Tfr e Tfs per il personale della Scuola e Afam

 Sinergie di Scuola, 10.6.2014

Le nuove regole in materia di pagamento rateale e di termini di erogazione dei Tfs e dei Tfr, introdotte dall’art. 1, commi 484 e 485, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) prevedono alcune deroghe che riguardano il personale della Scuola e dell'Afam.

Ha riepilogato la nuova disciplina l'Inps, con la circolare n. 73 del 5/06/2014, che ha indicato i termini riguardanti appunto il personale scolastico e dell'Alta formazione artistica e musicale.


Deroghe per chi ha maturato il diritto a pensione entro 31 dicembre 2011

Tra gli altri, non sono interessati dai nuovi termini, per i quali continua a trovare applicazione la disciplina previgente all’art. 1, comma 22, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i dipendenti del personale del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e specializzazione musicale (AFAM) interessato all’applicazione delle regole sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal primo settembre e dal primo novembre) di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e che ha maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011; rientra nella disciplina derogatoria anche il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a condizione che le stesse abbiano recepito nei  propri regolamenti le disposizioni relative all’ordinamento dei docenti della scuola statale.

Per tale personale i termini rimangono i seguenti:

  1. 105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (comprese le cessazioni per limiti di età o raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici, a condizione che i relativi requisiti siano stati maturati entro il 12 agosto 2011, con eccezione del personale della scuola e AFAM i cui requisiti possono  essere stati maturati anche entro il 31 dicembre 2011)   e per le cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per  raggiungimento del  termine finale fissato nel relativo contratto di lavoro;

  2. 6 mesi  per tutte le altre casistiche.   

In relazione al punto 1, secondo quanto precisato nella nota prot. n. 2680 del 22 febbraio 2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la deroga di cui all’art. art. 1, comma 23, del decreto legge  13 agosto 2011, n. 138, illustrata  nel punto “3.5 Deroghe” della circolare Inpdap n. 16 del 9 novembre 2011, va intesa nel senso che per i lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 abbiano maturato i requisiti congiunti di età ed anzianità contributiva (cosiddetta “quota”) ma non abbiano ancora raggiunto i limiti di età ovvero l’anzianità contributiva massima, il Tfs/Tfr è erogato dopo sei mesi.


Deroghe per chi ha maturato il diritto a pensione dopo il 31 dicembre 2011 ed entro il 31 dicembre 2013

Non sono interessate dal termine a regime di 12 mesi introdotto dall’articolo 1, comma 484, della legge 147/2013, le seguenti tipologie di dipendenti per i quali continua a trovare applicazione la disciplina introdotta dall’art. 1, comma 22, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148: personale del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e specializzazione musicale (AFAM) interessato all’applicazione delle regole sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal primo settembre e dal primo novembre) di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre  1997, n. 449 e che ha maturato i requisiti per il pensionamento dopo il 31 dicembre 2011 ed entro il 31 dicembre 2013; rientra nella disciplina derogatoria anche il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a condizione che le stesse abbiano recepito nei  propri regolamenti le disposizioni relative all’ordinamento dei docenti della scuola statale.

Pertanto, la prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per:

  1. raggiungimento dei limiti di età; rientrano tra le cessazioni per limiti di età i collocamenti a riposo d’ufficio disposti dalle amministrazioni al raggiungimento del limite di età ordinamentale (65 anni per la maggior parte dei dipendenti pubblici), anche se inferiore al limite di età per la pensione di vecchiaia, e in presenza dell’avvenuto conseguimento del diritto a pensione;

  2. cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del  termine finale fissato nel relativo contratto di lavoro (cfr. circolare Inpdap n. 30 del 1° agosto 2002 che ha chiarito che questa  casistica è equiparata all’ipotesi di cessazione per limiti di servizio);

  3. cessazione dal servizio connessa ad un pensionamento conseguito con l’anzianità contributiva massima ai fini pensionistici (per esempio 40 anni per la generalità dei lavoratori dipendenti ovvero anzianità contributive inferiori con riferimento al personale appartenente a regimi pensionistici speciali) se maturata entro il 31 dicembre 2011;

  4. cessazione dal servizio a seguito di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 72, comma 11, del decreto legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 (cfr. messaggio n. 8381 del 15 maggio 2012).

Restano fermi, invece, gli altri due termini (105 giorni per decessi ed inabilità e 24 mesi per le altre causali) valevoli per le cessazioni dal servizio intervenute dopo il 31 dicembre 2013 con riferimento a chi ha maturato il diritto a pensione sia entro che dopo la predetta data.