Sezione D: Servizi

Quali servizi si valutano

  • Sono valutati i servizi nelle scuole statali, paritarie e non paritarie e nella formazione professionale

  • I servizi nelle scuole paritarie si valutano allo stesso modo di quelli nelle scuole statali a partire dal 1/9/2000 (naturalmente solo dall'anno in cui la scuola ha ottenuto la parità).

  • I servizi nelle scuole legalmente riconosciute, parificate o autorizzate (non paritarie) si valutano al 50%.

  • I servizi nella formazione professionale si valutano come specifici o non specifici solo se  svolti nei corsi accreditati dalle Regioni per garantire l'assolvimento dell'obbligo (a partire dal 2008/09) e se riconducibili alle classi di concorso indicate nella tabella di corrispondenza previste dall'intesa del  16/12/2010 relativa ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). Per gli anni precedenti si fa riferimento agli Assi culturali previsti dal DM 139/07.

  • Sono valutabili tutti i servizi retribuiti anche se parzialmente.

  • Sono anche valutabili i servizi non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (servizio militare e assimilati, mandato amministrativo, dottorato, congedi parentali, sciopero ecc.).

  • Si valutano anche i periodi di servizio giuridico determinati da sentenze o da procedure conciliative.

  • I servizi all'estero, anche nei corsi, con nomina MAE sono valutabili come quelli nelle scuole statali.

  • quelle prestate nelle scuole per attività che non si riferiscono a specifiche classi di concorso o posto d'insegnamento (p.es.: attività non curricolari, terza area, ecc.);

  • altre attività di natura didattica prestate presso i corsi, le università, le accademie, i conservatori, le amministrazioni statali e presso enti pubblici o da questi ultimi autorizzati e controllati (per esempio formazione professionale).

  • Specializzati: il servizio per attività di sostegno, svolto nell'ambito dell'istruzione secondaria di II grado può essere valutato in una qualsiasi classe di concorso compresa nell'area disciplinare di appartenenza per la quale si è in possesso del prescritto titolo di studio (anche se prestato su area diversa per mancanza di aspiranti). Analogamente il servizio prestato su posto di sostegno nella scuola media può essere valutato per una qualsiasi classe di concorso di tale grado di scuola, per la quale si è in possesso del titolo di accesso.

  • Non specializzati: il servizio si valuta sulla classe di concorso dalla quale è derivata la nomina.

Regole generali per la valutabilità dei servizi

NB: Per ogni tipologia di servizio non è possibile dichiarare più di 6 mesi per ogni anno scolastico

Servizio specifico (D1)

Per ogni mese (o frazione residua superiore a 15 giorni) di servizio specifico (prestato per il medesimo insegnamento a cui si riferisce la graduatoria) si assegnano 2 punti fino ad massimo di 12 per anno scolastico.

NB 1: II servizio nelle scuole legalmente riconosciute, parificate o autorizzate (non paritarie) si valuta al 50%.

NB 2: Il servizio per l'insegnamento della religione e per le attività alternative, non afferendo a nessuna classe di concorso e nessun insegnamento, si valuta come servizio non specifico (punto D2) per tutte le graduatorie.

Servizio non specifico (D2)

Per ogni mese (o frazione residua superiore a 15 giorni) di servizio non specifico (prestato per insegnamento diverso da quello a cui si riferisce la graduatoria) si assegna 1 punto fino ad massimo di 6 per anno scolastico.

NB 1: II servizio nelle scuole legalmente riconosciute, parificate o autorizzate (non paritarie) si valuta al 50%.

Altre attività di insegnamento (D3)

Per ogni mese di servizio in altre attività di insegnamento (diverse dal servizio specifico e non specifico) e per i servizi di insegnamento eventualmente resi senza il possesso del prescritto titolo di studio, nei casi di impossibilità di reperimento di personale idoneo, si assegnano 0,5 punti fino ad massimo di 3 per anno scolastico.

 

Servizi contemporanei

Se in uno stesso periodo si sono prestati servizi diversi è necessario scegliere, per ogni graduatoria a cui si accede, quale si intende valutare.

Limite massimo di punteggio di servizio per anno scolastico

Per ogni anno scolastico il punteggio massimo dichiarabile complessivamente, per ogni graduatoria, per i vari tipi di servizio (D1, D2, D3), non può eccedere i 12 punti.

Valutazione del servizio prestato su sostegno

Naturalmente in entrambi i casi il servizio può essere valutato anche per altri tipi di posto/classi di concorso come non specifico.