Supplenze brevi: quando le scuole devono
includere nel contratto il sabato e la domenica

di Paolo Pizzo, Orizzonte scuola 7.10.2014

Pagamento sabato e domenica per le supplenze temporanenee: cosa si intende per "completamento dell'orario setttimanale", cosa accade se il servizio è svolto in più scuole, è possibile pagare sabato e domenica senza aver completato l'orario settimanale?

L’art. 40 comma 3 del CCNL/2007 dispone che “Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio. Nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile”.

COSA SI INTENDE PER “COMPLETAMENTO DELL’ORARIO SETTIMANALE ORDINARIO”

Ai sensi della nota MIUR Prot. AOODGPER n. 13650 del 18 DIC. 2013 per orario ordinario deve intendersi 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, 24 ore nella scuola primaria, 18 ore nella scuola secondaria, 30 ore nelle istituzioni educative, da svolgere in non meno di 5 giorni settimanali, e 36 ore per il personale ATA.

In sostanza il docente supplente per avere riconosciuti il sabato e la domenica nel contratto deve essere stato nominato a tempo pieno e su tutto l’orario settimanale di servizio per quell’ordine di scuola: 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, 24 ore settimanali nella scuola primaria e 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica (art. 28 comma 5 del CCNL/2007).
La settimana si considera completata anche in presenza di un eventuale “giorno libero”.

PAGAMENTO DEL SABATO ANCHE SE GIORNATA “LIBERA” O SETTIMANA CORTA

Nel caso un supplente sia nominato per orario intero dal lunedì al venerdì e il sabato risulta come “giornata libera” del titolare sostituito, spetta comunque il pagamento di tutta la settimana (compresa quindi la giornata di sabato).

L’Aran con nota del 28 aprile 2008 in risposta a nota prot. A00DGPER/5606 ha chiarito che “la formulazione dell’art. 40, comma 3 del Ccnl 29/11/2007 del comparto Scuola, secondo cui “nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del Codice civile” trova la sua radice, oltre che nella su citata norma codicistica, nell’art. 36 della Costituzione. Dal combinato disposto delle due norme, infatti, deriva sia il diritto del lavoratore ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica, sia il diritto alla retribuzione, come conseguenza naturale del riconoscimento degli effetti giuridici di un periodo di servizio per il quale il lavoratore ha stipulato un contratto. Nel caso prospettato, dunque, e a condizione che il supplente abbia svolto tutto l’orario settimanale proprio del titolare che va a sostituire, va retribuita non solo la giornata festiva della domenica, ma anche la giornata del sabato, ancorché non lavorativa”.

Dunque le giornate del sabato e della domenica vanno computate nell’anzianità di servizio, sia ai fini giuridici che economici.
Ciò vale anche nel caso la scuola adotti un orario settimanale su 5 giorni (c.d. settimana corta con orario di servizio dal lunedì al venerdì).

PAGAMENTO DEL SABATO E DELLA DOMENICA PER SERVIZIO SVOLTO IN PIÙ SCUOLE

Il completamento dell’orario e quindi lo svolgimento dell’orario settimanale ordinario può avvenire con contratti nella stessa scuola o in istituti diversi, quindi in sostituzione di più docenti titolari, purché nella stessa settimana.
Anche in questi casi dovrà avvenire il riconoscimento giuridico ed economico della domenica (ed eventualmente del sabato).

Di questo avviso il Giudice del Lavoro di Caltanissetta che con sentenza n. 155 del 25 febbraio 2010 afferma: “…prevedere che, in ipotesi del tutto sovrapponibili, possa esservi un diverso trattamento economico-giuridico, sarebbe del tutto irrazionale; infatti, che un docente supplente abbia sostituito un solo docente titolare o più docenti titolari è del tutto irrilevante: ciò che importa è che la sostituzione sia avvenuta per l’intero orario di lavoro, altrimenti la norma pattizia si renderebbe contrastante con il principio di cui all’art. 3 della Costituzione”.

Dello stesso avviso il MIUR che sempre nella nota Prot. AOODGPER n. 13650 del 18 DIC. 2013 dispone che l’orario settimanale può essere stato effettuato anche in più scuole ma purché si riferisca al medesimo grado di scuole per il personale docente ed educativo e al profilo della medesima area per il personale ATA.

In caso di completamento dell’orario ordinario in più scuole il pagamento della domenica e dell’eventuale sabato libero sarà disposto dall’ultima scuola di servizio che vi darà luogo previe le necessarie notizie fornite dai dirigenti scolastici interessati e dal supplente interessato circa i precedenti servizi settimanali e le opportune verifiche della scuola medesima.

Pertanto, il supplente che ha completato l’orario settimanale ordinario dal lunedì al sabato (compreso l’eventuale “giorno libero” settimanale), anche se lo ha svolto in più scuole (purché dello stesso ordine), ha titolo al pagamento della domenica (ed eventualmente anche della giornata del sabato), che va computata anche nell’anzianità di servizio.

Fac simile di richiesta di pagamento del sabato e della domenica per servizio svolto in più scuole

Il/La sottoscritta/o......nell’atto di stipula del contratto relativo alla supplenza presso la vostra scuola.........................................................con inizio servizio in data……………………….per totali giorni………, dichiara che nella settimana comprendente il/i giorno/i suddetto/i ha effettuato l’orario di lavoro completo …………………………………..(specificare le ore e la scuola) maturando così la validità giuridica ed economica della restante settimana, cioè per i giorni sabato……………….. e domenica……………corrente mese in base all’ art. 40 del CCNL /2007 e all’art. 2109 del codice civile.

IL CASO DEL PAGAMENTO DEL SABATO E DELLA DOMENICA ANCHE SENZA AVER COMPLETATO L’INTERO ORARIO SETTIMANALE

Esiste un caso in cui il sabato e la domenica potrebbero essere ricompresi nel contratto del supplente anche senza che quest’ultimo abbia completato tutto l’orario settimanale ordinario.
È il caso del docente nominato per una supplenza breve in sostituzione del titolare assente dal mercoledì al venerdì oppure dal lunedì al venerdì ma non per tutto l’orario settimanale (ammettiamo che il titolare abbia un part time o sia a sua volta un supplente nominato non per l’orario intero ma per es. per 12 ore). Il titolare in questione ha inoltre il sabato come giorno “libero”.

Cosa accade se il titolare si dovesse nuovamente assentare a partire dal lunedì successivo anche se per una diversa tipologia di assenza?

In questo caso al supplente in questione spetterà il pagamento del sabato e della domenica ovvero tali giorni andranno ricompresi nella proroga contrattuale in virtù dell’art. 7/4 del DM 131/07 che recita:
“Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.”
Il contratto avrà quindi decorrenza dal sabato ricomprendendo necessariamente anche la domenica.


QUESTA DIFFERENZA È QUINDI MOLTO IMPORTANTE

Mentre per chi completa l’orario settimanale (es. 18 ore scuola secondaria dal lunedì al venerdì) il sabato e la domenica sono pagati a prescindere, e quindi a nulla rileverà se il titolare si dovesse riassentare o meno a partire dal lunedì successivo; in quest’ultimo caso analizzato il pagamento del sabato e della domenica dipende ESCLUSIVAMENTE dall’assenza del titolare a partire dal lunedì successivo. Se il titolare si riassenta, infatti, il pagamento del sabato e dalla domenica sarà effettuato in virtù della sola proroga contrattuale, a nulla rilevando il monte ore settimanale svolto dal supplente.