Mobilità 2014. Orizzonte scuola 23.3.2014 red - Chiariamo che la continuità non si perde se si presenta domanda di trasferimento e la domanda non viene soddisfatta. Qual è il numero minimo di anni per la valutazione della continuità di servizio? Il numero minimo di anni di ruolo prestati senza soluzione di continuità nel plesso o nella scuola di attuale titolarità deve essere almeno uguale a 3 (quindi maggiore o uguale a tre escluso ovviamente l'anno in corso che non può essere valutato). Da quando decorre la continuità didattica?
La continuità didattica
è attribuita partendo dalla decorrenza economica dell'immissione in
ruolo e dall'assegnazione della sede definitiva.
ES. Quindi il docente ha tre anni di continuità: 2010/11-2011/12-2012/2013 (l'anno in corso non potrà essere valutato ai fini della continuità). In quali casi la continuità didattica si interrompe? Quando la durata del servizio riferito a ciascun anno scolastico abbia avuto una durata inferiore a 180 giorni. Per i periodi trascorsi dal personale docente di ruolo per la frequenza di dottorati di ricerca e borse di studio ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984 n. 476. Il trasferimento dal sostegno a posto comune o viceversa interrompe la continuità di servizio nella scuola e nel comune. Il punteggio non va attribuito ai docenti titolari di sede distrettuale (su posto per l'istruzione dell'età adulta). Il punteggio non spetta nel caso di assegnazione provvisoria (provinciale o interprovinciale) e di trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito nell'ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell'ottennio medesimo, il rientro nell'istituto di precedente titolarità. L'introduzione nell'a.s. 1998/99 dell'organico funzionale di circolo per la scuola primaria e, per la scuola dell'infanzia dall'a.s. 1999/2000, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Il trasferimento ottenuto precedentemente all'introduzione dell'organico funzionale tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio. In quali particolari casi la continuità didattica non si interrompe? Il punteggio della continuità spetta anche ai docenti comandati in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre ove si attua la sperimentazione a norma dell'art. 278 del D.L.vo n. 297/94, ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità, ai docenti della scuola primaria utilizzati come specialisti per la lingua straniera presso il plesso o fuori del plesso di titolarità, ai docenti utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano servizio nelle nuove figure professionali di cui all'art. 5 del D.L. 6.8.1988, n. 323 convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio ai sensi dell'art. 1 del D.L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità. Non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico. L'anzianità di servizio ai fini del calcolo degli anni di continuità nella stessa scuola va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola. il punteggio per la continuità del servizio deve essere attribuito nel caso di assenze per i seguenti motivi:
1. per la fruizione del
congedo biennale per l'assistenza a familiari con grave disabilità
di cui all'art. 5 del D.L.vo n. 151/01; Per la scuola primaria il trasferimento tra i posti dell'organico funzionale (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio. |