Corte UE: sentenza shock, esclusi i precari
con incarico su organico di fatto
Antonio Guerriero,
Professionisti Scuola 27.11.2014
La sentenza, come purtroppo previsto da PSN, esclude
i docenti che abbiano maturato i 36 mesi su organico di fatto ossia con contratti al 30 giugno. Nessun diritto a stabilizzazione anche per precari abilitati con TFA o PAS, per loro in caso di requisiti solo risarcimento economico.
A poche ore dal pronunciamento della Corte Europea, PSN chiarisce ulteriormente gli effetti della sentenza sul futuro dei precari della scuola. Complice una informazione trionfalistica che riporta numeri spropositati (si legge di 250-300 mila soggetti interessati), tanti danno per certo che la sentenza appena emessa metterà fine al precariato dei docenti italiani abituati da sempre a proclami di sindacati e
legali che ne preannunciavano l'arrivo come la panacea di tutti i mali. Molti docenti ci scrivono in redazione su quali saranno gli effetti della sentenza, chiedendo inoltre se si estenderanno a tutti i docenti in possesso di almeno 36 mesi di servizio indistintamente se siano o meno abilitatie/o presenti in Graduatoria
ad esaurimento e se sarà necessario ricorrere ulteriormente per ottenere la stabilizzazione come in modo martellante sono tornate a consigliare ultimamente alcune sigle sindacali. PSN, in maniera disincantata, chiarisce, sentenza
alla mano, gli scenari futuri al provvedimento della Corte Europea di Giustizia.
Innanzitutto va detto che non esiste nessun automatismo, come da sempre evidenziato da PSN, circa la stabilizzazione dei docenti precari dopo l'emanazione della sentenza europea. La Corte doveva chiarire poi se l'accordo quadro della direttiva europea 1999/70/CE,
dovesse essere applicato anche al settore della scuola e quindi al suo personale. Va infatti detto che la normativa italiana esclude completamente il personale scolastico e che nella sua ordinanza di rinvio, la Corte costituzionale stessa, constatava che la normativa nazionale applicabile alla scuola statale non prevede, per quanto riguarda il personale assunto a tempo determinato, né una durata
massima totale dei contratti di lavoro a tempo determinato successivi, né l’indicazione del numero massimo dei loro rinnovi, ai sensi della clausola 5, punto 1, lettere b) e c), dell’accordo quadro. Nella richiesta alla Corte Europea si chiedeva se tuttavia detta normativa non possa essere giustificata da una «ragione obiettiva» ai sensi del punto 1, lettera a), della suddetta clausola.
Sul punto la Corte Europea ha stabilito che l'accordo quadro deve applicarsi anche al settore scolastico. Si legge infatti al paragrafo 69: "Ne consegue che l’accordo quadro non esclude nessun settore particolare dalla sua sfera d’applicazione e che, pertanto, è applicabile al personale assunto nel settore dell’insegnamento".
Possono tuttavia essere esonerati gli Stati Membri dall'applicazione della clausola 5 quando ci siano esigenze particolari relative a settori, per ragioni oggettivamente giustificate come riportato dalla sentenza al paragrafo 70: "Tale conclusione è avvalorata dal contenuto della clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro, da cui si ricava che, ...., è nell’ambito dell’attuazione di detto accordo
quadro che gli Stati membri hanno facoltà, in quanto ciò sia oggettivamente giustificato, di tener conto delle esigenze particolari relative ai settori di attività e/o alle categorie specifici di lavoratori in questione."
Quindi la Corte Europea chiarisce che la Direttiva Europea ammette che possano esistere esigenze particolari tali da giustificare la reiterazione dei contratti per una ragione obiettiva come
indicato al paragrafo 85 "In tali circostanze, è importante che il rinnovo di siffatti contratti di lavoro sia giustificato da una «ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro."
Dunque qualora esistano ragioni obiettive per giustificare la stipula di contratti a tempo determinato non sarebbe violata la direttiva europea come rappresentato e ribadito al paragrafo 86: "Come si evince dal punto 7 delle considerazioni generali di tale accordo, infatti, e come risulta dal punto 74 della
presente sentenza, i firmatari dell’accordo quadro hanno ritenuto che l’uso di contratti di lavoro a tempo determinato basato su ragioni obiettive sia un mezzo per prevenire gli abusi."
