Agli esami di stato i ragazzi
diversamente abili Giovanni Sicali, La Tecnica della Scuola 16.6.2014
Gli esame di
Stato degli alunni in situazione di Handicap sono regolati dagli
artt. 17 e 18 dell'O.M. nn37/2014. Alcuni di essi possono
raggiungere il diploma in egual misura dei loro compagni più
fortunati, altri invece acquisiscono l'attestato che certifica i
crediti formativi raggiunti. Dato l'argomento importante e delicato,
lasciamo parlare la normativa ufficiale, che presentiamo in forma
sintetica e schematica. 1. Per i candidati che seguono la programmazione curriculare individualizzata col l'insegnante di sostegno, la commissione può predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico. (...) I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione (...) può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni. (Cfr. art. 17 c.1-3) Tutto questo purtroppo nella pratica sembra spesso di difficile applicazione quando la Commissione si trova nella situazione di dover decidere di quale operatore avvalersi in quanto o mancano delle indicazioni precise nella richiesta apposta nella relazione sul candidato con disabilità, allegata al documento del 15 maggio, oppure la persona designata si trova nell'impossibilità di svolgere il ruolo. L'organo competente a decidere se avvalersi di un operatore che supporti il candidato durante le prove d'esame è unicamente la Commissione: quindi non è il DS che può effettuare tale scelta, né il docente di sostegno che può imporre la propria presenza. La scelta operata dalla Commissione, in persona del Presidente, in genere ricade sulla persona indicata dal Consiglio di Classe. Nella quasi totalità dei casi, il soggetto individuato quale assistente è il docente di sostegno che ha seguito l'alunno durante l'anno scolastico. La disposizione parla infatti di medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico. "Medesimi operatori" al plurale, perché sono legittime anche più nomine e può essere previsto persino un operatore per ogni tipo di prova. La partecipazione ai lavori delle commissioni rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle norme vigenti. 2. I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato (PEI) possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione - dei crediti formativi - di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe". Per questi alunni che, al termine della frequenza dell'ultimo anno di corso, essendo in possesso di crediti formativi, possono (non obbligatoriamente) sostenere l'esame di Stato, i Consigli di classe presentano alle Commissioni d'esame un'apposita relazione, nella quale danno indicazioni concrete sia per l'assistenza alla persona e alle prove d'esame sia sulle modalità di svolgimento di prove equipollenti, sulla base dell'esperienza condotta a scuola durante il percorso formativo, al fine di facilitare lo svolgimento delle prove stesse. Per l'esame di Stato conclusivo dei corsi, tale relazione fa parte integrante del documento del Consiglio di classe del 15 maggio. (Cfr art. 17 c. 4) 3. Per i candidati con Dsa sono ad esempio importantissimi gli Strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi previsti dal DPR n. 122/2009 all'art.10 e dal D.M. del 12 luglio 2011 all'5. Quelli compensativi (res faciendae) possono essere: le tabella delle misure e delle formule; l'uso della calcolatrice; del registratore; delle cartine geografiche e storiche; le mappe concettuali; il PC con programmi di videoscrittura con correttore ortografico e/o sintesi vocale; le cassette registrate (dagli insegnanti e/o dagli alunni); la valutazione formativa che non tenga conto dell'errore ortografico, ma del contenuto... Gli strumenti dispensativi (res vitandae) mettono in secondo ordine: la lettura a voce alta; la scrittura veloce sotto dettatura o gli appunti presi in classe; lo studio mnemonico; le interrogazioni programmate... Secondo la CM del 5/1/2005 tali strumenti debbono essere applicati in tutte le fasi del percorso scolastico, compresi gli esami. (Cfr. art.18 c.1-3) 4. Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), devono essere fornite dal CdC utili e opportune indicazioni per consentire loro di sostenere adeguatamente l'esame di Stato. La Commissione d'esame (sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 "Strumenti di intervento per alunni con BES", dalla circolare n. 8/2013 e dalle successive note del 27/6/2013 e 22/11/2013) esaminati gli elementi forniti dal CdC, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con BES, per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato con le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Si badi però che, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA. (Cfr. art.18 c.4). |