Trasferimenti: quante sedi provinciali
possono essere espresse?

di Lucio Ficara, La Tecnica della Scuola 2.3.2014

La risposta non è univoca, perché dipende dall'ordine di scuola. Sono 15 per la scuola secondaria e 20 per primaria e infanzia


Il mese di marzo 2014 sarà dedicato alla mobilità per l’anno scolastico 2014-2015 di tutto il personale docente di ogni ordine e grado.

È appena uscita l’O.M. 32 che ha disposto le date entro la quale si potrà presentare la domanda di trasferimento. Si ricorda che la domanda dovrà essere presentata attraverso le istanze on line (fatta eccezione per i docenti di Religione che dovranno presentarla in modalità cartacea), istituite dal Miur attraverso il progetto Polis già da qualche anno, a partire dal 28 febbraio con scadenza il 29 marzo 2014 per tutto il personale docente ed educativo, mentre il personale Ata potrà presentare la propria istanza dall'11 marzo al 9 aprile.

Nell’ordinanza ministeriale n.32 sulla mobilità del personale scolastico per l’anno scolastico 2014-2015 sono spiegate le disposizioni generali, tratte anche dal CCNI sui trasferimenti, che regolano la mobilità.

In questa ordinanza si dispone ad esempio quante preferenze sono esprimibili in una domanda e in quanti sedi provinciali la domanda può essere inoltrata. C’è una differenza sul numero di preferenze esprimibili, a seconda dell’ ordine d’istruzione a cui la domanda viene rivolta. Infatti le preferenze esprimibili sono in numero non superiore a 20 per le scuole dell’infanzia e primarie, mentre per le scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica non si può andare oltre le 15 preferenze.

Quante sedi provinciali possono essere espresse nella domanda di mobilità? Anche in questo caso dipende tutto dall’ordine di scuola. Infatti i docenti di ruolo delle scuole dell’infanzia statali, di scuola primaria, di scuola secondaria di primo grado, titolari di sede o di posto di dotazione organica provinciale, possono chiedere il trasferimento ad altre sedi della provincia di titolarità o a sedi di una sola altra provincia (diversa da quella di titolarità) o congiuntamente per entrambe.

Qualora intendano avvalersi di quest’ultima possibilità, devono presentare congiuntamente le due domande.

Nel caso in cui il docente richieda oltre la domanda nella provincia di titolarità anche domanda in altra provincia, si deve sapere che non si terrà conto della domanda relativa alla provincia di titolarità qualora risultasse accolta la domanda di trasferimento ad altra provincia. Cosa diversa è invece per i docenti di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica, che possono chiedere il trasferimento ad altre sedi nell'ambito della provincia di titolarità o per sedi di più province, presentando in questo caso un'unica domanda di trasferimento.

Quindi tecnicamente un docente di ruolo delle scuole secondarie di II grado, potrebbe chiedere trasferimento fino ad un massimo di 15 province.

Come mai questa differenza con gli altri ordini di scuola? Le preferenze esprimibili dai docenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica possono riferirsi anche a più province, sempre nel limite massimo di 15, considerata la particolare situazione di alcuni tipi di istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica che non sono presenti in tutte le province del territorio nazionale ovvero sono presenti con un solo istituto o in numero estremamente esiguo di istituti nell'ambito delle varie province, problema che non si riscontra negli altri ordini d’istruzione.