La «delega» al docente può essere pagata,
ma solo con i fondi della scuola
di Nicola Da Settimo,
Il Sole 24 Ore
12.9.2014
Per le Istituzioni scolastiche in reggenza è vero e proprio boom,
con la complicità del blocco dell'ultimo concorso presidi. Una delle
regioni con la più alta percentuale di reggenze (104 su 483 scuole)
è, ad esempio, la Toscana, dove in effetti il concorso presidi è
stato annullato dai giudici amministrativi ed è in attesa di essere
parzialmente rinnovato.
Il nodo legislativo
Un altro motivo di moltiplicazione delle reggenze è stato il Decreto
legge n. 90 del 24 giugno (il decreto "Madia" sulla Pubblica
amministrazione). L'articolo 1 (Disposizioni per il ricambio
generazionale nelle pubbliche amministrazioni) ha infatti abrogato
la possibilità del trattenimento in servizio dopo i 65 anni,
causando molti pensionamenti "forzosi" di Dirigenti che avevano già
ottenuto la proroga biennale. Ne deriva una situazione in cui le
scuole sono affidate in gran parte, di fatto, alla gestione dei
vice-presidi, i quali sono talvolta docenti di recente immissione in
ruolo non sufficientemente esperti.
Il vicario del preside
Non si può, del resto, dar torto alla vecchia guardia, se rifiuta di
accollarsi il pesante onere di svolgere la funzione di vicario del
preside di una scuola a reggenza, visto che la relativa indennità,
ancorché contrattualmente prevista, è stata abolita dal legislatore.
Infatti, l'articolo 146 del contratto nazionale della scuola del 29
novembre 2007 richiama la vigenza dell'articolo 69 del contratto
nazionale del del 4 agosto 1995, che prevede espressamente che,
qualora si dia luogo all'affidamento in reggenza della Presidenza,
al docente vicario è corrisposta una indennità di pari importo di
quella pagata ai titolari che assumono la reggenza. Tuttavia, in
materia è intervenuta la norma di interpretazione autentica recata
dall'articolo 14, comma 22, del Dl 6 luglio 2012, n. 95, secondo cui
la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di
mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui
questi docenti godano dell'esonero o semiesonero ai sensi
dell'articolo 459 del decreto legislativo 297/1994 e il docente
delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi
disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica
istituzione scolastica od educativa (articolo 88, comma 2, lettera
f), del contratto nazionale relativo al personale scolastico).
La giurisprudenza
Secondo alcune pronunce giurisdizionali (tribunale
Siena – ex tribunale Montepulciano, sentenza 9 ottobre 2013 ),
questa norma non esclude che un docente possa essere delegato dal
dirigente scolastico, né esclude che le deleghe possano essere
retribuite ai sensi del contratto nazionale del comparto scuola, ma
si limita a stabilire che la retribuzione relativa alle attività
delegate è a carico del fondo dell'istituzione scolastica. Fondo
che, a sua volta, se effettivamente dovesse servire a pagare, con
gli importi contrattualmente previsti, anche i docenti vicari di
scuole in reggenza, ne risulterebbe fortemente falcidiato, impedendo
di fatto lo svolgimento della maggior parte dei progetti del Pof. In
definitiva, è consigliabile stipulare ad inizio anno un accordo
scritto tra il dirigente scolastico e il vicario di scuola in
reggenza, da approvare anche in contrattazione integrativa di
istituto, onde evitare successivi contenziosi.