Supplenze brevi: quando le scuole devono di Paolo Pizzo, Orizzonte scuola 7.10.2014 Pagamento sabato e domenica per le supplenze temporanenee: cosa si intende per "completamento dell'orario setttimanale", cosa accade se il servizio è svolto in più scuole, è possibile pagare sabato e domenica senza aver completato l'orario settimanale?
L’art. 40 comma 3 del
CCNL/2007 dispone che “Le domeniche, le festività infrasettimanali e
il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel
periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da
computarsi nell’anzianità di servizio. Nell’ipotesi che il docente
completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto
al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del
codice civile”. Ai sensi della nota MIUR Prot. AOODGPER n. 13650 del 18 DIC. 2013 per orario ordinario deve intendersi 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, 24 ore nella scuola primaria, 18 ore nella scuola secondaria, 30 ore nelle istituzioni educative, da svolgere in non meno di 5 giorni settimanali, e 36 ore per il personale ATA.
In sostanza il docente
supplente per avere riconosciuti il sabato e la domenica nel
contratto deve essere stato nominato a tempo pieno e su tutto
l’orario settimanale di servizio per quell’ordine di scuola: 25 ore
settimanali nella scuola dell’infanzia, 24 ore settimanali nella
scuola primaria e 18 ore settimanali nelle scuole e istituti
d’istruzione secondaria ed artistica (art. 28 comma 5 del
CCNL/2007). Nel caso un supplente sia nominato per orario intero dal lunedì al venerdì e il sabato risulta come “giornata libera” del titolare sostituito, spetta comunque il pagamento di tutta la settimana (compresa quindi la giornata di sabato). L’Aran con nota del 28 aprile 2008 in risposta a nota prot. A00DGPER/5606 ha chiarito che “la formulazione dell’art. 40, comma 3 del Ccnl 29/11/2007 del comparto Scuola, secondo cui “nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del Codice civile” trova la sua radice, oltre che nella su citata norma codicistica, nell’art. 36 della Costituzione. Dal combinato disposto delle due norme, infatti, deriva sia il diritto del lavoratore ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica, sia il diritto alla retribuzione, come conseguenza naturale del riconoscimento degli effetti giuridici di un periodo di servizio per il quale il lavoratore ha stipulato un contratto. Nel caso prospettato, dunque, e a condizione che il supplente abbia svolto tutto l’orario settimanale proprio del titolare che va a sostituire, va retribuita non solo la giornata festiva della domenica, ma anche la giornata del sabato, ancorché non lavorativa”.
Dunque le giornate del
sabato e della domenica vanno computate nell’anzianità di servizio,
sia ai fini giuridici che economici.
Il completamento
dell’orario e quindi lo svolgimento dell’orario settimanale
ordinario può avvenire con contratti nella stessa scuola o in
istituti diversi, quindi in sostituzione di più docenti titolari,
purché nella stessa settimana. Di questo avviso il Giudice del Lavoro di Caltanissetta che con sentenza n. 155 del 25 febbraio 2010 afferma: “…prevedere che, in ipotesi del tutto sovrapponibili, possa esservi un diverso trattamento economico-giuridico, sarebbe del tutto irrazionale; infatti, che un docente supplente abbia sostituito un solo docente titolare o più docenti titolari è del tutto irrilevante: ciò che importa è che la sostituzione sia avvenuta per l’intero orario di lavoro, altrimenti la norma pattizia si renderebbe contrastante con il principio di cui all’art. 3 della Costituzione”. Dello stesso avviso il MIUR che sempre nella nota Prot. AOODGPER n. 13650 del 18 DIC. 2013 dispone che l’orario settimanale può essere stato effettuato anche in più scuole ma purché si riferisca al medesimo grado di scuole per il personale docente ed educativo e al profilo della medesima area per il personale ATA. In caso di completamento dell’orario ordinario in più scuole il pagamento della domenica e dell’eventuale sabato libero sarà disposto dall’ultima scuola di servizio che vi darà luogo previe le necessarie notizie fornite dai dirigenti scolastici interessati e dal supplente interessato circa i precedenti servizi settimanali e le opportune verifiche della scuola medesima. Pertanto, il supplente che ha completato l’orario settimanale ordinario dal lunedì al sabato (compreso l’eventuale “giorno libero” settimanale), anche se lo ha svolto in più scuole (purché dello stesso ordine), ha titolo al pagamento della domenica (ed eventualmente anche della giornata del sabato), che va computata anche nell’anzianità di servizio. Fac simile di richiesta di pagamento del sabato e della domenica per servizio svolto in più scuole
Il/La
sottoscritta/o......nell’atto di stipula del contratto relativo alla
supplenza presso la vostra
scuola.........................................................con
inizio servizio in data……………………….per totali giorni………, dichiara che
nella settimana comprendente il/i giorno/i suddetto/i ha effettuato
l’orario di lavoro completo …………………………………..(specificare le ore e la
scuola) maturando così la validità giuridica ed economica della
restante settimana, cioè per i giorni sabato……………….. e
domenica……………corrente mese in base all’ art. 40 del CCNL /2007 e
all’art. 2109 del codice civile.
Esiste un caso in cui
il sabato e la domenica potrebbero essere ricompresi nel contratto
del supplente anche senza che quest’ultimo abbia completato tutto
l’orario settimanale ordinario. Cosa accade se il titolare si dovesse nuovamente assentare a partire dal lunedì successivo anche se per una diversa tipologia di assenza?
In questo caso al
supplente in questione spetterà il pagamento del sabato e della
domenica ovvero tali giorni andranno ricompresi nella proroga
contrattuale in virtù dell’art. 7/4 del DM 131/07 che recita: Mentre per chi completa l’orario settimanale (es. 18 ore scuola secondaria dal lunedì al venerdì) il sabato e la domenica sono pagati a prescindere, e quindi a nulla rileverà se il titolare si dovesse riassentare o meno a partire dal lunedì successivo; in quest’ultimo caso analizzato il pagamento del sabato e della domenica dipende ESCLUSIVAMENTE dall’assenza del titolare a partire dal lunedì successivo. Se il titolare si riassenta, infatti, il pagamento del sabato e dalla domenica sarà effettuato in virtù della sola proroga contrattuale, a nulla rilevando il monte ore settimanale svolto dal supplente. |