Ricongiungimenti più facili
nelle assegnazioni provvisorie

Lucio Ficara, La Tecnica della Scuola 10.7.2014

In sede di assegnazione provvisoria vale anche il ricongiungimento al convivente, che invece non è previsto per i consueti trasferimenti.
Vi forniamo un breve riepilogo delle principali disposizioni contrattuali.


Mentre per i trasferimenti definitivi il punteggio per il ricongiungimento ai familiari si applica con estrema rigidità per la richiesta di ricongiungersi al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per il ricongiungimento ai genitori o ai figli e vale solo quando il familiare è residente nello stesso comune del docente richiedente, per la mobilità annuale delle assegnazioni provvisorie il ricongiungimento ha meno vincoli ed è reso più semplice.

Infatti nelle assegnazioni provvisorie si può chiedere il ricongiungimento anche ad un convivente oltre che al coniuge. Nella tabella delle esigenze familiari, riferita alle assegnazioni provvisorie è scritto che si può chiedere ricongiungimento al coniuge, al convivente, ai figli minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità (art. 3.- comma 3 – legge 104/92), ai genitori di età superiore ai 65 anni ed infine ai minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità (art. 3.- comma 3 – legge 104/92) affidati. Bisogna specificare che il punteggio di ricongiungimento spetta per il comune di residenza della persona cui si chiede di ricongiungersi a condizione che essi, alla data di presentazione della domanda vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. Quindi bisogna documentare la residenza della persona a cui si chiede il ricongiungimento e si prescinde dalla residenza del richiedente.

La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011, nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Dall'iscrizione anagrafica della persona a cui ci si vuole ricongiungere si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al coniuge trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda. Questa particolarità vale soltanto per il ricongiungimento ad un coniuge e non per un convivente, tuttavia, per l'attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti il trasferimento del coniuge nei tre mesi antecedenti la presentazione di istanza di assegnazione provvisoria.

Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza del coniuge non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente): in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, purché comprese fra le preferenze espresse..