Tempo di scrutini e di consigli di classe Lucio Ficara, La Tecnica della Scuola 2.6.2014
Chi può essere
delegato dal DS a presiedere il consiglio finale per gli scrutini?
Qualunque docente faccia parte del consiglio, dice il vecchio (ma
sempre valido) TU del 1994. In alcune scuole, dove l’anno scolastico terminerà il giorno 11 giugno, ci saranno solo quattro giorni per scrutinare anche 80 classi. Infatti nelle scuole secondarie di secondo grado, il giorno 16 giugno ci sarà la riunione preliminare degli esami di Stato e quindi i docenti dovranno essere liberi dagli scrutini finali. A causa dei pochi giorni disponibili per svolgere gli scrutini, molti consigli di classe si dovranno svolgere in contemporanea, rendendo impossibile al dirigente scolastico la partecipazione a tutti gli scrutini. Per tale motivo il DS può delegare un componente del Consiglio di classe a presiedere lo scrutinio. Qual è la norma che legittima tale delega? E poi c’è un’altra domanda che ci poniamo, visto che ci risulta che a volte capita che sia il vice-preside a presiedere uno scrutinio: “Può il Ds delegare il vicario della scuola a presiedere un consiglio di classe?”. La norma di legge che legittima la delega fatta dal Ds ad un docente della classe a presiedere uno scrutinio è scritta nell’ art. 5 comma 8 del Decreto Legislativo 297/94, in tale articolo è scritto: “I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato: si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione”. È bene precisare che la presidenza di un Consiglio di classe può essere affidata, con delega scritta da parte del dirigente scolastico, solamente ad un docente che sia membro dello stesso Consiglio, e quindi non può essere delegato a ricoprire questo ruolo uno dei collaboratori del DS, almeno che non sia docente della classe scrutinata. C’è anche una sentenza del Tar Lazio del 2010 in cui si sottolinea che “il dirigente scolastico può delegare la presidenza del Consiglio ad un Docente che faccia parte dello stesso Organo collegiale. La delega a presiedere il Consiglio deve risultare da provvedimento scritto (è sufficiente l’indicazione anche nell’atto di convocazione dell’Organo) e deve essere inserita a verbale”. In buona sostanza il vicario o il secondo collaboratore del Dirigente scolastico non può presiedere lo scrutinio, a meno che non sia anche un componente del Consiglio di classe. Se invece il DS fosse assente dal servizio ad esempio per malattia, allora in questa particolare situazione il vicario assume il ruolo di facente funzione del Ds e quindi potrà essere delegato a presiedere lo scrutinio anche di una classe di cui non è docente. In una fase importante e delicata come quella degli scrutini finali, bisognerebbe evitare di fare presiedere un Consiglio di classe, con una delega strampalata, a persone non legittimate a ricoprire questo ruolo, in quanto si mette a rischio tutto l’operato dello scrutinio che potrebbe essere annullato e ripetuto nuovamente, come purtroppo è già accaduto. |