Criteri di nomina dei presidenti agli esami di stato La Tecnica della Scuola 4.6.2014
Con il decreto 30
gennaio 2003 (G.U. 10/4/2003) il Miur ha fissato i criteri e le
modalitā di nomina, designazione e sostituzione dei presidenti e dei
componenti delle commissioni per gli esami di stato per corsi di
studio per l'istruzione secondaria superiore. a) dirigenti di istituti statali d'istruzione secondaria superiore, ivi compresi i dirigenti scolastici dei convitti nazionali e degli educandati femminili e dirigenti di istituti comprensivi nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
b) docenti con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria
superiore compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per
dirigente scolastico nelle scuole secondarie superiori; d) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto o svolgano da almeno tre anni incarico di collaboratore del dirigente scolastico nelle scuole di istruzione secondaria superiore; e) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria superiore con almeno 10 anni di servizio di ruolo".
"1. Non si dā luogo alla nomina del personale che si trovi in una delle seguenti posizioni: a) qualsiasi tipo di assenza o di aspettativa, sempre che si preveda il rientro in servizio in epoca posteriore alla data di inizio degli esami; b) collocamento fuori ruolo o utilizzazione in altri compiti, ai sensi dell'art. 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della scuola; c) astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni e integrazioni; d) aspettativa o distacco sindacale. 2. Non si dā luogo alla nomina a presidente del personale destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura inflitte nell'anno scolastico in corso o in quello precedente ovvero che risulti indagato o imputato per reati particolarmente gravi comportanti incompatibilitā con la nomina stessa o che si sia reso autore di comportamenti scorretti nel corso di precedenti esami, previamente contestati in sede disciplinare". |