emissione della certificazione, se si vuole fruire dei benefici previsti dalle legge e quindi del trattamento giuridico/economico più favorevole nonché, in questo caso, dell’esenzione della visita fiscale. Le assenze per malattia: quante? Tutele diverse tra personale di ruolo e precario o Dopo aver ripubblicato la nostra storica guida (risalente ormai al 2012) sul ruolo del Coordinatore e del Segretario, pubblichiamo una integrazione sulla possibile rinuncia alla funzione di Coordinatore. Mentre l’art. 5/5 del D.Lgs. n.297/1994 prevede la figura del Segretario, per il Coordinatore non è previsto alcun riferimento normativo e, difatti, per “costituirsi” bisogna che ci sia una delega da parte del Dirigente al docente individuato a svolgere la funzione, ma a sua volta la delega per essere valida ha bisogno dell’accettazione da parte dell’interessato (è uno scambio tra proposta e accettazione). La proposta da parte del Dirigente dovrà essere effettuata per iscritto e dovrà contenere i compiti da svolgere, la durata dell’incarico e la relativa retribuzione (quest’ultima potrà essere stabilita in sede di contrattazione di istituto). Una volta ricevuta la proposta, il docente potrà accettarla o rifiutarla in quanto l’incarico di coordinatore non è obbligatorio ma “supplementare” alla funzione docente. Inoltre, se per tale incarico non fosse prevista una retribuzione, la delega dovrà ritenersi nulla. Quanto detto non può però valere per la figura del segretario verbalizzante, che appunto è attribuita dal Dirigente e non si configura per il docente come attività “supplementare”. Non si potrà quindi rifiutare l’incarico, a meno di motivate eccezioni, anche qualora questo non dovesse essere retribuito. Il rifiuto dell’incarico, infatti, configurandosi come attività obbligatoria, potrebbe implicare l’avvio di un procedimento disciplinare. Il Consiglio di classe: compiti del Coordinatore e del segretario |