Assegnazione provvisoria 2014/15: Orizzonte scuola 3.7.2014 di Paolo Pizzo - Speciale Assegnazioni Provvisorie a.s. 2014/2015: Chi può chiederla. Per quante province. Richiesta per altri gradi di istruzione. Effetti sull’anzianità di servizio. Chi supera il vincolo dei tre anni. Le FAQ di Orizzonte Scuola. Le date di presentazione della domanda
La domanda di
assegnazione provvisoria riguarda esclusivamente il personale con
contratto a tempo indeterminato L’assegnazione provvisoria è regolata dall’art. 7 del CCNI utilizzazioni/assegnazioni 2014/15 e può essere richiesta indifferentemente per uno dei seguenti motivi: 1. ricongiungimento al coniuge o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica; 2. ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario; 3. gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria; 4. ricongiungimento ai genitori.
L’assegnazione provvisoria, indipendentemente se provinciale o interprovinciale, interrompe invece il PUNTEGGIO DI CONTINUITÀ nella scuola di attuale titolarità. Inoltre, l’assegnazione provvisoria provinciale (NON quella interprovinciale) oltre ad interrompere il punteggio di continuità fa perdere anche il bonus dei 10 pp. eventualmente acquisito.
Ricordiamo infatti che
ai sensi della nota 5 ter della tabella di valutazione titoli
allegata al CCNI trasferimenti il bonus si concretizza se nel
periodo tra l’a.s. 2000/01- e 2007/08 sia stato prestato servizio
nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi: l’anno di
arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata
domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale. Le condizioni
si sono realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo appena
considerato, un trasferimento in diversa provincia.
Giova in ultimo
ricordare che il punteggio di continuità e quello del bonus
non si perdono se ad
ottenere l’assegnazione provvisoria è il docente trasferito
nell’ottennio quale soprannumerario
che abbia chiesto, in ciascun anno dell’ottennio medesimo, il
rientro nell'istituto di precedente titolarità. Quante province si possono richiedere?
L’assegnazione
provvisoria può essere richiesta per UNA sola provincia. Pertanto, o
si richiede l’assegnazione provinciale o quella interprovinciale
(avendone ovviamente i requisiti). Il numero di sedi esprimibile cambia a seconda dell’ordine di scuola di appartenenza o per il quale si richiede l’assegnazione: scuola primaria e infanzia 20 sedi; scuola di I e II grado 15 sedi.
Si precisa che i posti
di sostegno, di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato
sono intercambiabili ai fini del rispetto del vincolo quinquennale
di servizio su tale tipologia di posti.
Non è consentita
l’assegnazione provvisoria nell'ambito del COMUNE DI TITOLARITÀ, con
l’eccezione dei comuni che comprendono più distretti.
No. Si può richiedere
l’assegnazione provvisoria per il grado di istruzione di
APPARTENENZA anche senza aver svolto o superato l’anno di prova. È possibile richiedere assegnazione provvisoria anche per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza? Ci sono dei vincoli?
È possibile richiedere
assegnazione provvisoria oltre che per il posto o classe di concorso
di titolarità, anche per altre classi di concorso o posti di grado
diverso di istruzione a due condizioni: Che si sia in possesso dell’abilitazione per l’eventuale altro grado richiesto: bisogna essere in possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall’art. 3 del C.C.N.I. del 26.2.2014. NOTA BENE La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione è AGGIUNTIVA rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità. L’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso PRECEDE quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso. Inoltre, le operazioni di assegnazione provvisoria DA ALTRA PROVINCIA O PER ALTRA CLASSE DI CONCORSO O PER ALTRO POSTO O GRADO D’ISTRUZIONE saranno effettuate salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto per l’a.s. 2014/2015.
L’assegnazione
provvisoria degli insegnanti di RELIGIONE CATTOLICA può essere
richiesta, esclusivamente nell’ambito dell’insegnamento della
religione cattolica, per una sola diocesi, diversa da quella di
appartenenza (Alla domanda deve essere allegata la Idoneità
rilasciata dall’Ordinario della diocesi richiesta). Può partecipare all’assegnazione provvisoria per la PROVINCIA DI TITOLARITÀ, per i SOLI motivi indicati nella prima FAQ, tutto il personale docente assunto con DECORRENZA GIURIDICA nell’a.s. 2013/14 e ovviamente negli anni scolastici precedenti. NOTA BENE
Non rileva la
decorrenza economica, ma quella GIURIDICA dell’immissione in ruolo.
A mo’ di esempio, quindi, potrà richiedere assegnazione provvisoria,
avendone ovviamente i requisiti, anche il docente sul sostegno
nominato in ruolo a marzo con decorrenza giuridica 1/9/2013 ed
economica 1/9/2014 e tuttora “supplente”.
