Scatti docenti Scuola e Ata, 2012 utile pensione, buonuscita e ricostruzione: e il 2013?
Ecco come considerare gli anni 2012 e 2013 di Carlo Lanzone, The Blasting News 6.11.2014 E' stato ufficializzato il riconoscimento dell'anno 2012 come valido per la ricostruzione della carriera e per il calcolo sia della pensione che della buonuscita. E' stato lo stesso Ministero dell'Istruzione con la nota n. 2621 dello scorso 20 ottobre a darne comunicazione: in particolare è stato annunciato agli uffici periferici che sono disponibili i modelli predisposti conformemente all'attuale normativa relativa al riconoscimento delle anzianità maturate per gli anni 2012 e 2013. Ma, è opportuno ricordare che, il decreto legge n. 3 del 23 gennaio 2014 inerente alle disposizioni degli automatismi degli stipendi del personale della scuola, conferma quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013, in base al quale l'attività lavorativa svolta nell'anno 2013 non deve essere considerata utile ai fini delle anzianità maturate.
La conclusione alla quale si arriva, dunque, leggendo i due decreti e la nota del Miur è che l'anno 2013 deve essere considerato come mai esistito, mentre l'anzianità accumulata nel 2012, secondo l'accordo firmato all'Aran il 7 agosto 2014 sul contratto collettivo, è da considerare pienamente.
Quindi per poter calcolare l'effettiva progressione di carriera, è necessario considerare che gli scatti saranno effettivamente recuperati un anno dopo la scadenza naturale. Se un docente matura un qualsiasi "gradone" il 1° settembre 2015, l'effettiva scadenza naturale dello scatto dovrà essere posticipata di un anno, al 1° settembre 2016.
Vediamo come procedere con il calcolo dei gradoni per i servizi effettivamente prestati dal personale docente nella scuola. In base all'articolo 1 del decreto legislativo n. 297 del 1994, l'anno scolastico è riconosciuto come intero se il docente ha prestato servizio per almeno 180 giorni. Entrando nel dettaglio del nostro caso, per l'anno scolastico 2012/2013 il servizio prestato dai docenti contribuirà all'anzianità per 4 mesi, cioè da settembre a dicembre 2012. Detto che gli 8 mesi dell'anno scolastico 2013 non vanno considerati (da gennaio ad agosto) e quindi andranno persi, per l'anno scolastico successivo, il2013/2014 occorrerà, analogamente, considerare solo i mesi da gennaio ad ottobre 2014, escludendo i quattro mesi conclusivi del 2013. Per quanto riguarda il personale Ata della Scuola, nella nota del Miur viene confermata l'inutilità dell'anno 2013: pertanto i servizi prestati in quell'anno andranno decurtati, mentre vanno inclusi i servizi prestati secondo l'articolo 570 co. 1 del Dl 297/94 in base al quale va considerato solo il servizio svolto effettivamente a scuola e nelle istituzioni educative. |