Cassazione, niente fondi Tuttoscuola, 10.6.2014 Le scuole paritarie non hanno diritto di ricevere dallo Stato il rimborso degli stipendi versati agli insegnanti di sostegno degli alunni disabili iscritti nello loro classi dal momento che l'obbligo di fornire istruzione anche a questi ragazzi è uno dei doveri che le scuole private - per lo più gestite da enti cattolici - si assumono nel momento in cui fanno domanda di essere parificate alla scuola pubblica. Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 10821 delle Sezioni Unite civili, presiedute dal primo presidente Giorgio Santacroce. La Corte ha respinto il ricorso di una scuola media di Roma, amministrata dalle suore marcelline, che voleva 29mila euro per aver fornito l'insegnante di sostegno a due allievi disabili nell'arco di due anni scolastici, 2002-2003 e 2003-2004. In primo grado il Tribunale di Roma, nel 2008, aveva accolto la domanda di rimborso ma successivamente, dopo il reclamo del Ministero dell'istruzione, la Corte di Appello, nel 2012, aveva dichiarato "l'insussistenza dei presupposti di fatto e di legge, legittimanti il diritto al rimborso". Contro il verdetto di secondo grado, le suore marcelline si erano rivolte alla Cassazione, che però ha confermato il giudizio della Corte di Appello. "Poichè la scuola paritaria - sottolineano i supremi giudici della Cassazione – al fine di ottenere la chiesta parificazione deve assumere l'obbligo di garantire la integrazione scolastica delle persone disabili, 'senza oneri per lo Stato', non può avere titolo al rimborso della spesa" in questione, "rientrando gli interventi di sostegno dei docenti specializzati per i disabili, tra gli obblighi specificamente assunti al momento del chiesto riconoscimento della parità". |