Nella sentenza si specifica cosa deve intendersi per ragioni obiettive al paragrafo 87:"Per quanto riguarda tale nozione di «ragioni obiettive» che figura nella clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro, la Corte ha già dichiarato che essa deve essere intesa nel senso che si riferisce a circostanze
precise e concrete che contraddistinguono una determinata attività e, pertanto, tali da giustificare, in tale peculiare contesto, l’utilizzo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato. Dette circostanze possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l’espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti in questione, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro."
Nelle premesse della sentenza e anche successivamente si specificano le tre tipologie di contratti del personale scolastico del sistema italiano:
1. supplenze annuali su posto vacante e disponibile ossia quelle al 31 agosto,
2. supplenze temporanee al 30 giugno in organico di fatto
3. e infine quelle per supplenze brevi.
Leggiamo infatti al paragrafo 90: "Dalle stesse ordinanze di rinvio emerge che la normativa nazionale di cui trattasi, come risulta dall’articolo 4 della legge n. 124/1999, letto in combinato disposto con l’articolo 1 del decreto n. 131/2007, prevede tre tipi di supplenze: in primo luogo, le supplenze annuali sull’organico «di diritto», in attesa dell’espletamento di procedure concorsuali per l’assunzione di personale di ruolo, per posti
vacanti e disponibili, in quanto privi di titolare, il cui termine corrisponde a quello dell’anno scolastico, ossia il31 agosto; in secondo luogo, le supplenze temporanee sull’organico «di fatto», per posti non vacanti, ma disponibili, il cui termine corrisponde a quello delle attività didattiche, ossia il 30 giugno, e, in terzo luogo, le
supplenze temporanee, o supplenze brevi, nelle altre ipotesi, il cui termine corrisponde alla cessazione delle esigenze per le quali sono state disposte."
La sentenza appena emessa ha però stabilito che solo per la prima tipologia di contratto, quella su posto vacante e disponibile in organico di diritto al 31 agosto si possa ritenere che non ci siano ragioni obiettive per giustificare l'utilizzo reiterato di contratti a tempo determinato. Infatti per i contratti
del 3° tipo, supplenze brevi, si può leggere al paragrafo 92: "A tale riguardo, occorre, innanzitutto, ricordare che, nell’ambito di un’amministrazione che dispone di un organico significativo, come il settore dell’insegnamento, è inevitabile che si rendano spesso necessarie sostituzioni temporanee a causa, segnatamente, dell’indisponibilità di dipendenti che beneficiano di congedi per malattia, per maternità, parentali o altri. La sostituzione temporanea di dipendenti in tali circostanze può costituire una ragione obiettiva ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro, che giustifica sia la durata determinata dei contratti conclusi con il personale supplente, sia il rinnovo di tali contratti in funzione delle esigenze
emergenti, fatto salvo il rispetto dei requisiti fissati al riguardo dall’accordo quadro".
Anche per le supplenze temporanee al 30 giugno in organico di fatto si evidenziano nella sentenza ragioni obiettive per poter giustificare la reiterazione dei contratti visto che per questa tipologia di supplenze esistono fattori non prevedibili e controllabili quali la variabilità anno per anno del numero di alunni iscritti e
gli indirizzi scolastici scelti dagli stessi. Questi sono fattori che devono necessariamente tenuti conto per garantire il diritto fondamentale all'istruzione previsto dal dettato costituzionale. In questo passaggio della sentenza si considera dunque l'organico di fatto indispensabile a garantire il servizio stesso. Al paragrafo 94 della sentenza si può infatti leggere: "Inoltre,
va rilevato che, ..., l’insegnamento è correlato a un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione della Repubblica italiana che impone a tale Stato l’obbligo di organizzare il servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra il numero di docenti e il numero di scolari. Orbene, non si può negare che tale adeguamento dipenda da un insieme di fattori, taluni dei quali possono, in una certa misura, essere difficilmente controllabili o prevedibili, quali, in particolare, i flussi migratori esterni ed interni o le scelte di indirizzi scolastici da parte degli scolari."
Quindi la sentenza della Corte Europea giustifica e ritiene ammissibili contratti stipulati su posti in organico di fatto (quelli con durata al 30 giugno) perchè legati a fattori difficilmente controllabili o prevedibili legati alla variabilità delle iscrizioni degli alunni e agli indirizzi scolastici scelti dagli stessi ritenendoli fattori legati ad un'esigenza particolare di flessibilità, che è idonea a
giustificare oggettivamente il ricorso ad una successione di contratti a tempo determinato.
