I rapporti scuola-famiglia di Lucio Ficara, La Tecnica della Scuola 11.5.2014 La risposta arriva da una attenta lettura del contratto nazionale e in particolare dall'articolo 29 che contiene disposizioni precise al riguardo.
La norma di riferimento è chiara e non dovrebbe lasciare margini di discrezionalità. Si tratta dell’articolo 29 del CCNL scuola 2006-2009, dove al comma 3 punto a) è scritto che la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue. In questo comma è quindi chiaro che nelle 40 ore rientrano, per quanto riguarda i rapporti scuola-famiglia, esclusivamente gli incontri con le famiglie per informarle dei risultati ottenuti dai propri figli negli scrutini intermedi e finali. Non vengono menzionate all’interno delle 40 ore né i colloqui infra quadrimestrali che in genere si svolgono due volte l’anno, né l’ora antimeridiana (settimanale, quindicinale o mensile) data a disposizione da ogni docente in un’ora buca del proprio orario di servizio. Quindi da quale norma sono regolati gli incontri scuola famiglia? Procedendo nella lettura dell’art.29 del CCNL scuola su citato, si scorge il comma 4 che altrettanto chiaramente al comma 3, dispone che per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d' istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie. Bisogna fare attenzione a non dare libere interpretazione a questo comma 4, che è evidentemente disgiunto dal comma 3 e non si riferisce alle 40 ore citate nello stesso comma 3.
Quindi per gli
incontri scuola famiglia, che non si riferiscono all’informativa
degli esiti di scrutini intermedi o finali, si devono seguire i
criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto sulla base del parere
espresso dal Collegio dei docenti, in modo che venga assicurata la
concreta accessibilità a quello che è un servizio importante. Di
fatto queste ore dedicate dal docente per il colloquio con le
famiglie, non rientrano nel conteggio delle 40 ore del comma 3 punto
a) dell’art.29 del CCNL scuola, ma sono regolamentate in piena
autonomia dalla stessa scuola, attraverso una delibera del Consiglio
d’Istituto. |