Tfr e Tfs per il personale della Scuola e Afam Sinergie di Scuola, 10.6.2014 Le nuove regole in materia di pagamento rateale e di termini di erogazione dei Tfs e dei Tfr, introdotte dall’art. 1, commi 484 e 485, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) prevedono alcune deroghe che riguardano il personale della Scuola e dell'Afam. Ha riepilogato la nuova disciplina l'Inps, con la circolare n. 73 del 5/06/2014, che ha indicato i termini riguardanti appunto il personale scolastico e dell'Alta formazione artistica e musicale.
Tra gli altri, non sono interessati dai nuovi termini, per i quali continua a trovare applicazione la disciplina previgente all’art. 1, comma 22, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i dipendenti del personale del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e specializzazione musicale (AFAM) interessato all’applicazione delle regole sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal primo settembre e dal primo novembre) di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e che ha maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011; rientra nella disciplina derogatoria anche il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all’ordinamento dei docenti della scuola statale. Per tale personale i termini rimangono i seguenti:
In relazione al punto 1, secondo quanto precisato nella nota prot. n. 2680 del 22 febbraio 2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la deroga di cui all’art. art. 1, comma 23, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, illustrata nel punto “3.5 Deroghe” della circolare Inpdap n. 16 del 9 novembre 2011, va intesa nel senso che per i lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 abbiano maturato i requisiti congiunti di età ed anzianità contributiva (cosiddetta “quota”) ma non abbiano ancora raggiunto i limiti di età ovvero l’anzianità contributiva massima, il Tfs/Tfr è erogato dopo sei mesi.
Non sono interessate dal termine a regime di 12 mesi introdotto dall’articolo 1, comma 484, della legge 147/2013, le seguenti tipologie di dipendenti per i quali continua a trovare applicazione la disciplina introdotta dall’art. 1, comma 22, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148: personale del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e specializzazione musicale (AFAM) interessato all’applicazione delle regole sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal primo settembre e dal primo novembre) di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e che ha maturato i requisiti per il pensionamento dopo il 31 dicembre 2011 ed entro il 31 dicembre 2013; rientra nella disciplina derogatoria anche il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all’ordinamento dei docenti della scuola statale. Pertanto, la prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per:
Restano fermi, invece, gli altri due termini (105 giorni per decessi ed inabilità e 24 mesi per le altre causali) valevoli per le cessazioni dal servizio intervenute dopo il 31 dicembre 2013 con riferimento a chi ha maturato il diritto a pensione sia entro che dopo la predetta data. |