Anno di prova possibile Orizzonte scuola 20.11.2014 Risposta del Miur ad un quesito dell'Ufficio Scolastico di Roma su superamento anno di prova per coloro che sono stati assunti dopo il 31 agosto 2014. Ricordiamo che le nomine disposte dopo il 31 agosto 2014 hanno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2014 ed economica dal 1° settembre 2015 Cosa significa Sul periodo di prova il Miur ha così risposto “…..In particolare, si precisa che per il personale docente, educativo ed A.T.A. neonominato in ruolo dopo il 31 agosto 2014 e in servizio nel corrente anno scolastico come supplente annuale o sino al termina delle attività didattiche, o come supplente temporaneo con prestazione di servizio non inferiore a 180 giorni, e che, pertanto, assumerà servizio dal successivo anno scolastico beneficiando della retrodatazione giuridica della nomina, tale periodo di servizio prestato come supplente è valido ai fini della prova, purché svolto nello stesso insegnamento o classe di concorso, ovvero, per il personale A.T.A., nello stesso profilo professionale.” La nota In realtà la risposta del Miur non aggiunge nulla di nuovo a quanto non già conoscessimo, anzi dimentica un particolare importante, secondo cui è possibile svolgere l'anno di prova anche se si sta svolgendo supplenza in materia affine a quella per cui si è avuta la nomina in ruolo, o su posto di sostegno. In questo senso è molto più completa la nota prot. 39/2001 , la quale afferma “Per i docenti in periodo di prova, assunti a tempo indeterminato dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, quindi obbligati a raggiungere la sede definitiva solo dall'inizio dell'anno scolastico successivo, l'anno in corso sarà valido, ai fini della prova, se prestato nella cattedra o posto per il quale la nomina è stata conseguita o anche nell'insegnamento di materie affini”. Come da nota USR Piemonte 163/2008 sono considerate materie affini, in riferimento al periodo di prova, quelle che possono essere insegnate con lo stesso titolo di accesso o di abilitazione posseduto dall'interessato ed utilizzato ai fini della immissione in ruolo Circa la validità del servizio su posto di sostegno ai fini del superamento del periodo di prova, va considerato che per l'assunzione su posti di sostegno, si attinge alle medesime graduatorie dei concorsi ordinari o per titoli, fermo restando la necessità del possesso del titolo di specializzazione. La guida Chiarimenti su nomina in ruolo giuridica dal 1° settembre e anno di prova su stessa disciplina, materia affine o sostegno. |