Scrivono infatti i giudici della corte europea al paragrafo 95: "Si deve ammettere che fattori del genere attestano, nel settore dell’insegnamento di cui trattasi nei procedimenti principali, un’esigenza particolare di flessibilità che, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 70 della presente sentenza, è idonea, in tale specifico settore, a giustificare oggettivamente, alla luce della clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro, il ricorso a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato
per rispondere in maniera adeguata alla domanda scolastica ed evitare di esporre lo Stato, quale datore di lavoro in tale settore, al rischio di dover immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario per adempiere i propri
obblighi in materia."
Dunque la sentenza stabilisce un fatto del tutto inatteso, che può suonare come una beffa per i precari: giustifica essa stessa con esigenze particolari di flessibilità la
necessità di dover prevedere un organico di fatto che si adegui alla domanda scolastica proprio per evitare di immettere in ruolo un numero di docenti molto maggiore di quello che effettivamente sia necessario per garantire i propri obblighi in materia di istruzione.
Ed infatti per organico di fatto vanno considerate tutte le disponibilità che si vengono a creare nel corso dell’anno scolastico (da gennaio a luglio, e qualche volta anche a settembre), e comunque dopo la scadenza delle iscrizioni da
parte degli studenti, quando si possono verificare delle modifiche all’organico di diritto e i numeri dei posti possono cambiare arrivando, così, alla definizione dell’organico di fatto, cioè a quell’organico che consente realmente a settembre, ovvero all’inizio dell’anno scolastico, il buon funzionamento di tutte le classi.
Sono infatti queste le motivazioni per cui si formi l'organico di fatto: richieste di trasferimenti in altra scuola da parte degli allievi, alunni ripetenti, nuove iscrizioni, richieste di part-time, esigenze particolari ed eccezionali (esoneri o semi-esoneri, comandi, utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, servizi presso altri enti, mandati politici o sindacali ecc.)
L'organico di fatto di ogni scuola viene stabilito per assegnare il corretto numero di insegnanti in relazione alle iscrizioni di alunni per quell'anno scolastico. Le supplenze su posti inorganico di fatto sono assegnate fino al 30 giugno e proprio per queste motivazioni sono da sempre escluse dai posti messi a concorso o oggetto di immissioni in ruolo.
La sentenza prende infine in esame le supplenze annuali su posto vacante e disponibile al 31 agosto (quindi su organico di diritto) per i quali secondo il paragrafo 108 la "... normativa nazionale, quale quella di cui ai procedimenti principali, sebbene limiti formalmente il ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato per provvedere a supplenze annuali per posti vacanti e disponibili nelle scuole statali solo per un periodo temporaneo fino all’espletamento delle procedure concorsuali, non consente di garantire che l’applicazione concreta di tale ragione obiettiva,
in considerazione delle particolarità dell’attività di cui trattasi e delle condizioni del suo esercizio, sia conforme ai requisiti dell’accordo quadro." E ancora al paragrafo 109 "Una siffatta normativa, infatti, in assenza di un termine preciso per l’organizzazione e l’espletamento delle procedure concorsuali che pongono fine alla supplenza e, pertanto, del limite effettivo con riguardo al numero di supplenze annuali effettuato da uno stesso lavoratore per coprire il medesimo posto vacante, è tale da consentire, in violazione della clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze che, di fatto, hanno
un carattere non già provvisorio, ma, al contrario, permanente e durevole, a causa della mancanza strutturale di posti di personale di ruolo nello Stato membro considerato."
E' su questi posti dunque che vi è stata violazione della direttiva europea nel momento in cui, peraltro, non si è proceduto con l'immissione in ruolo su tutti i posti in organico
di diritto né si è garantito l'espletamento con cadenza certa dei concorsi per docenti visto che in 15 anni sono state espletate soltanto due procedure concorsuali. Ed è su questi posti che la sentenza conclude al paragrafo 120 e 122 per la mancanza di
ragioni obiettive rispetto al"... rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi
per l’espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici
del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un’esigenza reale, sia idoneo a conseguire l’obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall’altro, non prevede nessun’altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il
ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato."
Ma come si applicherà la sentenza e quali categorie di precari potranno beneficiarne ? Qui un approfondimento di PSN
Sentenza UE: precari con TFA e PAS nessun ruolo, si solo a risarcimento se si hanno requisiti