Possono chiedere
l’assegnazione provvisoria per ALTRA
PROVINCIA, sempre per i SOLI motivi indicati nella
prima FAQ, tutti
coloro che sono stati assunti nell’anno scolastico 2011/12, anche
solo GIURIDICAMENTE (quindi decorrenza giuridica 1/9/2011) e negli
anni scolastici precedenti. Giova infatti ricordare
che il personale docente assunto a partire dalla decorrenza
giuridica 1° settembre 2012, non può chiedere assegnazione
provvisoria per altra provincia per un triennio a far data dalla
decorrenza giuridica dell’assunzione (art. 15 comma 10-bis della L.
n. 128/13). Può chiedere assegnazione provvisoria per ALTRA PROVINCIA il docente assunto con DECORRENZA GIURIDICA 1° SETTEMBRE 2012 E ANNI SUCESSIVI (compreso quindi il neo assunto in ruolo, anche giuridicamente, nell’a.s. 2013/14, compresi i docenti sul sostegno nominati in ruolo a marzo con decorrenza giuridica 1/9/2013 ed economica 1/9/2014 e tuttora “supplenti”) che rientri in una delle seguenti precedenze (art. 8 punti I, III, IV, VI e VII CCNI utilizzazioni/assegnazioni 2014/15, ivi compreso il personale docente della provincia di Trento): PERSONALE CON GRAVI MOTIVI DI SALUTE a) Personale docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991, n. 120); b) Personale docente emodializzato (art. 61 della Legge n. 270/82); PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE d) Personale docente con disabilità di cui all'art. 21 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648; e) Personale docente (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato; f) Personale docente appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94; detto personale può usufruire di tale precedenza solo nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso beneficiano delle precedenze di cui al successivo art. 8 punti I, III, IV, VI e VII, ivi compreso il personale docente della provincia di Trento. ASSISTENZA
g) Personale docente
destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92
che sia: coniuge o genitore, anche adottante o chi eserciti legale
tutela, di soggetto con disabilità in situazione di gravità. h) Personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità; tale unicità, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l’assistenza al soggetto con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive. In relazione ai punti g ed h: - la situazione deve essere documentata secondo le disposizioni di cui all’art. 9 del C.C.N.I. 26.2.2014, (in particolare i punti a, b) e dall’art. 4 dell’O.M. 32 del 28.2.2014. La condizione di esclusività dell’assistenza al soggetto con disabilità è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore o al parente o affine entro il terzo grado e deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011. I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data. - la suddetta autodichiarazione di esclusività non è necessaria laddove il richiedente la precedenza sia il coniuge o il genitore ovvero l’unico parente o affine e che convive con il soggetto con disabilità. Tale precedenza è riconosciuta anche qualora la certificazione attestante la gravità della disabilità dichiari il soggetto con disabilità “rivedibile” purché sia certificata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l’inizio dell’anno scolastico per il quale viene disposta l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria. - La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi l’intero comune (o distretto sub comunale) del domicilio dell’assistito prima di indicare preferenze di altri comuni o distretti sub-comunali. Parimenti non si ha diritto alla suddetta precedenza qualora si richieda l’assegnazione provvisoria per altro familiare che abbia eletto il domicilio in comune diverso dall’assistito.
PER LE LAVORATRICI
MADRI E LAVORATORI PADRI Le lavoratrici madri e i lavoratori padri anche adottivi o affidatari, assunti con decorrenza giuridica 1° settembre 2012 e successiva, che hanno FIGLI DI ETÀ SUPERIORE A TRE ANNI E FINO AD OTTO, pur non avendo diritto alla precedenza, potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria per un’ altra provincia.
NOTA BENE PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA
k) il coniuge
convivente del personale militare, del personale che percepisce
indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all’art. 2,
commi 197 e 198, della legge n. 549/95, destinatari della legge n.
100/87 , dell’art. 10- comma 2 - del D.L. 325/87, convertito con
modificazioni nella L. 402/87, dell’art. 17 della L. n. 266 del
28.7.1999 e dell’art. 2 della L. n. 86 del 29.3.2001. Ai fini del
ricongiungimento al coniuge, in caso di mancata assegnazione
provvisoria, sarà previsto l'impiego anche per le attività
progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione, tenendo
presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI
- n.181 del 19.2.1994. PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI l) Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma dell’art. 18 della legge 3.8.1999 n. 265 e del D.L.vo 18.8.2000, n. 267, durante l’esercizio del mandato, ha titolo alla precedenza purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo ovvero la sede viciniore, qualora nella predetta sede dove esercita il mandato non esistano scuole richiedibili. Tale condizione deve sussistere al momento dell’effettuazione delle operazioni, pena il mancato accoglimento della domanda di assegnazione provvisoria.
|