Non c’è reato se un genitore
non manda il figlio alle superiori

di Andrea Alberto Moramarco, Il Sole 24 Ore 21.11.2014

   La sentenza della Corte di Cassazione

 

Un genitore non può essere condannato per non aver impartito al figlio l'istruzione offerta dalla scuola superiore. L'articolo 731 del codice penale (inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori) sanziona infatti solo l'inosservanza dell'obbligo dei genitori di mandare i figli alle scuole elementari e medie, nonostante la riforma del 2003 abbia assicurato a tutti il diritto all'istruzione ed alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età. Lo ha ricordato la Cassazione nella sentenza n. 45921/2014.

Il caso
La vicenda trae origine dalla condanna emanata da un Giudice di Pace nei confronti di una signora alla pena dell'ammenda di 30 euro per il reato di cui all'articolo 731 del codice penale, perché al termine dell'anno scolastico era stato accertato che suo figlio non aveva frequentato l'istituto professionale per i servizi alberghieri e la ristorazione cui era iscritto.

La decisione
In seguito al ricorso presentato dal Procuratore generale, la Cassazione annulla la sentenza. Per i giudici infatti la legge 53/2003 ha sì previsto l'estensione dell'obbligo scolastico oltre la scuola media, ma non ha introdotto una sanzione penale in caso di violazione di tale obbligo. Pertanto, deve ritenersi che l'articolo 731 del codice penale sanzioni esclusivamente la violazione da parte dei titolari della potestà genitoriale dell'obbligo di impartire ai figli minori l'istruzione elementare e quella offerta dalla scuola media inferiore e non anche quella offerta dalla scuola media superiore.