Supplenze su sostegno: di Paolo Pizzo, Orizzonte scuola 17.9.2014 I posti di sostegno ad alunni disabili sono coperti innanzitutto mediante scorrimento degli specifici elenchi dei docenti specializzati tratti dalle graduatorie provinciali ad esaurimento. Si precisa che i docenti che hanno conseguito l’abilitazione o la specializzazione per alunni disabili tramite la frequenza dei corsi speciali di cui al D.M. 21/05, sono obbligati a stipulare i contratti a tempo determinato con priorità su posti di sostegno. La rinuncia alla proposta di assunzione su posto di sostegno equivale pertanto anche a rinuncia su posto comune e comporta l’ impossibilità di nomina su tale ultima tipologia di posto, tranne che non si tratti di insegnamenti non collegati alle abilitazioni conseguite ex DM 21/05. Devono essere conferite con priorità, rispetto alle altre tipologie di insegnamenti su posti o n cattedre comuni, le supplenze relative ai posti di sostegno da assegnare agli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione. Gli Uffici Scolastici devono pertanto dare priorità alle supplenze relative ai posti di sostegno da assegnare agli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione; ciò sia per le particolari, più laboriose modalità di individuazione degli aventi titolo e di conferimento delle supplenze stesse, che al fine di assicurare tempestivamente il sostegno agli allievi disabili.
ESAURIMENTO DEGLI SPECIFICI ELENCHI DEI DOCENTI SPECIALIZZATI In caso di esaurimento degli specifici elenchi dei docenti specializzati tratti dalle graduatorie provinciali ad esaurimento, i posti di sostegno devono essere conferiti dai Dirigenti scolastici utilizzando gli appositi elenchi tratti dalle graduatorie d’istituto, compilati secondo le indicazioni riportate nell’art. 6 del D.M. n. 131 del 13.6.2007 (regolamento supplenze). Ai posti di sostegno accedono i candidati in possesso:
La costituzione degli elenchi di sostegno delle istituzioni scolastiche avviene secondo le specifiche disposizioni impartite all’articolo 6 del DM 131/07, con eccezione delle disposizioni relative alla formazione degli elenchi di sostegno di seconda e terza fascia nelle scuole secondarie di secondo grado, ai sensi dell’art. 15 commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge n. 104 del 2013, vengono costituite in unico elenco senza alcuna suddivisione in aree disciplinari. Gli aspiranti in possesso del titolo per l’insegnamento di sostegno e in possesso del titolo di abilitazione o del titolo di studio valido per le discipline impartite nelle istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti hanno potuto chiedere ai sensi dell’art. 7/5 del DM 353/14 l’inclusione nelle corrispondenti graduatorie speciali. In relazione all’esigenza di avvalersi nella maniera più ampia di insegnanti in possesso del titolo di specializzazione per le attività didattiche di sostegno, il personale che ha titolo ad essere incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto che abbia conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno tardivamente rispetto ai termini prescritti dai provvedimenti relativi alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie di circolo e di istituto e che, pertanto, non ha titolo a figurare negli elenchi di sostegno viene inserito, a domanda, in coda agli elenchi di sostegno della fascia di pertinenza delle graduatorie di istituto, per le sedi scolastiche che ha a sua volta prescelto con l’apposito modello di domanda (modello B). Il personale interessato dovrà inviare, ai fini suddetti, formale richiesta in carta libera (messa a disposizione) indicando, nella forma e con le modalità dell’autocertificazione, i dati e i riferimenti utili per l’individuazione dell’avvenuto conseguimento del titolo di specializzazione.
Tale domanda non ha una
scadenza.
SECONDO QUEST’ORDINE:
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