Esami di Stato 2014:
presentazione domanda docenti a tempo determinato
Orizzonte scuola
7.3.2014
di
Lalla
-
Esaminiamo le varie casistiche su obbligo, facoltà o divieto di
presentare la domanda per partecipare agli Esami di stato in qualità
di commissari esterni per gli insegnanti a tempo determinato.
Sono
obbligati alla presentazione della domanda
-
i docenti –
ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo
e quelli con insegnamento in compresenza di cui all’art. 5 della
legge 3.5.1999, n. 124 e gli insegnanti di arte applicata – con
rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al termine
dell’anno scolastico o fino al termine
delle attività didattiche, in servizio in istituti
statali d’istruzione secondaria
di secondo grado, che insegnano,
nelle classi terminali e non, discipline rientranti nei
programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi di studio,
ovvero materie riconducibili alle
classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai
commissari esterni, in possesso della specifica
abilitazione all’insegnamento o di idoneità di cui alla legge n.
124/1999 o di titolo di studio valido per l’ammissione ai
concorsi per l’accesso ai ruoli.
I requisiti per
cui si ha l'obbligo di compilazione del modello ES1 sono dunque
-
incarico fino
al 30 giugno o 31 agosto
-
per materie
riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline
assegnate ai commissari esterni
-
abilitazione
all'insegnamento o titolo di studio valido per l'insegnamento
Si prescinde dal
numero di ore dell'incarico. L'incarico per un numero di ore
inferiore a quello di cattedra, per il docente a tempo determinato,
non può essere assimilato all'incarico a tempo parziale (part time)
per il quale è prevista la facoltà e non l'obbligo di presentare la
domanda.
Naturalmente se
il docente con incarico a tempo determinato ha espressamente
richiesto il part time e questo gli è stato concesso, il suo stato
giuridico rientra tra coloro che hanno facoltà e non obbligo di
presentazione della domanda.
Hanno facoltà e non obbligo di
presentazione della domanda
-
i docenti
che, negli ultimi tre anni, con rapporto di lavoro a tempo
determinato sino al termine dell’anno scolastico o sino al
termine delle attività didattiche, abbiano prestato effettivo
servizio almeno per un anno in istituti statali di istruzione
secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione
o idoneità all’insegnamento di cui alla legge n. 124/1999 alle
materie comprese nelle classi di concorso afferenti ai programmi
di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi della scuola
secondaria di secondo grado.
-
i docenti in
situazione di handicap o che usufruiscono delle agevolazioni di
cui all’art. 33 della legge n. 104, del 5 febbraio 1992 e
successive modificazioni
-
i docenti in
part time
Non
possono
presentare la domanda
-
i docenti che
siano stati designati commissari interni in istituti statali,
paritari o in istituti legalmente riconosciuti
-
i docenti
nominati fino al termine delle lezioni (ultimo giorno di scuola)
-
i docenti non
in servizio (a meno che non rientrino tra coloro che hanno avuto
un incarico per un anno negli ultimi 3 anni)
-
i docenti
assenti a qualsiasi titolo, ivi compreso per aspettativa o
distacco sindacale, se il rientro in servizio risulti
formalmente stabilito per una data successiva a quella di inizio
degli esami
-
i docenti che
si trovino in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro,
ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (questo
vale per il periodo di presentazione della domanda 15 febbraio -
09 marzo 2012)
-
i docenti con
contratti ex art 40 (nomina fino ad avente diritto) (o perlomeno
non in virtù di questo contratto. Possono presentarla se nei 3
anni precedenti hanno avuto almeno un incarico di un anno negli
istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e
siano in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento di
cui alla legge n. 124/1999 alle materie comprese nelle classi di
concorso afferenti ai programmi di insegnamento dell’ultimo anno
dei corsi della scuola secondaria di secondo grado)
-
i docenti
assenti per almeno novanta giorni e che rientrino in servizio
dopo il 30 aprile
Criteri
di nomina (dopo la nomina dei docenti a tempo indeterminato)
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Docente con
rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno
scolastico, di istituto statale d'istruzione secondaria di
secondo grado, fornito di abilitazione che insegna in classi non
terminali (pos. H)
-
Docente con
rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle
attività didattiche, di istituto statale d'istruzione secondaria
di secondo grado, fornito di abilitazione che insegna in classi
