Graduatorie di istituto: Orizzonte scuola 12.6.2014 red - Spieghiamo quali sono i motivi per cui, pur presentando la domanda per l'aggiornamento delle Graduatorie di istituto per il triennio 2014/16, si potrebbe essere esclusi.
La data ultima di presentazione della domanda è, per tutti gli aspiranti, il 23 giugno 2014. La domanda può essere presentata a mano presso l'istituzione scolastica scelta come capofila, o con raccomandata A/R, o con PEC alla PEC dell'istituzione scolastica Leggi La domanda per la II e/o III fascia è esclusivamente in modalità cartacea, sui modelli predisposti dal Ministero. La scadenza del 23 giugno non è per il modello B (il modello con cui si sceglieranno le scuole), che sarà presentato successivamente con modalità esclusivamente on line, come spiegato dal Ministero nella nota del 30 maggio 2014
I requisiti generali sono indicati all'art. 3 e devono essere in possesso alla data del 23 giugno. Leggi
I titoli di accesso devono essere in possesso alla data del 23 giugno 2014. Per la III fascia non sono previsti ingressi con riserva. Solo per la II fascia è prevista la riserva per coloro che conseguiranno il titolo di abilitazione entro il 31 luglio 2014. Quali modelli di domanda deve presentare chi si abilita entro il 31 luglio.
La domanda o le domande vanno presentate in unico plico alla scuola capofila (chi si iscrive per ordini di scuola diversi deve scegliere quella di ordine più alto). La provincia da scegliere è una per tutte le classi di concorso/fasce alle quali si ha titolo ad accedere. La provincia per le graduatorie di istituto può essere diversa rispetto a quella scelta per le graduatorie ad esaurimento oppure cambiare provincia di inserimento rispetto a quella del 2011 senza avere alcuna penalizzazione.
La domanda presentata è un'autocertificazione (tranne per i documenti che devono essere necessariamente allegati, indicati dall'art.8 del dm n. 353/2014). I controlli verranno effettuati dalla scuola caopofila in occasione della conclusione del primo rapporto di lavoro.
Nella nota di chiarimenti del 10 giugno 2014 il Ministero ha indicato che chi si inserisce in II fascia deve necessariamente indicare nuovamente il titolo di abilitazione a pag. 2 del modello A/1, in quanto deve essere rivalutato alla luce della nuova tabella dei titoli. Se è già stata inviata la domanda, saranno le segreterie scolastiche, d'ufficio, a procedere all'eventuale rivalutazione. Superato così il bug di cui avevamo parlato per il titolo SSIS/SFP Nelle Avvertenze al modello A/2 inoltre è indicato "il titolo di accesso alla graduatoria va sempre indicato anche se non dà luogo ad alcuna attribuzione di punteggio in quanto già precedentemente valutato e quindi inglobato nel precedentemente acquisito. Quindi il titolo va dichiarato nuovamente per chi era già iscritto nel triennio 2011/14, ma poi non se ne dovrà richiedere la valutazione a pag. 9 N.B. Le esclusioni riguarderanno tutto il periodo di vigenza delle graduatorie di istituto, quindi il triennio 2014/15, 2015/16, 2016/17
Si rammenta che i Licei musicali potranno attivare classi prime in numero non superiore a quelle funzionanti nel corrente anno scolastico.
In applicazione dell'art. 5, comma 1 del D.L. n. 104/2013 convertito in legge 128/2013, a decorrere dall'a.s.2014/15 i quadri orari del primo biennio degli istituti tecnici i e professionali sono integrati con un'ora di geografia generale ed economica , qualora, nei predetti percorsi, non sia già previsto tale insegnamento. Il SIDI ha inserito detta ora nel primo anno di corso, ma le istituzioni scolastiche, nella propria autonomia, possono scegliere in quale delle due classi del biennio introdurla. Si evidenzia che i posti e le ore in questione non devono essere conteggiate nel contingente provinciale , costituendo un contingente aggiuntivo con specifico finanziamento previsto dalla citata legge 128/203.
