Graduatorie di istituto: Orizzonte scuola 20.6.2014
red - Riportiamo l'avviso del
sindacato Gilda degli Insegnanti di Venezia sul titolo di titolo di
studio per gli aspiranti che, già iscritti nelle graduatorie di
istituto del triennio 2011/14, rinnovano la domanda per la stessa
fascia. Gilda Venezia - "In seguito agli ultimi chiarimenti del Miur segnaliamo a tutti i colleghi che hanno AGGIORNATO la domanda delle graduatorie di Istituto che deve essere dichiarato il titolo di accesso alla classe di concorso ma NON VA RIPORTATO (a pag 9 dei mod. A2 e A 2bis) il punteggio del titolo di studio stesso. Invitiamo pertanto i colleghi a controllare la propria domanda e a rettificare eventuali errori" Ricordiamo infatti che il titolo di accesso nel modello A/2 e A/2 bis va indicato a pag. 4, come scritto nelle Avvertenze "Nella sezione A, il titolo di accesso alla graduatoria va sempre indicato anche se non dà luogo ad alcuna attribuzione di punteggio in quanto precedentemente valutato e quindi inglobato nel punteggio precedentemente acquisito". Nel caso però degli aspiranti già presenti nelle graduatorie di istituto del triennio 2011/14, di tale titolo non dovrà essere richiesta la valutazione a pag. 9 del modello A/2 o A/2bis. Il dm n.353/2014 infatti esprime "esplicito divieto, a pena di esclusione dalla procedura, di riproporre dichiarazioni relative a titoli e servizi già dichiarati per la medesima fascia in occasione della procedura relativa al precedente triennio 2011/4 e biennio 2009/11, che siano già stati sottoposti a giudizio di valutazione da parte della scuola che ha gestito la relativa domanda". Cosa accade se l'aspirante già iscritto nel 2011, richiede nuovamente la valutazione del titolo a pag. 9? Nel 2009 e anche nel 2011 il Ministero ha ritenuto tale errore "scusabile" a causa della complessità della procedura. La nota Prot. n. AOODGPER 10136/2009 affermava infatti "Qualora l’aspirante già iscritto in graduatoria di III fascia per il precedente biennio scolastico, abbia nel Mod A2 o nel Mod A2 bis, (pag. 7) sez valutazione titoli culturali ai sensi……, ERRONEAMENTE DICHIARATO ANCHE LA VOTAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO, SI PRECISA CHE DETTA DICHIARAZIONE, NON DOVUTA, È CONSIDERATA ERRORE SCUSABILE in relazione alla complessità della procedura. La dichiarazione in questione, peraltro, è agevolmente verificabile da parte della competente istituzione scolastica e valorizzata solo in caso di nuova inclusione." Tuttavia, poichè si è ancora in tempo per effettuare delle correzioni (o nel caso delle regolarizzazioni, scaduto il termine di presentazione delle domande), meglio presentare in maniera ordinata il modello di domanda, in modo da evitare qualsiasi fraintendimento da parte della segreteria che dovrà valutare la domanda o dover attendere chiarimenti del Ministero che non sappiamo se saranno riconfermati.
La legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) e la nota del 4 settembre 2013 prot. N. 72696 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sono ormai i riferimenti per le scuole inerenti la “non monetizzazione” delle ferie maturate e non godute per il personale docente con contratto per supplenza breve o fino al 30/6.
L’art. 1 comma 54 della la legge sopra citata ha uniformato per tutti i docenti (di ruolo, supplenti brevi o fino al 30/6-31/8) i periodi fruizione delle ferie disponendo che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
In particolare, ai
docenti supplenti con contratto per supplenza breve o fino al 30/6
sono state disapplicate la facoltà di non fruire delle ferie durante
il periodo di sospensione delle lezioni e tutte le norme che
consentivano conseguentemente al detto personale di “monetizzare” le
stesse. In realtà per il personale a tempo determinato era già possibile fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni. Quindi da questo punto di vista nulla è mutato. Ai sensi dell’art. 19 comma 1 e comma 2 terzo periodo del CCNL/2007, infatti, il personale docente a TEMPO DETERMINATO fruisce delle ferie alle medesime condizioni del personale a tempo indeterminato, salva la possibilità di fruirle ANCHE NEI PERIODI DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI, SEBBENE NON POSSA ESSERE OBBLIGATO A FRUIRLE IN DETTO PERIODO.
Il docente con contratto per supplenza breve o al 30/6 prima dell’entrata in vigore della legge poteva sì fruire dei periodi di ferie durante le vacanze di Pasqua o Natale o in altri periodi in cui le lezioni erano sospese, ma dal momento che non poteva essere obbligato a farlo tali ferie non fruite erano alla fine del contratto “monetizzate” (proprio perché non fruite). Con l’entrata in vigore della legge, invece, le ferie dei docenti con contratti per supplenza breve o fino al 30/6 saranno monetizzate NELLA MISURA DATA DAI GIORNI DI FERIE SPETTANTI, DETRATTI QUELLI DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI COMPRESI NEL PERIODO CONTRATTUALE. E qui è utile una precisazione: le ferie continuano come in precedenza a non poter essere imposte unilateralmente dal Dirigente e quindi non possono essere in nessun caso disposte d’ufficio, ma dal momento che la legge parla di “giorni [...] in cui è consentito al personale [...] fruire delle ferie” e non a quelli in cui dette ferie siano effettivamente fruite, si capisce bene che a nulla rileva dunque, ai fini della “monetizzazione” se il dipendente abbia o meno richiesto le ferie, bensì si dovrà tener unicamente conto della mera astratta facoltà di fruirle. In poche parole, se il docente durante la sospensione delle lezioni in cui è possibile fruire delle ferie di fatto non richiede di fruirle ma potrebbe, comunque ai fini della monetizzazione tali giorni saranno sottratti al monte ferie spettantegli. La scuola quindi, SOLO ALLA FINE DEL CONTRATTO DEL DOCENTE, dovrà fare una mera sottrazione tra i periodi di sospensione delle lezioni e il totale delle ferie spettanti (togliendo ovviamente quelle eventualmente già fruite).