terminali (posizione I)
-
Docente con
rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle
attività didattiche, di istituto statale d'istruzione secondaria
di secondo grado, fornito di abilitazione che insegna in classi
non terminali (pos. I)
-
Docente con
rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno
scolastico, di istituto statale d'istruzione secondaria di
secondo grado, non fornito di abilitazione che insegna in classi
terminali (pos. H)
-
Docente con
rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno
scolastico, di istituto statale d'istruzione secondaria di
secondo grado, non fornito di abilitazione che insegna in classi
non terminali (posizione H)
-
Docente con
rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle
attività didattiche, di istituto statale d'istruzione secondaria
di secondo grado, non fornito di abilitazione che insegna in
classi terminali (pos.I)
-
Docente con
rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle
attività didattiche, di istituto statale d'istruzione secondaria
di secondo grado, non fornito di abilitazione che insegna in
classi non terminali (posizione I)
-
Docente che,
negli ultimi tre anni, con rapporto di lavoro a tempo
determinato sino al termine dell'anno scolastico o fino al
termine delle attività didattiche, abbia prestato effettivo
servizio almeno per un anno in istituti statali d'istruzione
secondaria di secondo grado e sia in possesso del titolo di
abilitazione all'insegnamento delle discipline oggetto d'esame
(posizione M)
A parità di
condizione prevale l'anzianità di servizio. A parità di servizio
prevale l'anzianità anagrafica.
La
retribuzione
La retribuzione
per lo svolgimento dell'incarico di commissario da parte del docente
a tempo determinato è così regolato
-
i compensi
spettanti ai componenti interni ed esterni delle commissioni di
esame operanti presso scuole paritarie vengono corrisposti dalle
scuole statali, designate dagli Uffici scolastici provinciali o
regionali, alle quali saranno accreditate le relative risorse
finanziarie.
-
al personale
con contratto di supplenza temporanea sino al termine delle
attività didattiche (30 giugno) - sia se nominato in base alle
graduatorie permanenti, sia se nominato in base alle graduatorie
di istituto – compete la proroga del relativo contratto, ovvero
di più contratti sino al termine delle attività didattiche di
cui sia contemporaneamente destinatario, fino al giorno
conclusivo della rispettiva sessione di esami, secondo la
clausola espressamente prevista nel relativo modello
contrattuale. La proroga dei contratti in questione viene
disposta, dalle scuole stipulatrici dei relativi contratti,
anche se la sede d'esame del supplente interessato riguardi
scuola differente da quella o da quelle ove ha prestato
servizio. Le predette scuole daranno tempestiva comunicazione
alla competente Ragioneria provinciale delle proroghe
contrattuali in esame, corredandola con la dichiarazione del
presidente della commissione in ordine alla effettiva
partecipazione alla sessione d'esame.
-
al personale
con contratto di supplenza temporanea con servizio
effettivamente svolto sino al termine delle lezioni,
esclusivamente nel caso in cui sia nominato quale commissario
interno nella medesima scuola, compete l'attribuzione di un
nuovo contratto, per un numero di ore di insegnamento pari a
quello del contratto precedente, con decorrenza dal giorno della
seduta preliminare della commissione e termine nel giorno
conclusivo della sessione d'esame; i relativi oneri della
retribuzione contrattuale sono a carico dell'istituzione
scolastica sede degli esami.
Al di fuori delle
ipotesi sopraspecificate e cioè quando la designazione e
partecipazione quale componente di commissione riguardi docenti che
abbiano avuto nell'anno scolastico 2006/07 lo status di supplente
temporaneo o docenti semplicemente inclusi nelle graduatorie di
reclutamento, tali posizioni sono da considerarsi assimilate a
quelle del personale estraneo all'Amministrazione e a tali docenti
competono esclusivamente i compensi onnicomprensivi connessi
all'espletamento degli esami di stato, con esclusione di specifica
stipula contrattuale e relativo trattamento retributivo.
La determinazione della
misura dei compensi
Il punteggio
Il servizio
svolto durante il periodo degli esami di Stato può essere valutato
ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie solo se nello stesso
anno scolastico non è già stato raggiunto il massimo valutabile (12
punti per 6 mesi di servizio).
Il servizio utile per
il punteggio è valido solo se svolto, nello stesso anno scolastico,
in un'unica provincia, come indicato dalla
nota del 28 gennaio 2009
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