L’organizzazione dei servizi Tuttoscuola, 17.6.2014 Dopo la sentenza della Corte d’appello di Napoli, anche la Corte d’appello di Bologna conferma il potere autonomo del dirigente scolastico in materia di organizzazione del servizio rispetto agli interventi di contrattazione integrativa d’istituto. Ne ha dato comunicazione l’Anp (l’Associazione nazionale dei presidi) che sul proprio sito (www.anp.it) riporta, con commento, il testo della sentenza. La questione è nota. Il CCNL del comparto scuola, non più rinnovato dal 2009, prevede che l’organizzazione del servizio nelle scuole venga definito dalla contrattazione integrativa d’istituto, sottoscritta dal dirigente scolastico e dalle RSU. Ma successivamente il decreto legislativo 150/2009 all’art. 54 ha previsto che “sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici”. La norma è chiara, ma la sua applicazione è fortemente contrastata dai sindacati i quali sostengono che, fino a quando il CCNL (congelato per legge) non verrà riformato, la contrattazione d’istituto prevarrà sulla nuova norma legislativa. Ormai da quattro anni continuano a succedersi sentenze di segno opposto da parte dei giudici del lavoro, ma, quando arrivano al secondo grado, le Corti d’Appello si pronunciano per il prevalere della competenza del dirigente scolastico, come è successo a Bologna. L’Anp ha così commentato la sentenza: “La sentenza della Corte di Appello di Bologna costituisce una fondamentale conferma dell’assunto legislativo e un forte sostegno ai dirigenti scolastici [...] sottoposti a pressioni e ad interferenze che appaiono, alla luce della giurisprudenza stratificatasi in questi anni e confermata oggi dalla sentenza di Bologna,indebite ed illegittime”. Ma nelle scuole cosa succede? In molti casi, per evitare inutili conflitti, le RSU nella contrattazione ‘ratificano’ le decisioni’ del dirigente. Una soluzione ‘cerchiobottista’ che consente di tirare avanti, almeno fino al rinnovo del CCNL. |