Sospesa dal Tar la nota Miur Alessandro Giuliani, La Tecnica della Scuola 25.9.2014
Un gruppo di docenti, con il patrocinio
dell’Avv. Dino Caudullo, ha impugnato la nota prot.1666 del 19
maggio scorso, rilevandone l’illegittimità sotto più profili:
l’udienza in camera di consiglio del 24 settembre, accogliendo le
tesi dei ricorrenti, ha accolto l’istanza cautelare. In particolare, in fase di costituzione degli organici del personale docente per l’anno scolastico 2013/2014, l’insegnamento della disciplina “Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva”, dapprima considerato “atipico”, era stato attribuito all’insegnamento dei docenti della sola classe A019. A fronte di ciò, nella fase preparatoria dello schema di decreto inerente le dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 2014/2015, in merito alla confluenza della suddetta disciplina nella classe di concorso A019, il Miur aveva assicurato che sarebbe stato corretto quello che era stato definito un “errore materiale” commesso nel precedente anno scolastico con l’attribuzione alla classe di concorso A019 anziché alla A017 dell’insegnamento della disciplina “ Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva”. Con la circolare n. 34 Prot. n.930 dell’1.04.2014 avente ad oggetto “Dotazioni organiche del personale docente per l’A.S. 2014/2015 – Trasmissione schema di decreto Interministeriale” e con la relativa circolare A00DIGIPER prot. n.3119 dell’1.04.2014, sono state pubblicate le tabelle di confluenza degli insegnamenti nelle classi di concorso. In effetti, a conferma della volontà di ripristinare la corretta differenziazione tra le classi di concorso A017 ed A019, nella tabella B3 – Indirizzo “Servizi per l’Enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”, allegata alla circolare prot.3119, la disciplina “Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva” è stata fatta confluire interamente nella classe di concorso 17/A, in questo modo correggendo l’errore materiale in cui l’Amministrazione era incorsa della determinazione delle dotazioni organiche per il precedente anno scolastico. Sennonché, improvvisamente, con nota del 19.05.14 prot. n.1666, il Ministero ha dichiarato di voler “ripristinare l’atipicità delle classi 17/A e 19/A per l’insegnamento della disciplina “Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva ” anche per l’anno scolastico 2014/2015”. In virtù di detto ravvedimento dell’Amministrazione, essendo stata ripristinata l’atipicità tra le classi di concorso A017 ed A019, ne è derivata la modifica della Tabella B3 allegata alla nota prot.3119 dell’1.04.2014, con la conseguenza che la disciplina “Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva”, inizialmente assegnata solo ai docenti della classe A017, è stata assegnata anche ai docenti della classe A019. Un gruppo di docenti sia precari che ruolo della classe A017, con il patrocinio dell’Avv. Dino Caudullo, ha quindi impugnato innanzi al Tar Lazio la nota prot.1666 rilevandone l’illegittimità sotto più profili. In esito all’udienza in camera di consiglio dello scorso 24 settembre, accogliendo le tesi dei ricorrenti, il Tar Lazio ha accolto l’istanza cautelare disponendo la sospensione della nota ministeriale, tenuto conto che, già con riferimento ad altre classi di concorso, lo stesso Tribunale amministrativo aveva già rilevato il principio che con semplici note non può essere modificato il D.M.30 gennaio 1998, n. 39, arrecando pregiudizio ai docenti titolari delle rispettive classi di materia ai fini della assunzione. |