Mobilità 2014. Guida alla mobilità professionale: passaggio di cattedra e/o di ruolo Orizzonte scuola 11.3.2014 di Giovanna Onnis - Il passaggio da una classe di concorso ad un'altra, o da un ordine all'altro di scuola. Quali requisiti, quante domande si possono presentare, con quali punteggi, quali modelli di domanda utilizzare. La mobilità professionale è disciplinata dall’art. 3 del CCNI 2014/15, dove al punto 1 si specifica:
"Le disposizioni
relative alla mobilità professionale, contenute nel presente
contratto, si applicano ai docenti, compresi gli insegnanti
tecnico-pratici provenienti dagli Enti Locali,istitutori ed
istitutrici con contratto a tempo indeterminato che, al momento
della presentazione della domanda, abbiano superato il periodo di
prova (nel ruolo di appartenenza). Gli stessi devono essere in
possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo
richiesto ovvero, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, della
specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta." Il passaggio di cattedra riguarda i docenti che chiedono il trasferimento da una classe di concorso ad un’altra, all’interno dello stesso ordine di scuola.
Il passaggio di
ruolo riguarda i docenti che chiedono il trasferimento da una classe
di concorso ad un’altra appartenente a un diverso ordine di scuola (
es. da scuola Secondaria di 1° grado a scuola Secondaria di 2° grado
o da scuola dell’Infanzia a scuola Primaria ….). Gli unici requisiti richiesti sono: 1 – aver superato l’anno di prova nel ruolo di appartenenza (sia 180 giorni di servizio che periodo di formazione e ha concluso l'anno con la discussione della relazione finale dinanzi al comitato di valutazione)
2 – essere in
possesso dell’abilitazione specifica per la cdc richiesta
Non esistono
vincoli temporali una volta che il docente ha superato l’anno di
prova nel ruolo di appartenenza. Le uniche precedenze valide per le domande di passaggio sono quelle indicate nel CCNI 2014/15 art.7 Punto I) DISABILITA’ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE, riguardanti il personale scolastico che si trova nelle seguenti condizioni:
1) personale
scolastico docente ed educativo non vedente (art. 3 della Legge 28
marzo 1991 n. 120);
Le altre
precedenze indicate nell’art.7 sono valide solo per le domande di
trasferimento.
Il calcolo del
punteggio è disciplinato dalla TABELLA DI VALUTAZIONE allegata al
CCNI 2014/15 (ALL. B ), dove si prevede la valutazione
dell’Anzianità di servizio (All. B parte I) e dei Titoli generali
(All. B parte II), mentre non è previsto nessun punteggio per le
esigenze di famiglia. Quindi i punteggi relativi ai figli minori e
per il ricongiungimento al coniuge, valutati nella domanda di
trasferimento, per il passaggio di ruolo o di cattedra, non vengono
conteggiati. I moduli da utilizzare sono differenti in relazione alla tipologia di domanda (passaggio di cattedra o passaggio di ruolo) e in base all’ordine e grado di istruzione: Scuola dell’infanzia Passaggio di ruolo: Modello A3 Scuola Primaria Passaggio di ruolo: Modello B4 Scuola Secondaria di 1° grado Passaggio di cattedra: Modello C2 Passaggio di ruolo: Modello C3 Scuola Secondaria di 2° grado Passaggio di cattedra: Modello D2
Passaggio di
ruolo: Modello D3 QUANTE DOMANDE SI POSSONO PRESENTARE? E’ possibile presentare contemporaneamente alla domanda di trasferimento, domanda di passaggio di cattedra e anche domanda di passaggio di ruolo Il passaggio di cattedra può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso grado di scuola, purché il docente sia in possesso delle specifiche abilitazioni Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola e per una sola provincia, ma per più classi di concorso (appartenenti allo stesso grado di scuola) Il passaggio di ruolo per la scuola secondaria di 2° grado può essere richiesto anche per più province.
Presentando
domanda di trasferimento e domanda di passaggio si devono compilare: - una domanda di trasferimento La documentazione può essere allegata ad una sola domande e per le altre è consentito fare riferimento a questa. Alla domanda/e di passaggio deve essere necessariamente allegata la documentazione (autocertificazione) che attesta il possesso dell’abilitazione/i ed eventualmente anche del titolo di studio richiesto.
IN CASO DI RICHIESTA CONTEMPORANEA DI TRASFERIMENTO E PASSAGGIO; QUALE DOMANDA HA PRIORITA’? Come disciplinato dall’art. 3 del CCNI 2014/15, nel caso di presentazione contemporanea di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti. Ogni singola domanda di passaggio di ruolo é formulata indicando esplicitamente, per ciascuna classe di concorso, l'ordine di preferenza di una domanda rispetto alle altre (OM 32/2014, Titolo II - CAPO I – Art. 8) I docenti delle scuole ed istituti di istruzione secondaria che intendono chiedere contemporaneamente trasferimento e passaggio di cattedra, devono precisare, nell'apposita sezione del modulo-domanda di passaggio di cattedra, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza e, in caso di più domande di passaggio, con quale ordine intendono che esse siano trattate. In mancanza di indicazioni chiare viene data precedenza al trasferimento (OM 32/2014, Titolo II – CAPO III - Art. 14) |