Supplenze brevi: quali docenti convocare? di Paolo Pizzo, Orizzonte scuola 22.9.2014 Forniamo un’utile guida ai docenti e alle segreterie scolastiche: come individuare, attraverso il sistema informatico, quali docenti convocare e quali no perchè non potrebbero accettare la supplenza proposta. Ai sensi dell’art. 7, comma 2 del DM 131/07, le scuole devono obbligatoriamente utilizzare la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie che rende possibile la prospettazione della situazione di occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti e, conseguentemente, di procedere all’interpello e convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè:
CONVOCABILITÀ DOCENTI A SECONDA DELL’OFFERTA DELLA SUPPLENZA
In tutti gli altri casi in cui si riscontri anche una parziale sovrapposizione del periodo di supplenza necessario alla scuola col periodo di prestazione cui è già tenuto l’interessato, quest’ultimo non deve essere interpellato in quanto l’accettazione comporterebbe l’abbandono della precedente supplenza per caso non ammesso che è comportamento sanzionato con la perdita della possibilità di conseguire supplenze per tutto l’anno scolastico. Ricordiamo che l’eventuale rinuncia alla supplenza è comportamento sanzionabile ESCLUSIVAMENTE per gli aspiranti totalmente inoccupati in attività di insegnamento al momento dell’offerta di supplenza (Le sanzioni: rinuncia, assenza, abbandono servizio).
I casi di convocabilità
finora prospettati riguardano ANCHE le docenti collocati in
maternità (interdizione dal lavoro/congedo obbligatorio). Pertanto il personale supplente temporaneo che, al momento del conferimento della supplenza (non importa con quale modalità: in sede di convocazione, via Pec, telegramma o fonogramma), si trovi in congedo di maternità o in interdizione per gravi complicanze della gestazione, successivamente all’accettazione della nomina (non importa con quale modalità: tramite delega, via pec, telegramma o fonogramma) vedrà valutato tutto il periodo di astensione dal lavoro sia ai fini giuridici che ai fini economici nei termini della durata del rapporto di lavoro e al trattamento economico intero per tutta la durata del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro si perfeziona con la semplice accettazione della nomina, senza obbligo da parte del personale in congedo di maternità o in interdizione di assumere servizio (la docente non dovrà recarsi fisicamente a scuola). La scuola non ha dunque la possibilità di posticipare l’assunzione e deve, invece, stipulare immediatamente il contratto individuale di lavoro con la lavoratrice madre, applicandole il trattamento giuridico ed economico previsto in caso di congedo di maternità (o interdizione dal lavoro).
L’art. 12 comma 2 del
CCNL/2007 prevede espressamente che il personale in congedo di
maternità è da considerare in servizio a tutti gli effetti, anche ai
fine della proroga di una supplenza. La lavoratrice collocata in congedo di maternità ha dunque sempre diritto, al pari degli altri dipendenti che al termine di un primo contratto si trovino in effettivo servizio, non solo all’accettazione della supplenza ma anche alla sua proroga o conferma qualora il titolare che la supplente sostituisce prolunghi il suo periodo di assenza. Il tutto senza prendere effettivo servizio. Gli stessi diritti di proroga e conferma ha il personale collocato in interdizione per complicanze della gestazione, tale astensione dal lavoro è infatti equiparata, a tutti gli effetti, ai periodi di congedo di maternità (art. 17 del D.Lgs. 151/2001). A tali supplenti spetterà SEMPRE la decorrenza economica e giuridica del contratto FIN DAL PRIMO GIORNO DI SUPPLENZA. Tutte le guide sulle supplenze a.s. 2014/15 |