Contratto scuola: continua di Lucio Ficara, La Tecnica della Scuola 8.5.2014 Negli ultimi anni, con leggi, decreti e circolari molti diritti contrattuali sono stati cancellati o limitati. Il personale della scuola auspica una presa di posizione sindacale.
Ad esempio c’è la cancellazione dell’art.17 comma 16 del CCNL scuola 2006-2009 per cui il dipendente della scuola poteva utilizzare l’assenza per malattia per sostenere visita medica o accertamenti specialistici, facendo attenzione a segnalare alla scuola il suo allontanamento dal proprio domicilio durante le fasce di reperibilità. Questa norma contrattuale è stata di fatto resa nulla dall’ultima circolare applicativa del Dipartimento della Funzione Pubblica, che ha disposto per l’assenza oraria di visite specialistiche, analisi cliniche o similari, anche da parte del personale scolastico la fruiz(ione dei permessi retribuiti per documentati motivi personali, ai sensi dell’art.15 comma 2 del contratto scuola, o in alternativa di permessi brevi, che nella fattispecie devono essere recuperati. Anche per quanto riguarda le fasce di reperibilità previste all’art.17 comma 14, del personale scolastico, è intervenuto un Decreto Ministeriale a modificarlo in peggio. Infatti mentre la norma contrattuale prevede che il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19, con il DM n. 206/2009 si sono rideterminate le suddette fasce orarie di reperibilità dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18. Un ampliamento di tre ore di reperibilità, attuate in sfregio ai sindacati e alle norme contrattuali. Si è lavorato con il cacciavite per quanto riguarda la monetizzazione delle ferie non godute del personale precario e si è cercato anche di intervenire a gamba tesa sull’orario settimanale di servizio dei docenti delle scuole secondarie. Un cacciavite malizioso che ruota sempre in senso antiorario per smontare e mai nel verso di rimontare. Un’altra abrogazione eccellente del contratto che ormai nemmeno i sindacati stessi negano più, è quella dell’art.6. Infatti c’è una chiarissima sentenza della Corte di Appello di Napoli (la n. 5163 del 26 luglio 2013) con cui viene stabilito che le materie di contrattazione integrativa di cui all’articolo 6 lettere h), i), m) del CCNL Scuola 2006-2009, dopo l’intervento del d.lgs. 150/2009, sono afferenti alla materia organizzativo/gestionale e alle prerogative dirigenziali e per ciò vengono escluse dalla contrattazione collettiva.
La mancata
convocazione al tavolo contrattuale per tali materie non costituisce
più condotta antisindacale. La domanda che ci poniamo è: “Quanto
durerà ancora questa inerzia di smontaggio contrattuale?”. E ancora
: “Quando i sindacati avranno un rigurgito di orgoglio unitario per
dire basta allo smantellamento dei diritti contrattuali?” |