Ho voluto evidenziare
“solo alla fine del contratto” perché risulta (e va impugnata)
qualsiasi decisione del Dirigente che
è stata presa durante l’anno scolastico derivante da attribuzione
di ferie d’ufficio e quindi non esplicitamente richieste dal
docente. Al fine di capire la portata della legge e le novità introdotte è utile chiarire la differenza tra “termine delle attività didattiche” e periodo di “sospensione delle lezioni”. Il primo termine riguarda l’arco temporale che va dal 1° luglio al 31 agosto di ogni scolastico. Il secondo riguarda invece tutti quei giorni in cui sostanzialmente la scuola è aperta ma non ci sono lezioni: 1. dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l’inizio delle lezioni; 2. Vacanze natalizie e pasquali; 3. L'eventuale sospensione delle lezioni per l'organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi; 4. Dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giungo esclusi ovviamente i giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all’insegnamento (es. collegi dei docenti). NON POSSONO essere considerati invece come giorni da sottrarre al totale delle ferie spettanti tutti i giorni di chiusura della scuola (anche quelli disposti dal Consiglio di Istituto) compresi ovviamente i festivi. Questo perché la legge e la circolare della FP parlano espressamente di giorni di “sospensione delle lezioni” e non di giorni di “chiusura” della scuola. Bisogna quindi fare attenzione a questa differenza per non commettere errori. Non è infatti un caso che la circolare della FP faccia degli esempi riferendosi ai giorni di sospensione delle lezioni che sono ben altra cosa dai giorni in cui la scuola, a qualunque titolo, è risultata “chiusa”.
Tali giorni, come detto, rientrano tra quelli di sospensione delle lezioni e quindi andranno sottratti al monte ferie spettanti. Non possono però essere considerati tutti quei giorni in cui il docente è in servizio a scuola per gli scrutini, consegna documenti valutativi, esami o qualsiasi altro impegno calendarizzato dal Piano delle Attività. Per il periodo degli esami è utile chiarire quanto segue: il periodo degli esami deve essere a mio parere ritenuto interamente come servizio, indipendentemente da quali giorni il docente sia o meno impegnato. Questo perché la commissione d’esame è un collegio perfetto e nei giorni in cui il docente non è impegnato in un turno di vigilanza o nei colloqui o nella correzione collegiale deve comunque essere ritenuto in servizio.
Ci chiediamo come sia possibile la non monetizzazione delle ferie e quindi considerare come “ferie fruite” i giorni di sospensione delle lezioni se in tali periodi il docente era assente perché collocato in malattia, grave patologia, interdizione dal lavoro o congedo obbligatorio (o altra assenza simile). Eppure molti docenti ci segnalano che diverse scuole non attuerebbero la monetizzazione delle ferie neanche in questi casi. Il parere è che le scuole così facendo commettono un errore. In questi casi, infatti, l’assenza dei docenti nei giorni di sospensione delle lezioni non dipendente da una specifica volontà. Pertanto, la monetizzazione delle ferie ovvero la non sottrazione dei periodi di sospensione delle lezioni dal monte ferie spettante deve continuare ad avvenire per tutte quelle situazioni non imputabili o comunque non riconducibili alla volontà del dipendente.
A mo’ di esempio
quindi, se un docente è stato assente per malattia o congedo per
maternità in un periodo che comprende i giorni sospensione delle
lezioni (es. congedo di maternità da novembre a gennaio), il periodo
delle vacanze di Natale non potrà essere sottratto al monte ferie
spettante alla docente. DOCENTI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO O FINO AL 31/8 Ciò che finora abbiamo detto ovvero l’operazione di sottrarre ai giorni di ferie spettanti i giorni di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale è prevista per il SOLO personale a tempo determinato per supplenza temporanea o fino al 30/6. Ciò non riguarda il personale assunto fino al 31/8 o a tempo indeterminato in normale servizio. Cosa allora è cambiato per tale personale nella fruizione delle ferie? In sostanza il periodo nel quale può fruire delle giornate di ferie: mentre ai sensi dell’art. 13 del CCNL/2007 si poteva fruire delle ferie solo dopo il termine delle attività didattiche (nei mesi quindi di luglio e agosto), ora invece il periodo è esteso a tutti i periodi di sospensione delle lezioni (vacanze di Natale, Pasqua ecc.). Ma anche per tale personale ciò non vuol dire che le ferie devono essere attribuite d’ufficio o che per ogni periodo di sospensione delle lezioni il dipendente è obbligato a fruirne. Anche in questo caso è sempre il dipendente che deve inoltrare la richiesta di fruizione di ferie. Pertanto, se il docente assunto a tempo indeterminato o assunto al 31/8 NON HA VOLUTO fruire delle ferie durante la sospensione delle lezioni, dovrà richiederle nei mesi di luglio ed agosto. In poche parole tale personale, al pari di quello assunto a tempo determinato, ha “facoltà” di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni con la differenza che non gli potrà essere effettuata nessuna sottrazione del monte ferie spettantegli e soprattutto non gli può essere imposta nessuna fruizione delle ferie. Qualunque circolare che per tale personale prevederà il collocamento in ferie d’ufficio durante i giorni di sospensione delle lezioni o durante i giorni di chiusura della scuola (es. se la scuola è chiusa durante la settimana di ferragosto) dovrà essere dichiarata illegittima. |