Le assenze per malattia: quante?
Tutele diverse tra personale di ruolo e precario
Orizzonte scuola
23.9.2014
Malattia personale
della scuola: qual è il periodo massimo di assenze? Che differenza
c’è tra personale assunto a tempo determinato e indeterminato? Tutte
le assenze rientrano nel computo dei giorni? Utile guida per tutto
il personale della scuola.
PERSONALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO
Al personale assunto a
TEMPO INDETERMINATO spetta la conservazione del posto per un periodo
di 18 mesi nel triennio (ai fini della maturazione del predetto
periodo, si sommano, alle assenze dovute all’ultimo episodio
morboso, le assenze per malattia verificatesi
nel triennio precedente).
Durante tale periodo:
Dal 1° al 9° mese retribuzione fissa mensile al 100%.
Nell’ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg.
lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo
periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche
ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e
continuativo
Dal 10° al 12° mese
retribuzione fissa mensile al 90%;
Dal 13° al 18° mese
retribuzione fissa mensile al 50%.
I primi 18 mesi di
assenza per malattia (art. 17 comma 1 CCNL/2007) sono utili alla
maturazione del diritto alle ferie e alle festività soppresse;
all’anzianità di servizio; alla progressione della carriera; al
trattamento di quiescenza e di previdenza e al trattamento di fine
rapporto.
Le assenze per malattia retribuite o parzialmente retribuite non
interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli
effetti.
Terminati questi 18 mesi il dipendente può richiedere un ULTERIORE
PERIODO DI 18 MESI.
Tali assenze (dal 19° al 36° mese art. 17 comma 2 CCNL/2007), su
richiesta specifica del dipendente in casi particolarmente gravi,
sono concedibili SENZA RETRIBUZIONE, interrompono qualsiasi
anzianità di servizio, tranne quella del preavviso, e sono utili
solo per la conservazione del posto. Possono però essere riscattati
ai fini pensionistici, a domanda, se successivi al 31.12.1996.
PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO
Personale con contratto
stipulato per l´intero anno scolastico (31/8) o fino al termine
delle attività didattiche (30 giugno)
Rientra in questa tipologia il personale che ha stipulato un
contratto a seguito dello scorrimento delle relative graduatorie
provinciali o conferito al 30/6-31/8 dal Dirigente scolastico (in
quest’ultimo caso si tratterà di un incarico assegnato per
esaurimento delle Graduatorie Provinciali o al 30/6 per spezzoni
pari o inferiori le 6 ore).
Rientra altresì l’incarico per materia alternativa alla religione
cattolica, con termine direttamente il 30/6.
Per queste tipologie di incarichi il personale ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in
un triennio scolastico.
Per CIASCUN anno scolastico, il periodo è così retribuito:
nel 1° mese non vi è NESSUNA decurtazione (retribuzione al 100%);
Nel 2° e 3° mese la retribuzione è corrisposta nella misura del 50%.
Dal 4°al 9° mese si ha diritto alla conservazione del posto SENZA
ASSEGNI.
Personale assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal
Dirigente scolastico per supplenze brevi e temporanee
Rientrano in questa tipologia tutte le supplenze brevi conferite dal
Dirigente scolastico (sostituzione del titolare collocato in
malattia, riduzione oraria per allattamento ecc.), comprese le
supplenze per la copertura di posti resosi disponibili, per
qualsiasi causa, dopo il 31/12 (conferite direttamente fino al
“termine delle lezioni”) e le supplenze per sostituzione di
personale collocato in maternità (per interdizione o congedo di
maternità).
Sono escluse quindi solo le supplenze conferite direttamente al 30/6
o 31/8 (es. spezzoni pari o inferiori le 6 ore o supplenze conferite
su posto libero in organico di fatto o di diritto prima del 31/12).
Per queste tipologie di incarichi il personale ha diritto a 30
giorni di malattia in UN ANNO SCOLASTICO pagati al 50% (non
interrompono l’anzianità di servizio a tutti gli effetti).
Superato il limite di 30 giorni si avrà la RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
DI LAVORO (non esistono deroghe).
QUALI ASSENZE NON RIENTRANO NEL PERIODO DI COMPORTO?
Per tutto il personale
assunto a tempo indeterminato e determinato (anche se supplenza
breve):
RIENTRANO nel periodo
di comporto:
Tutte le assenze di malattia comprese le infermità dipendenti da
causa di servizio (per cui comunque spetta l’intera retribuzione), i
day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero e il ricovero
ospedaliero (esclusi quelli per l’effettuazione di terapie
temporaneamente e/o parzialmente invalidanti da parte del dipendente
affetto da grave patologia) e le visite specialistiche (quest’ultime
solo se imputate a malattia).
NON concorrono alla
determinazione del conteggio dei giorni di malattia nel periodo di
comporto:
Le assenze dovute ad infortunio sul lavoro certificate dall’INAIL;
Le assenze dovute a gravi patologie che richiedono terapie
salvavita: sono esclusi dal periodo di comporto i giorni di ricovero
ospedaliero, i day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero,
l’effettuazione delle terapie salvavita (inclusa la chemioterapia);
i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle
terapie; i giorni di assenza per l’effettuazione delle periodiche
visite specialistiche di controllo delle (certificate) gravi
patologie (“accertamenti ambulatoriali”).
I 30 gg. di congedo per cure per invalidi ex art. 7, D.Lgs. n.
119/2011.
L’assenza dovuta a “malattia determinata da gravidanza” anche se
l’interruzione di gravidanza avviene entro il 180 º giorno di
gestazione.
L’INAIL, nelle
circolari n. 48/1993 e n. 51/2001, e il Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali, che con nota 25/I/0011428 del 19
agosto 2008, di risposta all’interpello n. 32 del 19 agosto 2008 del
Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha
precisato che l’articolo 12 del D.P.R. n. 1026/1976 considera
l’interruzione di gravidanza prima del 180° giorno come aborto e non
come parto; qualificandosi dunque, come “malattia determinata da
gravidanza”, ad essa si applicherà la tutela prevista dall’articolo
20 del D.P.R. n. 1026/1976, secondo cui tale assenza non rientra nel
periodo di comporto.
Nello stesso interpello, il Ministero del Lavoro afferma che ai fini
della prova della morbosità determinata da gravidanza non è
necessaria la produzione di un certificato rilasciato da un medico
specialista del Servizio sanitario nazionale, ma basta un
certificato rilasciato da un medico di base convenzionato.
In questo caso, quindi,
i relativi giorni di “malattia” non saranno computabili nel periodo
massimo previsto per la conservazione del posto di lavoro.