Com'è noto, a decorrere dal prossimo a.s. 2014/15, entreranno in vigore le disposizioni di cui al DPR n. 263 del 29.10.2012, che ha previsto un generale riordino dell'istruzione per adulti. Nell'ambito degli istituti di secondo grado individuati dalla Regione nell'ambito del Piano dell'offerta formativa, potranno essere avviati, ricorrendone le condizioni, i percorsi di secondo livello (corsi serali). Come precisato dalla CM n. 36 del 10.4.2014, che regolamenta l'avvio dei Centri Provinciali per l'istruzione in età adulta, le classi dei percorsi di secondo livello (primo e secondo periodo didattico) potranno essere attivate solo in presenza di almeno 25 iscritti . I nuovi quadri orari, da applicare a tutte le classi serali, sono pari al 70% delle corrispondenti classi dei corsi diurni. A tal fine i Dirigenti scolastici dovranno fare riferimento alle tabelle predisposte dal MIUR , inviate con con nota prot. n. 1137 del 22.4.2014, che riportano i quadri orari già ridotti al 70%. La riduzione al 70% dei quadri orari di tali classi non comporterà riduzione della dotazione organica e le eventuali economie potranno essere utilizzate prioritariamente per l'attivazione di nuovi percorsi di secondo livello (in presenza di un sufficiente numero di iscrizioni) e per le altre esigenze delle istituzioni scolastiche di secondo grado, valutate dall'Ufficio Scolastico territoriale (CM n. 1665 del 19.5.2014). Si evidenzia che non è prevista l'elaborazione automatica dell'organico dei corsi di secondo livello, per cui i competenti Uffici territoriali,sulla base delle proposte dei dirigenti scolastici, procederanno all'acquisizione puntuale a SIDI delle cattedre e degli spezzoni residui per tutte le classi serali , come per gli ex indirizzi maxisperimentali. Si rammenta che dalla prima alla quarta classe dovranno essere tenuti in considerazione i piani orari del nuovo ordinamento mentre per le classi quinte quelli del pregresso ordinamento. Tenuto conto della ridotta consistenza dei contingenti di organico, si invitano le SS.LL. ad applicare il massimo rigore nell'autorizzare le classi dei percorsi di secondo livello. Potranno pertanto essere previste, in organico di diritto, nelle istituzioni scolastiche con corsi serali già consolidati negli anni, solo le classi che raggiungano almeno i 25 iscritti, tenendo in particolare considerazione lo scostamento verificatosi negli ultimi tre anni scolastici tra iscritti e scrutinati. Le SS.LL. valuteranno le richieste di classi iniziali, avanzate per la prima volta dai dirigenti scolastici, solo in sede di organico di fatto e potranno autorizzare tali classi solo qualora il numero di iscritti raggiunga le 25 unità e lo consenta la dotazione organica assegnata.
Particolare attenzione deve essere posta nell'individuazione degli insegnamenti che confluiscono in più classi di concorso. Secondo le indicazioni riportate nella CM n. 34/2014, l'individuazione delle classi di concorso cui attribuire tali insegnamenti deve avere come fine prioritario la tutela della titolarità dei docenti presenti nell'istituzione scolastica, la ottimale formazione delle cattedre e la continuità didattica. Le scuole, avvalendosi delle funzioni del SIDI, procederanno secondo i predetti principi, ricordando che in presenza di più titolari da salvaguardare dovrà essere formulata una graduatoria unificata , secondo le regole del CCNI sulla mobilità, e si darà la precedenza al docente con il maggior punteggio. In assenza di titolari da salvaguardare, l'attribuzione dovrà avvenire, previa intesa con codesti Uffici Scolastici territoriali, attingendo dalle classi di concorso in esubero a livello provinciale. In assenza di esubero, il dirigente scolastico, d'intesa con codesti Uffici Scolastici, sulla base del parere del collegio dei docenti reso in coerenza con il POF, individuerà la classe di concorso alla quale assegnare l'insegnamento, assicurando un'equilibrata distribuzione dei posti tra le classi di concorso, al fine di venire incontro alle aspettative dei docenti inclusi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.
Si sottolinea che tutte le cattedre costituite con orario inferiore a quello d'obbligo (18 ore settimanali) devono essere ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di contributi orari e moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi di cattedra, salvaguardando comunque l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. Fanno eccezione quelle cattedre che comunque non è possibile costituire con 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno essere costituite con meno di 15 ore settimanali. II sistema informativo può costituire cattedre anche superiori alle 18 ore, qualora gli spezzoni orario non consentano di formarle entro il predetto orario. Coloro che, a seguito della formazione generalizzata delle cattedre con 18 ore, vengono a trovarsi in soprannumero, partecipano alle operazioni di movimento secondo quanto previsto dal CCNI concernente la mobilità per l'a.s. 2014/15. Si invitano i competenti Uffici scolastici, in relazione al consistente numero di cattedre inferiori alle 18 ore, a procedere con sistematicità al completamento delle stesse utilizzando il maggior numero possibile di spezzoni residui, anche al fine di non superare il contingente dei posti teorici ( totale ore residue/18).
Negli istituti ove non è previsto come obbligatorio l'insegnamento dell'inglese, non è consentito formare classi prime con gruppi di alunni che studino lingue straniere diverse; in tal caso la lingua prescelta sarà quella indicata dal POF della scuola, tenendo anche conto delle richieste espresse in modo prevalente dall'utenza. Si ricorda che l'offerta dell'insegnamento della lingua straniera (ovviamente se non si tratta dell'inglese obbligatorio) e della seconda lingua straniera, deve tener conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola. Eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della seconda lingua straniera possono essere accolte dagli Uffici scolastici territoriali solo nel caso in cui le cattedre risultino prive di titolare, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva, o in soprannumero e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà. A tal fine si invitano i competenti Uffici scolastici territoriali a prestare particolare attenzione alle richieste di trasformazione avanzate dalle istituzioni scolastiche.
Per l'utilizzo di tale quota si rinvia alle indicazioni contenute nella C.M. n. 34 del 1° aprile 2014. Si evidenzia che l'utilizzo di tale quota non dovrà determinare, a regime, esubero di personale e nemmeno la trasformazione di cattedre interne in cattedre orario esterne a livello di scuola, e pertanto si renderà possibile solo in presenza di classi di concorso con posti o ore disponibili. Per la gestione della quota del 20% il SIDI ha attivato una specifica funzione, per gli Uffici provinciali, attraverso la quale potranno essere apportare modifiche orarie alle classi di concorso (ore in più in corrispondenza di ore in meno), in modo da non determinare situazioni di esubero. |