GildaVeneziaNews

Aspi 2014

Le istruzioni dell’Inps per l'indennità di disoccupazione per i mesi di luglio e agosto ai precari della scuola

 GildaVeneziaNews, 22.7.2014

Il 30 giugno, che spesso coincide con la conclusione delle attività didattiche nella generalità delle scuole italiane, converge anche con un problema non di poco conto: ossia la mancanza di tutele dalla suddetta data fino al 1° settembre. Per fugare ogni dubbio, l’Istituto previdenziale ritiene indennizzabile le giornate di nomina giuridica non lavorate e prive di retribuzione. L'Inps ricorda che in questo particolare caso in cui c’è una scissione tra il periodo di decorrenza degli effetti giuridici e quello degli effetti economici, non viene meno lo stato di disoccupazione nel periodo non lavorato e privo di retribuzione, anche perché "non si può imputare alla volontà del lavoratore l'inattività e il sostanziale stato di disoccupazione". Quindi, l’indennità di disoccupazione ASpI è applicabile anche per gli insegnanti fuori ruolo passati in ruolo con decorrenza giuridica antecedente a quella economica. A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 6050/2014, a seguito di alcuni quesiti avanzati dalle strutture territoriali.

La questione al centro della discussione riguarda un considerevole numero di docenti fuori ruolo che, ogni anno, nei giorni successivi al 30 giugno, viene immesso in ruolo a far data dal 1° settembre dell’anno solare precedente mentre il relativo trattamento economico a suo favore decorre solo dal 1° settembre dell’anno in corso con conseguente esclusione dell’erogazione delle mensilità relative ai mesi di luglio e agosto dell’anno in corso. Quindi, sorge il problema in ordine alle modalità secondo cui considerare il predetto periodo intercorrente tra la decorrenza giuridica e quella economica.

Decorrenza nomina - Al riguardo, l’INPS tiene a precisare che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di detti lavoratori è costituito a decorrere dalla nomina agli effetti giuridici; tuttavia, la scissione tra l’epoca degli effetti giuridici e quella successiva degli effetti economici induce a ritenere che la retrodatazione degli effetti giuridici non faccia venir meno, nel periodo non lavorato, lo stato di disoccupazione. In ogni caso, è chiaro che non si può imputare alla volontà del lavoratore l’inattività e il sostanziale stato di disoccupazione.

Chiarimenti INPS – Ciò detto, l’Istituto previdenziale ritiene di consentire indennizzabile le giornate di nomina giuridica non lavorate e prive di retribuzione. Per quanto concerne invece il mancato aggiornamento dei dati Uniemens, onde evitare ingiustificati ritardi nella tutela dei soggetti, le strutture territoriali fanno ricorso alle buste paga fornite dagli interessati sia per quanto attiene alla verifica della sussistenza del requisito contributivo sia per quanto attiene al calcolo della retribuzione media in base alla quale definire l’importo della prestazione o la sua durata qualora si sia in presenza di domanda di indennità mini ASpI o in presenza di domanda di indennità ASpI da corrispondersi a soggetto ultracinquantacinquenne. In caso di indisponibilità delle buste paga più recenti, qualora essa sia ininfluente ai fini della verifica dei requisiti soggettivi necessari all’accoglimento della domanda di prestazione, quest’ultima potrà essere accolta in forma provvisoria salvo ricalcolo alla luce della documentazione completa; qualora l’indisponibilità risulti invece decisiva, la domanda andrà posta in evidenza e definita solo al momento in cui sarà fornita la documentazione necessaria.